Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 05/01/1995, n. 8; dall’Errata corrige pubblicato nel B.U. 14/06/2001, n. 66; dall'art. 35, comma 3, della L.R. 07/05/2001, n. 11; dall'art. 5, comma 1, della L.R. 16/07/2007, n. 8; dall'art. 15, comma 1, della L.R. 29/07/2008, n. 25; dall'art. 9, comma 3, della L.R. 28/07/2009, n. 18 e, successivamente, sostituito dall’art. 26, comma 1, della L.R. 18/07/2011, n. 15.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 10/05/2012, n. 116 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, della L.R. 18/07/2011, n. 15, nella parte in cui, sostituendo il presente articolo, dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale.

Si riporta il testo dell’articolo nella versione precedente alla sostituzione dichiarata illegittima:

“Art. 30. - Calendario venatorio regionale

1. Entro il 15 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, in relazione alla situazione ambientale delle diverse realtà territoriali ed in conformità alle prescrizioni del piano faunistico-venatorio regionale, stabilisce il calendario venatorio ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria.

2. Entro il termine indicato al comma 1, il calendario venatorio regionale è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

3. Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

a) dal 1° settembre alla data di chiusura, fissata annualmente con il calendario venatorio nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992: tortora, (streptopelia turtur), quaglia, allodola, colino della Virginia, starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico, storno, gallinella d'acqua, porciglione, codone, mazzaiola, mestolone, beccaccino, frullino combattente, taccola, corvo, cornacchia nera, pittima reale, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, fagiano, colombaccio e merlo;

b) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: passero, passera mattugia, passera oltremontana;

c) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola. canapiglia, fischione, moriglione, moretta, volpe, beccaccia, pavoncella;

d) dal 1° ottobre al 30 novembre: capriolo, cervo, daino, coturnice;

e) dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.

3-bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 157/1992 i periodi di caccia al colombaccio e merlo possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 157/1992.

4. L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati: settembre:

dal 01 al 15 - ore 5.30/19.30

dal 16 al 30 - ore 6.00/19.15

(vige l'ora legale) ottobre: dal 01 al 15 - ore 5.00/18.00

dal 16 al 31 - ore 5.15/17.30 novembre: dal 01 al 15 - ore 5.30/17.15

dal 16 al 30 - ore 5.50/17.00 dicembre: dal 01 al 15 - ore 6.00/16.40

dal 16 al 31 - ore 6.00/16.45 gennaio: dal 01 al 15 - ore 6.00/17.15

dal 16 al 31 - ore 5.50/17.45

La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

5. Le specie di cui al comma 3 sono cacciabili:

a) dal 1° settembre al 30 settembre - tre giorni fissi: mercoledì, sabato e domenica;

b) dal 1° ottobre al 31 gennaio - tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì;

c) dal 1° ottobre al 30 novembre - la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana, con esclusione comunque del martedì e venerdì.

6. Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

a1) lepre e coturnice - n. 1 capo;

a2) fagiano, starna e pernice rossa - n. 2 capi, non cumulabili con lepre e coturnice;

a3) cinghiale - n. 5 capi;

b) selvaggina migratoria:

b1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;

b2) tordi, merli e cesene - n. 25 capi complessivi;

b3) trampolieri e palmipedi - n. 10 capi complessivi;

b4) colombacci - n. 10 capi complessivi;

b5) beccacce - n. 5 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie citate non può superare complessivamente i 30 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 50 capi.

7. Abrogato

8. Abrogato

9. Abrogato

10. L'allenamento dei cani da caccia, prima dell'apertura dell'esercizio venatorio, è consentito per tre settimane prima della data di inizio della stagione di caccia per cinque giorni a settimana, esclusi martedì e venerdì dalle ore 5.30 alle ore 20.30. L'allenamento è consentito sulle stoppie, sui calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, a condizione che non si arrechi danno alle colture. È comunque vietato a meno di m. 500 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie.

11. Ogni cacciatore può allenare ed utilizzare per l'esercizio venatorio contemporaneamente non più di due cani, siano essi da cerca o da ferma, o non più di sei cani segugi.

12. Per la caccia alla volpe e al cinghiale svolta in battuta e nei luoghi interessati dalla presenza di tali specie non si applicano le limitazioni di cui al comma 11.

13. Nel caso in cui divengano operanti nuove norme di legge, nuove convenzioni internazionali o nuove direttive Comunitarie, la Giunta regionale adegua il calendario venatorio, ove già pubblicato, entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni.».”

Dalla redazione