Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 02/07/2020, n. 14, così recitava:

“Art. 16 - Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri

1. Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna esprime consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia.

2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, e con la prescritta autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, espressa in uno dei modi previsti, solo in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura.

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di cui al dPR 285/1990.

4. La dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) in montagna e in natura, a distanza di oltre duecento metri da centri e da insediamenti abitativi;

b) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;

c) nei laghi, a oltre cento metri dalla riva;

d) nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

5. La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

7. In caso di affidamento personale, l'ufficio del Comune ove le ceneri sono conservate annota, nel registro previsto dall'articolo 52 del D.P.R. 285/1990, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi del comma 1 e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna conferisce la stessa a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne, per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario comunica l'avvenuto conferimento dell'urna al Comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni. È altresì ammesso l'ulteriore affidamento personale dell'urna a un altro familiare ovvero al convivente. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.

8. L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il Comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.

9. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento è accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da una impresa funebre oda qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il Comune dove si trova l'urna rilascia apposita autorizzazione al trasporto, in cui sono indicate le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.

10. Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e per garantire un dignitoso commiato, nell'ambito dei crematori sono predisposte apposite sale del commiato, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.”

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