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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 12/12/2017, n. 70
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PreamboloIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4 dello Statuto; Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali); Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza); Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio); Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”); Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549); Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale); Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza); Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative); Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport); Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); Vista la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare, l’articolo 13; Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non auto sufficienza); Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale); Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale); Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione); Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato); Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della |
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Capo I - Affari istituzionali |
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Sezione I - Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014) |
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Art. 3 - Pubblicità dei dati dei consiglieri. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 26/20171. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 26/2017 è sostituita dalla seguente: “a) la dichiarazione sugli investimenti;”. |
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Art. 4 - Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 26/20171. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 26/2017 è sostituita dalla seguente: “a) la dichiarazione sugli investimenti per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;”. |
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Art. 5 - Aggiornamenti. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 26/20171. Al comma 1 dell’articolo 12 le parole: “di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “sugli investimenti”. |
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Art. 6 - Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica Modifiche all’articolo 13 della l.r. 26/20171. Al comma 1 dell’articolo 13 de |
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Sezione II - Sezione III Omissis |
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Sezione IV - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) |
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Sezione V - Sezione VI Omissis |
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Capo II - Ambiente |
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Sezione I - Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) |
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Art. 19 - Utilizzazione dei fondi. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 60/19961. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione |
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Art. 20 - Ammontare dell’imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 60/19961. Il comma 3 dell’articolo 23 bis della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente: |
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Sezione II - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) |
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Art. 21 - Finalità ed oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 25/19981. Al comma 4 dell’a |
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Sezione III - Omissis |
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Sezione IV - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) |
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Sezione V - Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) |
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Sezione VI - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2017, n. 56 (Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane) |
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Art. 33 - Modifiche al preambolo della l.r. 56/20171. Alla fine del punto 5 del preambolo della legge regionale 6 ottobre 2017, n. 56 (Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane), sono inserite le parole: &ldquo |
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Art. 34 - Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 56/20171. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 56/2017 è sostituita dalla seguente: “b) per il Comune di Coreg |
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Capo III - Omissis |
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Capo IV - Cultura |
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Sezione I - Omissis |
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Sezione II - Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) |
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Art. 37 - Programmazione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/20101. L’alinea del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 |
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Capo V - Istruzione e formazione |
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Capo VI - Mobilità e infrastrutture |
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Sezione I - Omissis |
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Sezione II - Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) |
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Art. 43 - Disciplina tariffaria dei servizi programmati Modifiche all’articolo 19 bis della l.r. 42/19981. Al comma 5 dell’articolo 19 bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per |
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Capo VII - Sanità e coesione sociale |
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Sezione I - Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) |
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Art. 44 - Funzioni della Regione regionali in tema di tutela sanitaria dello sport. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 35/20031. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge reg |
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Art. 45 - Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 35/20031. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 35/2003 le parole: “dal decreto ministeriale 18 febbraio 1983, dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica), dal decreto del Ministro della sanità 4 |
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Art. 47 - Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per idoneità allo sport agonistico. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 35/20031. Alla fine della rubrica dell’articolo 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: “e non agonistico”. |
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Art. 48 - Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 35/20031. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. |
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Sezione II - Sezione VII Omissis |
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Capo VIII - Sanzioni amministrative |
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Art. 63 - Omissis |
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Art. 64 - Sanzioni amministrative. Funzioni esercitate dalla Regione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 81/20001. Nella rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) le parole: “riservate alla” sono sostituite dalle seguenti: “esercitate dalla”. 2. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 81/2000 le parole: “riservate alla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: & |
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Capo IX - Sviluppo rurale |
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Sezione I - Omissis |
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Sezione II - Disposizioni in materia di caccia e governo del territorio. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 65/2014, 37/2017 |
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Art. 66 - Centrale unica di committenza. Modifiche all’articolo 11 sexies della l.r. 3/19941. Il comma 3 dell’articolo 11 sexies della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della |
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Art. 67 - Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Sostituzione dell’articolo 34 bis della l.r. 3/19941. L’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente: |
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Art. 68 - Manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all’articolo 78 della l.r. 65/20141. Nel comma 1 dell’articolo 78 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), le parole: “per l’esercizio |
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Capo X - Urbanistica |
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Art. 73 - Commissione regionale per il paesaggio. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 26/20121. L’articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), è sostituito dal seguente: “Art. 2 - Composizione e durata della commissione |
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Art. 74 - Procedimento di nomina e insediamento della commissione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 26/20121. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 26/2012 è sostituito dal |
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Art. 75 - Modalità di funzionamento della commissione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 26/20121. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 26/2012 è sosti |
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Art. 76 - Norme transitorie. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 26/20121. L’articolo 7 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente: |
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Art. 77 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscan |
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25/11/2024
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