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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 05/01/1995, n. 7
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- Regolam. R. 04/12/2004, n. 11
- L.R. 07/05/2001, n. 11
- L.R. 23/03/2000, n. 21
- L.R. 11/05/1999, n. 7
- L.R. 05/05/1998, n. 12
- L.R. 05/05/1997, n. 28
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione dell'utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell'equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite e nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla |
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Art. 2 - (Esercizio delle funzioni)1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge. 2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province. In particolare la Provincia provvede: a) alla protezione della fauna del p |
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Art. 3 - (Pianificazione faunistico-venatoria)1. Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna. L'effettiva superficie di tale territorio è così ripartita: a) una quota dal 20 al 30 per cento è destinata a istituti in cui è vietato l'esercizio venatorio, quali: |
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Art. 4 - (Criteri e indirizzi regionali)1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l’approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti provinciali ai sensi dell’articolo 5 ed è adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali. N7 2. Con l'atto di cui al comma 1 sono stabiliti: a) le moda |
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Art. 5 - (Ambiti provinciali) |
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Art. 6 - Modalità di approvazione dei piani faunistici-venatori provinciali |
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Art. 7 - (Commissione tecnico-consultiva regionale)1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui |
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Art. 7 bis - (Osservatorio faunistico regionale)1. È istituito l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) quale organismo tecnico scientifico della Giunta regionale con il compito di: a) approfondire le conoscenze inerenti la fauna selvatica di interesse venatorio e naturalistico presente sul territorio; b) svolgere indagini statistico-scientifiche sulla fauna; c) monitorare l'applicazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria da parte dei piani faunistici provinciali; |
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TITOLO II - Zone di protezione speciale della fauna |
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Art. 8 - Oasi di protezione1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. 2. Esse sono costituite in territori che comprendono habitat idonei alla salvaguardia della fauna selvatica, che si intende tutelare. N19 3. Nell'ambito delle oasi di protezione sono vietati l'esercizio venatorio, salvo quanto previsto dall'articolo 25. 4. Le oas |
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Art. 9 - (Zone di ripopolamento e cattura)1. Le ZRC sono destinate alla riproduzione e tutela della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per la traslocazione in territori a bassa densità di popolazione. 2. Le ZRC sono istituite dalle Province, anche su richiesta degli ATC, nel rispetto dei criteri regionali e dei piani faunistico-venatori provinciali, tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio. Nell'atto di costituzione viene stabilito il programma di gestione, sentito l'ATC nel quale sono indicate, in particolare, le attività relative al controllo e al contenimento dei predatori. Le ZRC sono istituite per cinque anni e sono soppresse quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati. |
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Art. 10 - Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti dalle Province anche su richiesta degli ATC in base a uno specifico programma presentato all'atto di richiesta di istituzione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare |
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Art. 10 bis - (Aree di rispetto)1. Le aree di rispetto, istituite dagli ATC, sono funzionali all'incremento della fa |
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Art. 11 - Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative di programmazione, sentito il parere delle comunità montane interessate, dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, istituisce due zone di ricerca e sperimentazione faunistica in ogni provincia di dimensioni comprese tra 1.500 e 2.000 ettari, al fine di favorire studi sulla biologia della fauna selvatica, sul miglioramento delle tecniche di ambientamento e di incremento della fauna selvatica, in particolare di quella autoctona, e di favorire l'impiego di tecniche agricole idonee per la salvaguardia della fauna e per il ripristino degli habitat. N25 2. Per la gestione delle zone è istitu |
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Art. 12 - (Procedura di costituzione delle aree di protezione speciale)1. Le Province istituiscono le oasi di protezione faunistica, le ZRC ed i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei termini previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, secondo le modalità del piano faunistico-venatorio provinciale. 2. Con l'atto istitutivo le Province determinano il perimetro delle aree di protezion |
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TITOLO III - Strutture di iniziativa privata |
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Art. 13 - Aziende faunistico venatorie e aziende agri-turistico-venatorie1. Le province, su richiesta degli interessati e sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi, nei limiti della quota massima di territorio agro-silvo-pastorale stabilita all'articolo 3, comma 1, lettera b), autorizzano: N30 a) la costituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica; b) la costituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola; c) |
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Art. 14 - Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale1. Le province autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura con qualsiasi mezzo di animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di |
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TITOLO IV - Gestione programmata della caccia |
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Art. 15 - (Ambiti territoriali di caccia)1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ATC, nei quali viene esercitata la gestione faunistica e praticata la caccia in forma programmata. 2. La perimetrazione degli ATC è definita con la deliberazione di cui all'articolo 4. In ciascuna provincia sono istituiti al massimo due ATC, fatte salve le province di Fermo e Ascoli Piceno in cui è istituito almeno un ATC. 3. La perimetrazione può essere modifica |
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Art. 16 - (Iscrizione nell'ATC)1. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione agli ATC. 2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all'articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall'ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi entro il 30 giugno. Qualora il pagamento avvenga oltre tale termine l'importo è maggiorato del 10 per cento se versato entro il 31 luglio e “del 30 per cento”N84 se versato successivamente “fatti salvi |
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Art. 17 - Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia01. Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli ambiti si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica. |
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Art. 18 - Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia1. In ogni ambito territoriale di caccia è costituito un comitato preposto alla gestione dell'ambito medesimo. 2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del criteri e indirizzi regionali di cui all'articolo 4, nomina, per ciascun ambito territoriale, un comitato così composto:N30 a) N37 |
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Art. 19 - (Compiti dei comitati di gestione)1. L'ATC ha compiti di gestione faunistica nel territorio di competenza. A tale fine i comitati di gestione, entro tre mesi dall'approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale, presentano alla Provincia un proprio piano quinquennale nel quale devono essere previsti: a) la pianificazione territoriale delle aree di rispetto, con indicazione delle relative modalità gestionali; b) le modalità di gestione faunistica del territorio di caccia programmata; c) i piani di intervento finalizzati al miglioramento ambientale e alla realizzazione di pratiche agricole favorevoli all'incremento della fa |
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Art. 20 - Fondo regionale per i contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli1. Con il fondo di cui all'articolo 41 sono concessi i contributi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 157/1992 ai proprietari o conduttori di |
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Art. 21 - Fondi sottratti alla gestione programmata della caccia1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale, richiesta motivata alla provincia, specificando anche l'eventuale durata del divieto stesso. 2. La provincia provvede entro i successivi sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, ed inoltre nei casi nei quali l'attività venatoria sia in contrasto con le esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerc |
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TITOLO V - Forme di controllo e di utilizzo della fauna diverse dall'attività venatoria |
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Art. 22 - Cattura ed utilizzazione di fauna selvatica a scopo scientifico e per richiamo1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare esclusivamente a scopo di studio e di ricerca scientifica gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche, nonché i musei di storia naturale, a catturare ed utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli nonché a prelevare le uova, nidi e piccoli nati.N44 2. Il dirig |
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Art. 23 - Allevamenti1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere i seguenti scopi: di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale ovvero di richiamo. 2. Le province autorizzano l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cui al comma 1. |
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Art. 24 - Attività di tassidermia e imbalsamazione1. L'amministrazione provinciale rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione previo parere della commissione tecnico-venatoria di cui all'articolo 7 e previo accertamento della buona conoscenza della fauna e delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione. 2. È consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti: |
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Art. 25 - Controllo della fauna selvatica1. La Giunta regionale, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, fra quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo 18 della legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari e gravissime condizioni ambientali, stagionali o climatiche, per malattie o altre calamità. 2. Le province |
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Art. 26 - Controllo sanitario della fauna1. La selvaggina, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che cer |
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Art. 26 bis - Soccorso e riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà |
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TITOLO VI - Esercizio dell'attività venatoria |
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Art. 27 - Esercizio venatorio1. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992, nonché il vagare o il soffermarsi con gli stessi mezzi o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla. 2. Ogni altro modo di abbattimento diverso da quelli di cui al comma 1 è vietato, a meno che avvenga per caso fortuito o forza maggiore. 3. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ogni titolare di licenza di caccia deve optare, in via esclusiva, per una delle seguenti forme di caccia: a) vagante in zona alpi: coloro che optano per tale f |
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Art. 27 bis - (Gestione venatoria degli ungulati)1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie presenti sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali di cui all'articolo 4 e dai piani faunistici venatori di cui all'articolo 5. N24 2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, previo parere della com |
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Art. 28 - Abilitazione all'esercizio venatorio1. L'esercizio venatorio in qualsiasi forma, compresa quella con l'arco e con il falco, è consentito solo a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di pubblici esami davanti ad una commissione “regionale” N83. 2. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per la concessione della stessa in caso di revoca. 3. La provincia stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) elementi di zoologia e biologia della fauna selvatica, c |
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Art. 29 - Tesserino di caccia1. I titolari di licenza di caccia che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale devono essere in possesso di apposito tesserino. 2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza e deve indicare: a) le generalità del titolare; b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta fra quelle previste dall'articolo 27, comma 3; c) l'ambito territoriale di caccia prescelto; d) le specifiche norme stabilite con il calendario venatorio regi |
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Art. 30 - (Calendario venatorio regionale)1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e previo parere della competente commissione consiliare, approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale. N57 2. Nel calendario venatorio regionale devono essere individuate in particolare: a) le specie cacciabili e i periodi di caccia; |
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Art. 31 - Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in legno o altro materiale esclusa la muratura con preparazione del sito, destinati all’esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria. L’appostamento cessa la sua funzione a seguito di mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie; la rimozione fa carico ai soggetti autorizzati. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla l.r. 34/1992 e non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purché abbiano le seguenti dimensioni: N30 a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, di norma collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq; b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con dimensioni non superiori a 9 mq per ciascun capanno principale o secondario; c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno principale collocato in prossimità dell’acqua, sugli argini di uno specchio d’acqua o prato soggetto ad allagamento le cui dimensioni non possono superare i 20 mq; eventuali capanni secondari non possono superare la superficie di 5 mq ciascuno.N58N59 2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di m. 100 dagli stess |
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Art. 31 bis - Appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio |
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Art. 32 - Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento1. Oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami di allevamento appartenenti alle specie cacciabili. 2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, disciplina con regolamento, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti a |
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Art. 33 - (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile)1. Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, in seguito ZAC, e ne affidano la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprendit |
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Art. 34 - (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria)1. Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nel territorio di caccia programmata. “La Giunta regionale approva un regolamento unico che disciplina in maniera omogenea la materia.”N87 |
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Art. 34 bis |
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Art. 35 - Tasse di concessione regionale1. Sono soggetti a tassa di concessione regionale, all'atto del rilascio o del rinnovo: a) l'autorizzazione all'esercizio di appostamento fisso; b) l'autorizzazione all'esercizio delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie; c) l'autorizza |
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Art. 36 - Vigilanza venatoria1. La vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia faunistico-venatoria è affidata: a) agli agenti venatori dipendenti dalle province, che devono espletare tale servizio con almeno un agente dipendente ogni tremila ettari di territorio utile alla caccia o protetto a fini venatori; |
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Art. 37 - Guardie venatorie volontarie ed ecologiche1. La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle province, previo superamento di un apposito esame. 2. La commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 1 è nominata dalla provincia ed è composta da: a) N71 |
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Art. 38 - (Corso di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie) |
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Art. 39 - Divieti e limitazioni1. E' vietato: a) cacciare nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali; c) cacciare nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, individuate con atto della giunta regionale, sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; N27 d) cacciare ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto; e) cacciare nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali salvo quelli in stato di evidente abbandono; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e impianti fotovoltaici; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; |
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Art. 40 - Sanzioni1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, per le violazioni della normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 100,00 a euro 600,00 per tabellazione abusiva, uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle; b) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f); c) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera g); d) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera h); e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'ar |
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TITOLO VII - Disposizioni finanziarie |
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Art. 41 - (Ripartizione delle risorse)1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo regionale il cui ammontare è pari almeno alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione. |
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Art. 42 - Autorizzazioni di spesa1. I proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria affluiscono al capitolo del bilancio regionale 1001003, già istituito nello stato di previsione delle entrate, al titolo I, categoria I, così modificato "proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria" e, pe |
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TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 44 - Rinvio ed abrogazione1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 11 e 34 della L.R. 8/1983 sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 23. |
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Art. 45 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. |
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