N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 7, comma 69, della L.R. 03/04/2015, n. 13.

Ai sensi dell'art. 6, comma 11, della L.R. 03/04/2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

L’articolo così recitava:

“Art. 6 - Modalità di approvazione dei piani faunistici-venatori provinciali

1. Le province, sentite le Comunità montane, approvano i piani faunistici venatori. Le province garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle associazioni di protezione ambientale alla formazione dei piani faunistici-venatori Provinciali.

2. I piani faunistici-venatori hanno durata quinquennale, sono articolati per comprensori omogenei ed hanno i contenuti indicati dall'articolo 5 della presente legge e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistica venatoria.

3. I piani faunistici-venatori Provinciali sono approvati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3.

4. Il piano faunistico-venatorio provinciale approvato è pubblicizzato a cura della Provincia per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge statale e depositato nelle segreterie della Provincia e dei comuni territorialmente interessati per la libera consultazione. Dell'approvazione è dato avviso nel bollettino ufficiale della Regione.

5. Qualora le province non approvino i piani faunistici venatori nel termine previsto, vi provvede, previa diffida, la Giunta regionale in via sostitutiva.

6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi indicati, le province provvedono alle variazioni dei propri piani faunistico-venatori.”

Dalla redazione