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30/05/2018

Contratti di locazione a canone concordato e attestazione delle organizzazioni

Chiarimenti a seguito della Risoluzione Agenzia entrate 31/E/2018 che ha circoscritto e ben spiegato modalità di attuazione e valenza dell'obbligo di acquisire l'attestazione di conformità del contratto da parte delle associazioni della proprietà o degli inquilini.

Il D.M. 16/01/2017, in vigore dal 30/03/2017, disciplina i criteri in base ai quali devono essere stipulati gli appositi accordi in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, in osservanza dei quali possono essere stipulati i contratti di locazione abitativa in regime “regolamentato” ai sensi della L. 431/1998 (si veda in proposito La disciplina dei contratti di locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998).

Con la Risoluzione 20/04/2018, n. 31/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’art. 1 del D.M. 16/01/2017, il quale al comma 8 stabilisce che, per i contratti a canone concordato di cui all’art. 2 della L. 431/1998, comma 3, nei quali le parti non richiedono l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, occorre acquisire una attestazione - da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo - della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, “anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- l’acquisizione della suddetta attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, per i contratti stipulati sulla base di accordi conclusi a seguito del (ed in base al) citato D.M. 16/01/2017;
- viceversa, l’attestazione non risulta necessaria per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del citato decreto (30/03/2017) oppure anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che abbiano recepito le previsioni dettate dal D.M. 16/01/2017.

La medesima Risoluzione 20/04/2018, n. 31/E ha chiarito che l’allegazione dell’attestazione al contratto in fase di registrazione dello stesso non è prevista da alcuna norma ma appare in ogni caso opportuna, soprattutto al fine di documentare la sussistenza dei requisiti per la riduzione del reddito imponibile in base al combinato disposto dell’art. 8 della L. 431/1998, comma 1, e dell’art. 5 del D.M. 16/01/2017, comma 2.

Infine, la medesima Risoluzione 20/04/2018, n. 31/E ha chiarito inoltre che all’attestazione non deve essere applicato il bollo.

Dalla redazione