Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Certificati di pagamento acconti nei contratti pubblici, termine a 30 giorni
Più in particolare, il comma 586 dell'art. 1 della L. 205/2017 ha sostituito il comma 1 dell’art. 113-bis del D. Leg.vo 50/2016, abbreviando da 45 a 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori il termine entro il quale i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere emessi, fatte salve le ipotesi in cui sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara (sempre che tale diversa pattuizione non sia gravemente iniqua per il creditore).
La novità in questione è da ricondurre alla procedura di messa in mora dello Stato italiano da parte della Commissione europea secondo la quale la norma ora modificata violava la Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento (recepita ad opera del D. Leg.vo 192/2012 con modifiche introdotte nel D. Leg.vo 231/2002 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commercia-li), la quale richiede alle amministrazioni pubbliche di pagare le merci e i servizi che essi acqui-stano entro 30 giorni o eccezionalmente entro 60 giorni.