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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 25/02/2010, n. 21
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- L.R. 14/02/2012, n. 5
- L.R. 30/05/2011, n. 20
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PreamboloVisto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 ); Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico); Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000); Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 ). |
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE |
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Capo I - Principi generali |
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Art. 1 - Oggetto e obiettivi1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel rispetto dell’ordinamento comunitario, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della ripartizione di competenze legislative in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali. 2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi: a) valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione |
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Art. 2 - Principi generali1. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali: a) la partecipazione democratica al processo di selezione del significato culturale di un bene o di un’attività culturale; b) il pluralismo, da perseguirsi attraverso il sostegno dei pubblici poter |
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Art. 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati1. Le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali, sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali. 2. La Giunta regionale, elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescere il livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i |
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Capo II - Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali |
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Art. 4 - Programmazione1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi. 2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Docu |
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Art. 6 - Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento1. Gli interventi di parte investimenti previsti dal “DEFR”N32 per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, nonché per la creazione e l’adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e d |
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Art. 7 - Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali |
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Art. 9 - Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali1. Nell’ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 |
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TITOLO II - ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Sezione I - Ambito di applicazione |
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Art. 10 - Ambito di applicazione1. Le norme del presente capo si applicano alle biblioteche, agli archivi, agli altri |
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Sezione II - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura |
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Art. 11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura1. L’accesso agli istituti e ai luoghi della cultura è garantito nel rispetto della normativa vigente e senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche e dalle competenze culturali degli utenti. 2. Ove sia richiesto un biglietto di ingresso, il relativo costo d |
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Art. 12 - Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura1. Fatto salvo il rispetto dell’articolo 117 del d.lgs. 42/2 |
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Sezione III - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura |
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Art. 14 - Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica1. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 115 del d.lgs.42/2004, l’organizzazione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta. 2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, purché dotate di adeguata autonomia scientifica, organizza |
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Capo II - Musei ed ecomusei |
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Art. 15 - Funzioni della Regione1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale della Toscana la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, sostiene, indirizza e coordina l’istituzione e lo sviluppo della rete regionale dei musei e degli ecomusei, con particolare riguardo alle seguenti funzioni: a) promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell’offerta museale in Toscana tramite l’innovazione gestionale, l’abbattimento delle barriere fisiche e cult |
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Art. 16 - Ecomuseo1. Ai fini della presente legge è definito ecomuseo l’istituto culturale |
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Art. 17 - Sistemi museali1. I sistemi museali sono strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell’offerta di fruizione, la promozione, la dotazione di professionalità, ovvero per il conseguimento, attrav |
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Art. 18 - Attività dei musei1. Le attività fondamentali dei musei sono: |
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Art. 19 - Attività degli ecomusei1. Le attività fondamentali degli ecomusei sono: a) la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, anche attraverso la conservazione di edifici secondo i criteri dell’edilizia tradizionale, nonché attraverso il recupero di |
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Art. 20 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 53, con riferimento ai tre macro ambiti individuati nell'allegato I (Livelli uniformi di q |
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Art. 21 - Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale1. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, costituisce il presupposto per l’ottenimento del riconoscimento di museo o ecomuseo di rilevanza regionale. 2. L’istanza di riconoscimento è sottoscritta dal le |
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Art. 22 - Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei1. È istituita la Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei, di seguito denominata Commissione. Essa emana un parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale. |
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Art. 23 - Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei1. Gli enti titolari dei musei ed ecomusei sono tenuti a provvedere alla catalogazione dei beni |
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Capo III - Biblioteche e archivi |
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Art. 24 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla promozione e allo sviluppo della rete documentaria regionale, costituita dalla Regione insieme al complesso delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28. I finanziamenti regionali sono finalizzati alla costituzione, funzionamento e sviluppo delle reti documentarie locali, che svolgono tutte le azioni mirate alla conservazione, valorizzazione, incremento e fruizione del patrimonio e dei servizi degli istituti aderenti alle reti stesse. |
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Art. 25 - Archivio della produzione editoriale regionale1. La Regione individua l’archivio della produzione editoriale regionale ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei document |
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Art. 26 - Attività della rete documentaria regionale1. Le diverse tipologie di istituti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), adempiono le loro specifiche funzioni e perseguono i loro scopi mediante: a) il reperimento, l’acquisizione permanente o temporanea, lo scarto, l’organizzazione materiale e concettuale, e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze della propria utenza; |
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Art. 27 - Cooperazione1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi forniscono i loro servizi mediante il ricorso alle opportune forme di cooperazione con le altre biblioteche, archivi ed altri istituti documentari presenti nel te |
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Art. 28 - Le reti documentarie locali1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati. Essa è lo strumento che assicura le necessarie competenze professionali e realizza la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete. 2. Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei seguenti criteri, al fine di assicurare il necessario livello di uniformità su tutto il territorio regionale: |
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Capo IV - Istituzioni culturali |
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Art. 29 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti strutture: a) le istitu |
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Art. 30 - Istituzioni culturali1. La Regione sostiene l’attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale. 2. Si considerano di rilievo regionale, ai sensi della presente legge, le istituzioni culturali che hanno sede legale in Toscana, svolgono prevalentemente le loro attività nel territorio regionale e risultano in possesso dei seguenti requisiti: |
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Art. 31 - Tabella regionale1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi regionali, le istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale sono inserite in una apposita tabella, approvata “ai sensi dell’articolo 5, comma 2” N2 |
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TITOLO III - BENI PAESAGGISTICI |
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Capo I - Valorizzazione culturale dei beni paesaggistici |
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Art. 33 - Finalità1. La Regione, ai sensi dell’articolo 131, comma 5 del d.lgs. 42/2004, promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici e a tal fine: |
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TITOLO IV - PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI |
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Capo I - Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive |
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Art. 34 - Funzioni della Regione1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale: a) definisce N36 le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo come definito dall’articolo 35; b) sostiene gli enti, le istituzioni e le fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse “nell’attuazione delle politiche regionali”N32 di promozione delle attivit&agrav |
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Art. 35 - Sistema regionale dello spettacolo1. Il sistema regionale dello spettacolo dal vivo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo |
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Art. 37 - Commissione regionale dello spettacolo dal vivo1. È istituita la Commissione regionale dello spettacolo dal vivo quale organismo consultivo della Giunta regionale, al fine del perseguimento delle finalità del sistema regionale dello spettacolo di cui all’articolo 35, comma 1. 2. Alla commissione compete la formulazione di proposte e osservazioni per l’elaborazione “degli atti di cui |
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Art. 38 - Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali1. La Regione promuove e sostiene la produzione e la diffusione del cinema di qualità in Toscana, sostiene le sale d’essai e promuove la |
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Art. 39 - Forme del sostegno regionale1. Il sostegno finanziario N38 della Regione si attua mediante: a) il concorso alle spese per l’attività degli enti, delle istituzioni e delle fondazioni costituite per iniziativa della Regione ai quali essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse “nell’attuazione delle politiche regionali”N32 di promozione delle attività culturali; b) il concorso alle spese per l'attività d |
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Art. 40 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all’articolo 39, comma 2, sono i seguenti: a) erogazione dei contributi sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, della natura profe |
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Art. 41 - Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo1. È istituito un fondo di anticipazione destinato ad anticipare le somme riguardanti interventi finanziari statali in favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b), c) e d). |
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Art. 42 - Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Toscana e di valorizzare lo spettacolo dal vivo attraverso attività di distribuzione e promozione, la Regione Toscana concorre al finanziamento delle attività delle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana e Toscana Spettacolo, già costituite su iniziativa della stessa Regione. |
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Art. 43 - Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato1. La Regione sostiene l’attività della Fondazione Teatro di Firenze Maggio Musicale Fiorentino, di cui è socia ai sensi del decreto legi |
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Capo II - Promozione della cultura musicale |
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Art. 45 - Finalità e oggetto1. La Regione Toscana promuove la cultura musicale sostenendo, anche con propri contr |
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Art. 46 - Modalità dell’intervento regionale1. L’intervento regionale per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 45, si attua mediante: a) il sostegno agli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale; |
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Art. 47 - Fondazione Scuola di Musica di Fiesole1. La Regione Toscana sostiene l’attività della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, costituita con l’adesione della Regione stessa, all |
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Capo III - Promozione della cultura contemporanea |
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Art. 48 - Funzioni della Regione1. La Regione promuove l’innovazione culturale e la fruizione dei linguaggi culturali della contemporaneità, attraverso il sostegno alle attività riconosciute di elevata qualità dalla comunità scientifica. 2. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) promozione e sostegno delle iniziative finalizzate alla fruizione delle arti visive contemporanee, assicurando il pluralismo dell’offerta culturale e la formazione del pubblico; b) promozione della cooperazione e coordinamento delle attività degli istituti, pubblici e privati, che operano nel settore per la costruzione di un sistema regionale dell’arte contemporanea da svilupparsi in un quadro progettuale unitario con l’obiettivo di interagire con il complessivo sistema toscano della cultura e con le re |
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Capo IV - Autorizzazione all’esercizio cinematografico |
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Art. 49 - Oggetto e obiettivi1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative della Regione Toscana e degli enti locali in materia di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all’ampliamento di sale e arene già in attività. 2. Nell’ambito dei principi di cui all’ artico |
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Art. 49 bis - Particolari tipologie strutturali cinematografiche |
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Art. 50 - Autorizzazione all’esercizio cinematografico1. La realizzazione, la trasformazione e l’adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l’ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a “settecento posti o che la tipologia strutturale cinematografica rientri fra le medie e le grandi multisala.”N3 1 bis. L’autorizzazione di cui al comma 1, è richiesta inoltre per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala: a) qualora siano localizzate nel medesimo immobile o contigue o comunque configuranti una medesima struttura; b) qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti l |
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Art. 51 - Indicatori regionali, monitoraggio e informazione1. Gli indicatori regionali tengono conto dei dati quantitativi e qualitativi sull’andamento del consumo cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, degli strumenti tecnologici e delle attrezzature, e delle caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso. |
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Art. 51 bis - Sistema della rete distributiva1. Ai fini del |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 52 - Norma finanziaria1. Le risorse destinate all’attuazione della presente legge sono definite, a partire dall’esercizio 2011, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, “con il DEFR”N32. 2. Agli oneri derivanti dall’articolo 22, comma 4, stimati in euro 7.500,00 per l’annualità 2011 si fa fronte con le risorse già iscritte nell’unità previsionale di base (UPB) 6.3.1 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011, annualità 2011. 3. N7 |
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Art. 53 - Regolamento di attuazione1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione approva il relativo regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali. 2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti: a) modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui all’articolo 9; b) indirizzi e criteri generali per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei ai sensi dell’articolo 11; c |
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Art. 55 - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi: a) legge regionale 7 maggio 1980, n. 44 (Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della Fondazione “Orchestra regionale Toscana”); b) legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali); c) legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (Istituzione Fondazione Toscana Spettacolo); d) legge regionale 12 marzo 1992, n. 8 (Modifiche alla legge regionale n. 75 del 1984, concernente contributi all’Associazione Teatro regionale Toscano, alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana, alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana ed alla legge regionale n. 47 del 1989, concernente l’istituzione della Fondazione Toscana Spettacolo); e) legge regionale 29 luglio 1994, n. |
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Art. 56 - Esercizio delle funzioni regionali1. Le funzioni in materia di accreditamento degli istituti e luoghi della cultura e d |
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Art. 57 - Disposizioni transitorie1. La validità della tabella regionale delle istituzioni culturali di rilievo regionale relativa al triennio 2009 - 2011 è prorogata fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 31, comma 1. |
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Art. 58 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. |
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