Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 02/07/2020, n. 14, così recitava:

“Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge:

a) per "salma" si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento della morte;

b) per "cadavere" si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell'accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente;

c) per "resto mortale" si definisce il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto dicorificazione;

d) per "attività di polizia mortuaria" si intendono le attività di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;

e) per "servizi funebri" si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:

1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;

3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione;

5) eventuale gestione di case funerarie;

f) per "attività necroscopiche" si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in essere:

1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte certificazioni di impresa funebre che provvede:

1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario eseguire sia il trasporto sia la sepoltura nel cimitero sia la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per "disinteresse" si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;

1.2) su disposizione dell'Autorità giudiziaria, o anche dell'Autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale;

2) dal servizio sanitario provinciale, quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della ASP di riferimento;

g) per "attività cerimoniale funebre" si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per "casa funeraria" si intende la struttura privata gestita da soggetti certificati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso luoghi pubblici, abitazioni private, strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto tecnicamente equiparate e strutturate a deposito di osservazione. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto verso il luogo di destinazione finale;

2) per "sala del commiato" si intende la sala, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma comunque al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;

h) per "trasporto funebre" si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre.”

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