Articolo aggiunto dall’art. 15, comma 5, della L.R. 29/07/2008, n. 25; modificato dall’art. 17, commi 1 e 2, della L.R. 10/04/2012, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 11, comma 2, della L.R. 21/12/2015, n. 28, così recitava:

“Art. 34-bis - Fondo per l'indennizzo dei danni alla circolazione stradale

1. Con il fondo di cui all'articolo 41 sono concessi gli indennizzi per i danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica.

2. La Giunta regionale determina la tipologia del danno indennizzabile e le modalità per le relative liquidazioni.

3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.”

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