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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
La disciplina dei contratti di locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998
- Redazione Legislazione Tecnica
La disciplina dei contratti di locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998
La disciplina dei contratti di locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998
PREMESSAIn merito alla durata del contratto ed alla determinazione del canone delle locazioni abitative, la L. 09/12/1998, n. 431, prevede la possibilità di stipulare contratti rientranti in diverse tipologie: 1) contratti in regime di libero mercato, che si basano sulla libera contrattazione tra il locato-re e il conduttore e devono avere una durata minima di 4 + 4 anni, fatta salva la facoltà di disdetta alla prima scadenza da parte del locatore nei casi previsti dall’art. 2 della L. 431/1998, comma 1 N1; |
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I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO AI SENSI DELLA L. 431/1998 |
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Condizioni per la stipula dei contratti agevolati, transitori e per studenti universitariSulla base di tali disposizioni è stato emanato in prima battuta il D.M. 05/03/1999, successivamente il D.M. 30/12/2002, e da ultimo il D.M. 16/01/2017, attualmente vigente, che recepisce i contenuti della convenzione nazionale sottoscritta in data 25/10/2016. Il D.M. 16/01/2017 reca quindi: - i criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione abitativa, di cui all’art. 2 della L. 431/1998, comma 3, con il relativo contratto-tipo (art. 1 del D.M. 16/01/2017 e Allegato A |
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Criteri per la determinazione del canone di locazione nella contrattazione territoriale
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Condizioni e modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria
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Condizioni e modalità per la stipula di contratti di locazione per studenti universitari
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Indicazioni per i contratti da stipularsi in assenza degli accordi localiCome accennato in precedenza, occorre fare riferimento: - al D.M. 14/07/2004 per quanto riguarda i contratti di locazione abitativa stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/1998; |
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Agevolazioni fiscali |
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Determinazione del reddito imponibile nei contratti di locazioneIl reddito imponibile dei fabbricati a destinazione abitativa locati è individuato - ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui re |
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Riduzione del reddito imponibile per i contratti stipulati ai sensi del D.M. 16/01/2017In base al combinato disposto dell’art. 8 della L. 431/1998, comma 1, con l’art. 5 del D.M. 16/01/2017, comma 2, nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni con questi confinanti, negli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni c.d. “ad alta tensione abitativa”, individuati d |
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Esempio di determinazione del reddito imponibileAd esempio, ipotizzando un contratto relativo ad immobile: - situato nel comune di Catania; - stipulato con un canone mensile di 800 Euro (9.600/anno); |
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Riduzione dell’aliquota in caso di opzione per la c.d. “cedolare secca”L’art. 5 del D.M. 16/01/2017, comma 4, dispone che qualora il locatore eserciti l’opzione per la c.d. “cedolare secca”, nei medesimi comuni per i quali si applica la riduzione del reddito imponibile sopra illustrata, l’aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15%. Tale aliquota ridotta: - era stata inizialmente fissata al 15% dall’art. 4 del D. |
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Detrazioni per i conduttoriAi sensi dell’art. 16 del D.P.R. 917/1986, comma 01, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale spetta una detrazione pari a: - euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; - euro 150, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71. Ai sensi del successivo comma 1 dell’art. 16 del D.P.R. 917/1986 - in combinato disposto con l’art. 5, comma 7, del D.M. 16/01/2017 - se il contratto è stipulato a canone concordato a norma d |
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Necessità dell’attestazione ai fini delle agevolazioni fiscali e sua validitàCon la Risoluzione 20/04/2018, n. 31/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’art. 1 del D.M. 16/01/2017, il quale al comma 8 stabilisce che, per i contratti a canone concordato di cui all’art. 2 della L. 431/1998, comma 3, nei quali le parti non richiedono l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, occorre acquisire una attestazione - da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo - della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, “anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”. A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: - l’acquisizione della suddetta attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, per i contratti stipulat |
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