Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 07/08/2023, n. 38 e, successivamente, abrogato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 22/04/2024, n. 17, così recitava:

“Art. 13-bis - Requisiti strutturali delle case funerarie

1. Le case funerarie di cui all’articolo 13 devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

a) le sale destinate a celebrare i riti di commiato, eventualmente differenziate per capienza e dotazioni, sono dotate di regolare aero illuminazione naturale o artificiale ed hanno dimensioni, configurazione, arredi, finiture e servizi adeguati ad offrire condizioni di decoro per l’accoglienza dei partecipanti ai riti. Possiedono inoltre superficie minima non inferiore a 30 metri quadri, con lato minimo di 5 metri;

b) annesso a ciascuna sala è presente almeno un locale o spazio per l’attesa dei dolenti;

c) le pareti che separano le sale destinate ai riti di commiato dai restanti locali possiedono valori dell’indice del potere fonoisolante apparente Rw, così come definito nel dpcm 5 dicembre 1997, almeno di 55 dB(A);

d) i percorsi dei feretri all’interno della casa funeraria sono distinti dai percorsi dei dolenti, senza alcuna possibilità di interferenza temporale;

e) la casa funeraria è dotata di uno o più locali ufficio da utilizzare per il disbrigo delle attività amministrative e per i colloqui con i dolenti. Nei pressi dei locali ufficio è presente idoneo spazio o locale destinato all’attesa dei dolenti regolarmente aeroilluminato;

f) nelle aree a cui hanno accesso i dolenti è presente almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili. Per le case funerarie con più di tre sale di osservazione è previsto almeno un servizio igienico aggiuntivo;

g) il personale addetto usufruisce di servizi igienici ad uso esclusivo, nonché di idoneo locale spogliatoio adeguatamente attrezzato, destinato alla preparazione del medesimo;

h) nella cella frigorifera o nell’eventuale locale refrigerato la temperatura è compresa tra 1 e 5 gradi Celsius (° C);

i) la continuità dell’alimentazione elettrica della cella frigorifera o nel locale refrigerato è assicurata da un gruppo di continuità di adeguata capacità o mediante altro impianto con caratteristiche equivalenti;

j) la capienza massima delle celle frigorifere o dell’eventuale locale refrigerato deve corrispondere al numero di feretri che possono essere custoditi presso la casa funeraria. Le dimensioni del locale refrigerato sono tali da consentire la movimentazione meccanizzata dei feretri;

k) nel locale per la preparazione delle salme sono collocati un tavolo in materiale durevole, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile ed un lavandino con leva clinica. Nello stesso locale le pareti e i pavimenti, facilmente lavabili e disinfettabili, devono essere privi di connessione ad angolo;

l) deve essere previsto uno spazio o un locale per il deposito di rifiuti e di materiale sporco;

m) in tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aeroilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa vigente nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d’uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali di preparazione ed osservazione delle salme non devono prevedere il ricircolo dell’aria;

n) tutti i locali sono muniti di idoneo impianto di illuminazione d’emergenza;

o) in tutte le aree accessibili ai visitatori è garantito il requisito di visitabilità per le persone con ridotta capacità motoria.”

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