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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 29/05/2017, n. 97
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- D. Leg.vo 06/10/2018, n. 127
- D. Leg.vo 02/01/2018, n. 1
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare, l’articolo 8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili d |
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Capo I - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139 |
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Art. 1. - Modifiche al Capo I del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 1391. All’articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di seguito denominato: “decreto”, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole “per mezzo della quale il Ministero dell’interno”, sono inserite le seguenti: “, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,” e dopo le parole: “estinzione degli incendi” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi gli incendi boschivi,”; |
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Art. 2. - Modifiche al Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 1391. All’articolo 6 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, è sostituito dal seguente: “1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d’impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale |
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Art. 3. - Modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 1391. All’articolo 13, comma 2, del decreto dopo le parole: “al rischio di incendio e” sono inserite le seguenti: “di esplosione nonché,”. 2. All’articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) alla lettera b), le parole: “del certificato di prevenzione incendi” sono sostituite dalle seguenti: “di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali,” e dopo la parola: “prodotti,” è inserita la seguente: “materiali,”; 2) alla lettera d), dopo le parole: “le prove su” è inserita la seguente: “prodotti,”; 3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) lo studio, la ricerca e l’analisi per la valutazione delle cause di incendio;”; 4) alla lettera f), dopo la parola: “organizzazioni” sono inserite le seguenti: “nazionali ed”; 5) alla lettera g), dopo le parole: “di addestramento” sono inserite le seguenti: “, di aggiornamento”; 6) la lettera l) è sostituita dalla seguente: “l) la vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi.”; b) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: “prodotti,” è inserita la seguente: “materiali,”. 3. All’articolo 15 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica le parole: “e procedurali” sono soppresse; b) al comma 1: 1) alla lettera a), dopo le parole: “degli incendi” sono inserite le seguenti: “e delle esplosioni”; 2) alla lettera |
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Art. 4. - Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 1391. L’articolo 24 del decreto è sostituito dal seguente: “Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). — 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali. 2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1: a) l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l’attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 11 N1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l’opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l’utilizzo di mezzi aerei; c) l’opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l’impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio. 3. Il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvata |
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Art. 5. - Introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 1391. Dopo il Capo IV è inserito il seguente: “Capo IV-bis (Formazione) - Art. 26-bis (Formazione). — 1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all’articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attività formative, promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale. 2. Le attività formative comprendono, altresì, l’addestramento, l’aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale. |
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Art. 6. - Modifiche al Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 1391. L’articolo 27 del decreto è sostituito dal seguente: “Art. 27 (Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza). — 1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni s |
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Art. 7. - Modifiche al Capo VI del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 1391. Nella rubrica del Capo VI del decreto le parole: “Disposizioni finali e abrogazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali”. 2. L’articolo 29 del decreto è sostituito dal seguente: “Art. 29 (Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici). — 1. Il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnicologistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali e interregionali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a). È fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. I beni mobili in uso diretto al Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, di cui all’articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purché non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto. 2. Il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, altresì, per il tramite della competente struttura del Corpo nazionale, all’elaborazione ed approvazione dei progetti e dei lavori relativi alla costruzione, all’adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze logistiche; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità, fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. Ferme restando le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 72, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente per territorio di cui all’articolo 22, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche. 3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di proprietà del Ministero dell’interno, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato. |
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Capo II - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217 |
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Art. 8. - Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 2171. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente: “2. La riserva di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all’articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.”. 2. L’articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente: |
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Art. 9. - Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 2171. All’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del |
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Art. 10. - Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 2171. All’articolo 88 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l’impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.”. |
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Art. 11. - Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 2171. All’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, nei limiti stabiliti dall’articolo 132-bis.”. |
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Capo III - RUOLI AD ESAURIMENTO |
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Art. 13 - Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono riarticolati come di seguito: a) ruolo dei vigili del fuoco AIB, distinto nelle qualifiche di vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB; |
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Art. 13-bis - Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento1. In relazione alla soppressione di ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del |
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Art. 13-ter - Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative1. In un’apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, articolato nelle seguenti qualifiche: 1) vice direttore speciale; 2) direttore speciale; 3) direttore coordinatore speciale. 2. Il personale in possesso dal 1° gennaio 2006 della qualifica di ispettore antincendi esperto è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4. 3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 4 e 2. 4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale. 5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esau |
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Art. 13-quater - Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante1. In un’apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante: a) Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile, articolato in tre qualifiche: 1) pilota di aeromobile vice direttore speciale; 2) pilota di aeromobile direttore speciale; 3) pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale; b) Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile, articolato in tre qualifiche: 1) specialista di aeromobile vice direttore speciale; 2) specialista di aeromobile direttore speciale; 3) specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale. 2. Il personale specialista aeronavigante che presta servizio presso i reparti volo ovvero presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al comma 1 secondo quanto indicato ai commi seguenti. 3. Il personale con la quali |
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Art. 13-quinquies - Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore1. In un’apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore, articolato in tre qualifiche: 1) elisoccorritore vice direttore speciale; 2) elisoccorritore direttore speciale; 3) elisoccorritore direttore coordinatore speciale. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3. 3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in p |
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Art. 13-sexies - Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico1. In un’apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico: a) Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta, articolato in tre qualifiche: 1) nautico di coperta vice direttore speciale; 2) nautico di coperta direttore speciale; 3) nautico di coperta direttore coordinatore speciale; b) Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina, articolato in tre qualifiche: 1) nautico di macchina vice direttore speciale; 2) nautico di macchina direttore speciale; 3) nautico di macchina direttore coordinatore speciale. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che a |
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Art. 13-septies - Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore1. In un’apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore, articolato in tre qualifiche: 1) sommozzatore vice direttore speciale; 2) sommozzatore direttore speciale; 3) sommozzatore direttore coordinatore speciale. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto di |
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Art. 13-octies - Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche1. In un’apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale, che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche: a) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali, articolato nelle seguenti qualifiche: 1) vice direttore speciale logistico-gestionale; 2) direttore speciale logistico-gestionale; 3) direttore coordinatore speciale logistico-gestionale; b) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche, articolato nelle seguenti qualifiche: 1) vice direttore speciale informatico; 2) direttore speciale informatico; 3) direttore coordinatore speciale informatico. 2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto o di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di vice direttore speciale logistico-gestionale e vice direttore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3. 3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di vice direttore specia |
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Art. 13-novies - Ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici1. Sono istituiti i seguenti ruoli professionali ad esaurimento, in cui è inquadrato il personale con |
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Art. 13-decies - Progressione in carriera dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti sanitari, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Non è ammesso allo scruti |
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Art. 13-undecies - Ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi1. Sono istituiti i seguenti ruoli professionali ad esaurimento, in cui è inquadrato il personale con le qualifiche di |
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Art. 13-duodecies - Progressione in carriera dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti ginnico-sportivi, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori ginnico-sportivi vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Non è ammesso allo scruti |
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Capo IV - NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO |
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Art. 14. - Norma transitoria per passaggi di qualifica e disposizioni per il personale di ruolo e volontario1. I passaggi di qualifica, conseguenti all’attribuzione giuridica delle qualifiche superiori, disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non determinano nuovi o maggiori oneri e le relative spese restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Si applica l’articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |
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Art. 14-bis - Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità nautiche |
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Art. 14-ter - Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti |
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Art. 14-quater - Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera1. Le disposizioni dell’articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 |
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Art. 14-quinquies - Disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione per la progressione in carriera |
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Art. 14-septies - Disposizioni per l’espletamento dei concorsi1. La procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è attivata non oltre il 30 giugno 2019. |
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Capo V - DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 15. - Fondo per l’operatività del soccorso pubblico1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente provvedimento è istituito, a decorrere dall’anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito del programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”, un fondo per il finanziamento degli interventi indicati al comma 4. 2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse previste ai sensi dell’articolo 1, comma 365, lettera c), primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come di seguito indicato: a) per euro 39,7 milioni per l’anno 2017 e per euro 81,730 milioni dall’anno 2018, per le finalità previste dal comma 4, con d |
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Art. 16 - Clausola di salvaguardia retributiva1. Per i |
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Art. 17. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente decreto, con esclusione dell’articolo 15, non devono |
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Art. 17-bis - Disposizioni economico-finanziarie1. Dalla data del 1° gennaio 2018, le misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissate nella tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Gli effetti retributivi derivanti dall’applicazione della predetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell’articolo 12, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell’articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. A decorrere dall’anno 2018, il fondo di produttività di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è incrementato: |
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Art. 17-ter - Valorizzazione retributiva e interpretazione dell’articolo 15 |
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Art. 18. - Disposizioni finali1. N7 Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e il |
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Tabella A - (articolo 12)Sostituisce la Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: Tabella A - Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articoli 1, comma 4, 39, comma 5, 50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4)
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Tabella B - (articolo 12)Sostituisce la Tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: Tabella B - Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili (prevista dagli articoli 40, commi 3 e 6, 52, comma 2, 61, comma 2)
Dirigenti con funzioni operative
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Allegato 1 (art. 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)
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