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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 28/02/2012, n. 64
D. P.R. 28/02/2012, n. 64
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[Premessa] |
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TITOLO I - NORME GENERALI |
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Art. 1 - Obiettivi ed ambito di applicazione1. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denom |
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Art. 2 - Giuramento1. All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo nazionale presta giuramento dinanzi al Capo del Dipartimento dei |
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Art. 3 - Bandiera ed insegne distintive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco1. La bandiera di istituto del Corpo nazionale, nonché le caratteristiche, le modalità di custodia, spiegamento, trasporto, riparazione e rinnovazione de |
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Art. 4 - Tessere di riconoscimento del personale del Corpo nazionale1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, al personale del Corpo nazionale viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, nonché, per il personale del ruolo operativo, il distintivo me |
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Art. 5 - Disposizioni comuni per la tessera e per il distintivo metallico di riconoscimento1. La speciale tessera di riconoscimento di cui all'articolo 4 è rinnovata al passaggio di ruolo ed è portat |
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TITOLO II - NORME DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO |
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Art. 6 - Uso della lingua italiana1. In servizio e nei rapporti con l'utenza è previsto l'uso della lingua italiana. È consentito anche l'uso |
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Art. 7 - Doveri generali1. Il personale del Corpo nazionale, in ragione dei suoi compiti istituzionali, conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con efficacia, efficienza, professionalità, impegno e responsabilità; rispetta i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. 2. Il personale del Corpo nazionale si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini. 3. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio, il personale del Corpo nazionale, in coerenza con gli specifici compiti istituzionali, deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alla normativa in materia |
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Art. 8 - Salute e sicurezza sul lavoro1. Il personale del Corpo nazionale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro in cui presta servizio, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la sua formazione, le istruzioni ed i mezzi messi a disposizione ed in con |
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Art. 9 - Onori e saluto1. In occasione di manifestazioni ufficiali, il personale del Corpo nazionale rende onori nei casi e con le modalità previste c |
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Art. 11 - Rapporti con gli organi di informazione e divulgazione di notizie1. I rapporti con gli organi di informazione sono prerogativa del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale, nonché dei collaboratori appositamente designati per le questioni di caratter |
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Art. 12 - Obblighi di formazione professionale1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale del Corpo nazion |
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Art. 13 - Diritto di associazione1. La partecipazione alle associazioni od organizzazioni è libera, salvo i casi in cui i fini delle medesime siano |
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TITOLO III - SOVRAORDINAZIONE |
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Art. 14 - Ordine di sovraordinazione1. L'ordine di sovraordinazione funzionale tra i ruoli del personale del Corpo nazionale che svolge funzioni tecnico-operative, del personale direttivo e dirigente e del personale che espleta attività tecniche, amministrativo - contabili e tecnico - informatiche è disciplinato dagli articoli 1, comma 3, 39, comma 4, 50, comma 4, 59, comma 4, e 85, comma 3, de |
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Art. 15 - Osservanza delle disposizioni e delle direttive impartite1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera h), il personale appartenente al Corpo nazionale, qual |
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Art. 16 - Rapporti con i superiori1. Il personale del Corpo nazionale, ove nei rapporti con i superiori non ritenga di dover seguire l'ordine di sovraordina |
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TITOLO IV - NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO |
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Capo I - Norme generali |
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Art. 17 - Impiego nei servizi1. Il personale del Corpo nazionale, salvo casi di necessità ed emergenza, deve essere impiegato, anche tenendo con |
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Art. 18 - Presentazione in servizio1. Il personale del Corpo nazionale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita. |
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Art. 19 - Riconoscimento in servizio1. Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, il personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale, in orario lavorativo, e con riguardo alla propria specificità professionale e di ruolo, indossa l'uniforme in tutte le circostanze e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e comunque: a) nelle fasi di attesa e di espletamento delle att |
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CAPO II - Disposizioni sui servizi |
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Art. 20 - Disposizioni sullo svolgimento del servizio1. Le disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento dei servizi di istituto sono emanate mediante circolari, disposizioni di servizio, ordini del giorno e fogli di servizio. |
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Art. 21 - Circolari1. Le circolari sono atti di indirizzo e regolamentazione generale emanate dagli uffici di livello dirigenziale generale d |
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Art. 22 - Disposizioni di servizio1. Le disposizioni di servizio sono gli atti indirizzati al personale o ai settori specificamente individuati, diretti a r |
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Art. 23 - Ordini del giorno1. Gli ordini del giorno sono gli atti mediante i quali il Comandante provinciale o il dirigente dell'ufficio porta a cono |
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Art. 24 - Foglio di servizio1. Il foglio di servizio è il documento che stabilisce per ogni turno l'assegnazione del personale operativo a ciascun servizio, con l'indicazione delle specifiche mansioni da svolgere con particolare riferimento al dispositivo di soccorso tecnico ordinario ed alle |
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CAPO III - Modalità esecutive dei servizi |
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Art. 25 - Esecuzione dei servizi1. Il personale del Corpo nazionale è tenuto a conoscere le disposizioni generali e particolari del servizio al qua |
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Art. 26 - Partecipazione del personale ai servizi istituzionali1. Il personale del Corpo nazionale assicura lo svolgimento dei servizi istituzionali in relazione al ruolo ed alla qualif |
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Art. 27 - Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro1. L'orario di servizio e l'orario o tempo di lavoro, nonché le diverse tipologie di articolazioni dell'orario sono |
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Art. 28 - Obblighi di permanenza in servizio1. In caso di necessità ed urgenza, ove non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo nazionale può essere fatto obbligo, al termine dell'orario |
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Art. 29 - Obblighi del personale al termine del servizio1. Il responsabile della squadra operativa, al termine dell'intervento, deve redigere il relativo rapporto e, qualora l'intervento presupponga successivi adempimenti di polizia giudiziaria ovvero: l'interessamento di altri enti |
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Art. 30 - Reperibilità1. Il personale del Corpo nazionale, nei casi in cui è tenuto ad assicurare la reperibilità, ove non dotato |
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Art. 31 - Controllo sui servizi1. Il responsabile dell'ufficio o il dipendente designato deve controllare con assiduità il buon andamento del serv |
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CAPO IV - Assenze dal servizio |
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Art. 32 - Congedo ordinario1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali in materia di congedo ordinario, alla relativa autorizzazione provvedono: |
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Art. 33 - Assenze per malattia1. Il personale che si assenta per malattia, dopo averne dato tempestiva comunicazione al capo dell'ufficio di appartenenza, deve produrre il certificato medico, nei termini indicati dalle disposizioni vigenti. 2. Copia del certificato di malattia, contenente la data di inizio della malattia e la presumibile durata, deve essere trasmessa all'ufficio di appartenenza. |
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TITOLO V - ASSISTENZA |
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Art. 34 - Assistenza sanitaria1. In relazione all'espletamento di specifiche attività e nei settori in cui vi sia una particolare necessità, il |
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Art. 35 - Accertamenti sanitari1. Il personale deve sottoporsi agli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per controllare lo stato di salute dei dipendenti. L'esito degli accertamenti sanitari, nonché il giudizio di idoneità psico-fisica richiesto per l'assolvimento dei propri compiti connessi al rapporto d'impiego, oltre ad essere comunicati tempestivamente al dipendente, sono riportati, a cura del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, nel libretto individuale sanitario e di rischio previsto per ciascun dipendente dall'articolo 13 del decreto del Presidente |
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Art. 36 - Misure di profilassi1. Il personale si sottopone, salvo documentate controindicazioni mediche, alle misure di profilassi generali o specifiche |
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Art. 37 - Attività assistenziali1. L'Amministrazione favorisce le attività assistenziali dirette al personale del Corpo nazionale svolte dall'Opera |
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TITOLO VI - ATTIVITÀ SPORTIVA |
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Art. 38 - Principi generali1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva al fine di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico del personale necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, dando indicazione sulle modalità di partecipazione; sviluppa l'attività agonistica di alto livello svolta dagli atleti del Corpo nazionale per perseguire l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'istituzione ed |
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Art. 39 - Personale1. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente che il personale del Corpo nazionale partecipi alle preparazio |
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TITOLO VII - ASSEGNAZIONE E MOBILITÀ DEL PERSONALE |
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Art. 40 - Assegnazioni alle sedi di servizio1. Il personale non dirigente, a seguito di prima assegnazione, di trasferimento o di assegnazione temporanea alle sedi di servizio, è destinato agl |
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Art. 41 - Incarichi e trasferimenti1. Gli incarichi e le sedi di servizio del personale dirigente sono conferiti secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei relativi criteri attuativi. 2. Fermo restando la vigente disciplina in tema di trasferimenti, i trasferimenti a domanda del personale non dirigent |
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Art. 42 - Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio1. Per esigenze di servizio, l'Amministrazione può disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, nonché ai nuclei specialistici, per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabili qualora le esigenze di servizio, opportunamente moti |
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Art. 43 - Assegnazioni temporanee a domanda1. Il Dipartimento può disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, a domand |
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Art. 44 - Mobilità interna alle sedi di servizio1. All'interno delle sedi dirigenziali di servizio la mobilità del personale non dirigente, a domanda o per specifiche e motivate esigenze di servizio, viene effettuata come di seguito indicato: |
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TITOLO VIII - SPECIALITÀ E ABILITAZIONI |
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Capo I - Specialità |
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Art. 45 - Attività specialistiche1. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituiscono specialità del Corpo nazionale, in relazione al particola |
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Art. 46 - Organizzazione delle specialità1. L'istituzione di nuclei specialistici, nell'ambito dei comandi provinciali, la relativa dotazione organica e la distrib |
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Art. 47 - Impiego degli specialisti1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, il personale specialista viene impiegato nelle attività |
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Art. 48 - Libretto individuale di specialità1. Il Dipartimento, per ciascuna delle specialità del Corpo nazionale, cura il rilascio e l'aggiornamento dei libre |
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Art. 49 - Sospensione, revoca e rinuncia alla specialità1. L'inidoneità temporanea del personale specialista comporta la sospensione dall'esercizio della specialità fino all'accertamento della piena ed incondizionata idoneità psico-fisica ed attitudinale. |
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Art. 50 - Trasferimenti del personale specialista1. I trasferimenti a domanda del personale specialista avvengono verso sedi ove sono presenti nuclei della specialit&agrav |
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CAPO II - Abilitazioni |
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Art. 51 - Attività di specializzazione1. Il personale del Corpo nazionale, oltre a svolgere tutte le attività istituzionali connesse alla qualifica di appartenenza, è impiegato in interventi c |
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TITOLO IX - I SERVIZI |
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Capo I - Servizi ed attività del Corpo nazionale |
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Art. 52 - Servizi ed attività del Corpo nazionale1. Il presente titolo disciplina le modalità di effettuazione dei servizi istituzionali e delle attività del Corp |
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CAPO II - I servizi di soccorso pubblico |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 53 - Esecuzione dei servizi di soccorso pubblico1. I servizi di soccorso pubblico, di cui all'articol |
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Art. 54 - Impiego del personale nei servizi di soccorso pubblico1. Tutto il personale operativo di cui al titolo I capo I ed al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, partecipa all'attività di soccorso in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta, indipendentemente dalla funzione ordinariamente svolta nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ufficio di appartenenza. Il personale inserito nelle squadre di intervento e nelle sale operative partecipa all |
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Art. 55 - Obblighi del personale libero dal servizio1. Il personale operativo del Corpo nazionale, ovunque si trovi sul territorio italiano, anche se libero dal servizio, in presenza di situazioni di pericolo che richiedano l'intervento dei vigili del fuoco, si attiva, compatibilmente con il mantenimento della propria sicurezza, per tutelare l'incolumità delle persone e la |
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Art. 56 - Modalità generali di espletamento degli interventi di soccorso1. Gli interventi di soccorso pubblico vengono effettuati dai comandi provinciali. Le direzioni regionali ed interregionali e le strutture centrali del Corpo nazionale partecipano all'attività di soccorso e assicurano l'azione di coordinamento generale negli ambiti territoriali di competenza, nonché il coordinamento nell'impiego dei nuclei specialistici e del personale specializzato. 2. Gli interventi di soccorso pubblico di cui al comma 1, sono riferiti alle situazioni di carattere urgente e a quanto altro necessario a garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dei beni e cessano al venir meno delle effettive necessità. Le attività di soccorso hanno origine al momento della ricezione della richiesta e si concludono con la redazione e la trasmissione degli atti e dei provvedimenti correlati all'intervento effettuato, da parte del personale preposto. 3 |
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Art. 57 - Gestione dei servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale1. I servizi di soccorso pubblico assicurati dal Corpo nazionale, anche in relazione ad esigenze di protezione civile e di difesa civile, |
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SEZIONE II - Attività di coordinamento, direzione e controllo |
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Art. 58 - Sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale1. Il Corpo nazionale adotta un sistema di coordinamento, direzione e controllo costituito dai referenti operativi delle proprie strutture i quali, nell'esercizio delle funzioni, assicurano l'unitarietà del Corpo nazionale |
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Art. 60 - Attività di soccorso pubblico della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in materia di partecipazione all'attività di soccorso pubblico, di coordinamento e di |
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Art. 61 - Sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso1. Il sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso è costituito dalle figure preposte alla gestione dell'intervento, a cui sono attribuiti specifici livelli di responsabilità decisionale. 2. Per la gestione dell'attività di soccorso pubblico vengono individuati livelli di organizzazione del sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso tecnico i cui referenti sono di seguito indicati nell'ambito di ciascuna struttura: a) livello naz |
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SEZIONE III - Dispositivo di soccorso |
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Art. 62 - Articolazione del dispositivo di soccorso1. Il Corpo nazionale assicura in modo continuativo e su tutto il territorio nazionale, ivi compreso nelle acque interne e nel mare, gli interventi di soccorso, utilizzando lo specifico dispositivo costituito da personale, mezzi e sistemi che ne consentono l'immediato impiego. Fanno parte del dispositivo di soccorso: |
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Art. 63 - Servizio di guardia1. L'unità responsabile del servizio di guardia provinciale dirige, sovrintende, coordina e controlla, su disposizione del comandante provinciale, l'attività di soccorso e le altre attività espletate durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare la funzionalità del servizio e, in particolare: a) informa il comandante provinciale sull'attività operativa di rilievo, mettendolo al corrente delle problematiche insorte nella gestione del servizio, proponendo adeguate soluzioni; b) partecipa agli interventi di soccorso, assumendo la direzione tecnica delle operazioni qualora necessario per il livello di responsabilità e competenza tecnica richiesta; c) trasmette al comandante provinciale, con le proprie valutazioni, i rapporti di servizio inter |
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Art. 64 - Servizio delle sale operative1. Il servizio nelle sale operative è svolto da personale del Corpo nazionale appositamente formato sulla gestione delle procedure, che abbia superato uno specifico corso e sia altresì formato all'uso dei sistemi di trasmissione e telematici. 2. L'accesso alle sale operative e l'utilizzo dei sistemi in dotazione è riservato agli addetti alla sala stessa e ai responsabili del sistema di coordinamento direzione e controllo del soccorso. 3. Il personale addetto alle sale operative effettua, conformemente alle direttive ricevute ed in relazione al livello di competenza della struttura in cui opera, prioritariamente le attività di: a) allertamento ed attivazione del sistema di coordinamento direzione e controllo del soccorso della struttura; b) comunicazione e coordinamento con le strutture centrali e periferiche |
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Art. 65 - Modalità di espletamento dei servizi delle sale operative1. In relazione alla tipologia di sala operativa, per l'espletamento dei servizi indicati all'articolo 64, sulla base delle disposizioni impartite dal dirigente, il responsabile della sala operativa con qualifica non inferiore a capo squadra, avvalendosi del personale addetto, cura l'esecuzione di ogni attività connessa, con particolare riferimento a: a) verifica e mantenimento dell'efficienza degli apparati e dei sistemi in dotazione, nonché del loro corretto utilizzo da parte del personale, attivandosi, in caso di malfunzionamenti al fine di consentire il completo ripristino dell'efficienza di tutte le dotazioni; |
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Art. 66 - Composizione e formazione delle squadre1. Le squadre sono composte da personale permanente e nei distaccamenti volontari da personale volontario. Il numero delle squadre previste sul territorio provinciale viene definito dal comandante provinciale, sulla base delle direttive emanate dal Dipartimento e della tipologia della sede a cui le squadre appartengono. 2. Ai fini dello svolgimento dell'attivit |
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Art. 67 - Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno1. Al fine di assicurare la regolare funzionalità del servizio operativo di soccorso, il dirigente, in caso di asse |
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Art. 68 - Attività del personale operativo in sede1. All'avvio del turno di servizio, il capo turno provinciale, sulla base delle direttive emanate dal dirigente, dopo avere assunto le consegne del personale smontante, provvede a: a) rilevare le presenze del personale; b) verificare la corretta composizione delle squadre; |
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Art. 69 - Attività delle componenti specialistiche e specializzate1. Il dispositivo di soccorso comprende, secondo quanto indicato all'articolo 62, le componenti specialistiche, le quali o |
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Art. 70 - Servizi antincendio aeroportuali1. Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i distaccamenti aeroportuali è inserito nel dispositivo di soccorso del comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalità definite dal presente regolamento e dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali ed effettua, sotto la direzione del capo turno, le attività previste dall'articolo 69. 2. Il responsabile del servizio, avval |
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Art. 71 - Servizi antincendio portuali1. Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i Distaccamenti portuali è inserito nel dispositivo di soccorso del Comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalità definite dal presente regolamento, dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali e dai piani di emergenza, ed effettua, sotto la direzione di un responsabile in turno, le attività previste dall'articolo 69. I servizi di soccorso e lotta antincendio sono effettuati nei porti e loro dipendenze, |
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Art. 72 - Servizi di colonna mobile regionale1. Il personale del Corpo nazionale, nella sua qualità di componente fondamentale del servizio nazionale della protezione civile, partecipa alla gestione di grandi emergenze ovunque esse avvengano sul territorio nazionale o all'estero, in caso di richieste provenienti da altri Paesi o sulla base di accordi o trattati internazionali, per le attività di soccorso pubblico, favorendo il ripristino della normalità, secondo le modalità definite dal Dipartimento, sentito, per le attività all'estero, il Ministero degli affari esteri. 2. La partecipazione ai soc |
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Art. 73 - Servizi di supporto tecnico-logistico al soccorso1. I servizi di supporto tecnico-logistico di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d), vanno garantiti al fine di assicurare la costante effic |
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Art. 74 - Gestione degli automezzi, delle attrezzature, delle officine, dei magazzini e dei laboratori1. Nell'ambito dei servizi di supporto all'attività di soccorso, il mantenimento della efficienza e degli automezzi e delle attrezzature di servizio viene assicurata da parte di apposito personale preposto alla attività dell'autorimessa, dei magazzini, delle officine e dei laboratori, anche mobili. 2. In particolare, il responsabile di ciascun servizio, durante i turni, anche in raccordo con i responsabili di altre unità organizzative appartenenti alla struttura in cui opera, cura che vengano correttamente effettuati: a) le incombenze spettanti agli autist |
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Art. 75 - Servizi di telecomunicazioni1. Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni, presso i centri di telecomunicazione centrali e regionali o i nuclei provinciali espleta, in particolare, l'attività di: a) mantenimento dell'efficienza dei sistemi di telecomunicazione, comprensivi |
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SEZIONE IV - Interventi di soccorso |
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Art. 76 - Conduzione ed uso dei mezzi di soccorso1. I mezzi terrestri del Corpo nazionale devono essere condotti con diligenza da personale appositamente abilitato e munito di patente di guida, idonea alla tipologia del mezzo da condurre, rilasciata dall'Amministrazione. 2. L'autista effettua la verifica dell'efficienza dell'automezzo ed ha la responsabilità dell'uso e della custodia dello stesso, nonché la verifica del funzionamento di tutti i dispositivi antincendio e di soccorso connessi: radio, pompa antincendio, dispositivi di segnalazi |
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Art. 77 - Attività di soccorso delle squadre1. Nelle operazioni di soccorso vengono impiegati i mezzi e le attrezzature a disposizione, necessari all'efficace risoluzione dell'evento ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le squadre adottano tecniche funzionali alla tipologia di intervento da espletare. 2. Le squadre vengono attivate dalla sala operativa provinciale la quale, mediante i sistemi di allertamento in dotazione, trasmette al capo partenza i dati essenziali per l'effettuazione dell'intervento, fornendo durante il tragitto eventuali ulteriori indicazioni mediante i canali radio di servizio. Qualora le squadre assumano direttamente richieste di soccorso, ne danno immediata comunicazione alla sala operativa per gli adempimenti di competenza. 3. Nel caso in cui siano più squadre a muovere dalla stessa sede, il responsabile delle operazioni di soccorso tiene i contatti con le varie squadre al fine |
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Art. 78 - Avvicendamento delle squadre1. Qualora al termine del turno di servizio l'intervento sia in corso di esecuzione, l'avvicendamento delle squadre &egrav |
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Art. 79 - Servizio obbligatorio di soccorso reso dal personale operativo al di fuori dell'orario ordinario di lavoro1. Il personale operativo è impiegato in servizio di soccorso, anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, nei seguenti casi: a) completamento degli interventi di soccorso e redazione dei relativi atti; |
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Art. 80 - Comunicazioni e gestione di informazioni acquisite durante le operazioni di intervento1. Il personale operativo, impegnato nelle operazioni di soccorso, utilizza in modo corretto gli apparati in dotazione, per tutte le comunicazioni attinenti gli inte |
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CAPO III - Altri servizi tecnici ed operativi |
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Art. 81 - Altri servizi tecnici ed operativi in genere |
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Art. 82 - Servizi di polizia giudiziaria1. I servizi di polizia giudiziaria vengono espletati dal personale del Corpo nazionale avente la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziari |
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Art. 83 - Servizi tecnici richiesti da enti o istituzioni1. L'utilizzo, in via eccezionale, del personale del Corpo nazionale, per supporto all'autorità giudiziaria ovvero |
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Art. 84 - Servizi resi in convenzione1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, dalla legge 21 |
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CAPO IV - Servizi di prevenzione incendi |
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Art. 85 - Modalità di espletamento dei servizi di prevenzione incendi1. Il personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale assicura l'espletamento delle attività di prevenzione incendi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. I comandanti provinciali e i direttori regionali ed interregionali, responsabili dei procedimenti di prevenzione incendi che si svolgono presso i rispettivi uffici, individuano il personale cui delegare lo svolgimento del procedimento amminist |
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Art. 86 - Servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali e dalle Direzioni regionali ed interregionali1. Il personale in servizio presso le strutture territoriali del Corpo nazionale, individuato secondo le modalità indicate dall'articolo 85, comma 1, partecipa ai servizi di prevenzione incendi, secondo le modalità indicate dal dirigente responsabile, in particolare nelle attività necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché nelle attività per i compiti di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. A tal fine il personale: a) riceve e fornisce informazioni al pubblico, nei locali individuati dal dirigente responsabile, secondo quanto previsto dall'articolo 101; b) verifica la regolarità e la completezza dell'istanza, avviando l'istruttoria di rito, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificaz |
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Art. 87 - Verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi1. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, ed, in particolare di quelle previste per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il personale del Corpo nazionale effettua procedimenti di verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, in particolare: a) fornisce informazioni all'utenza sulle norme e sulle disposizioni vigenti da cui discendono obblighi di adeguamento o di realizzazione di opere e sistemi antincendio; b) esamina le richieste assicurando la partecipazione dell'utenza, la trasparenza dell'attività amministrativa e la formale correttezza dei rapporti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti; |
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Art. 88 - Servizi di prevenzione incendi degli Uffici centrali del Dipartimento1. Il personale degli uffici centrali del Dipartimento partecipa ai servizi di prevenzione incendi propri delle strutture centrali di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, curando, in particolare, l'attività necessaria per la predisposizione della normazione tecnica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nell'esercizio delle attività di competenza, il personale della direzione centrale per la prevenzione e della sicurezza tecnica, tenuto conto dei ruoli, delle qualifiche e della specifica formazione posseduta: |
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Art. 89 - Attività di formazione esterna1. Il personale del Corpo nazionale svolge verso l'esterno l'attività di formazione e di addestramento nelle materie istituzionali attraverso corsi, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa di promozione della cultura della sicurezza antincendio, definita anche a seguito di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti e soggetti privati. 2. L'attività di formazione esterna viene resa presso le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale, presso le scuole e le università o presso altre strutture individuate da enti pubblici o privati. 3. Il dirigente o suo delegato valuta l'idoneità della struttura didattica ed autorizza l'attività formativa con l'impiego di personale, mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, comunicando al rich |
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Art. 90 - Promozione e diffusione della cultura della sicurezza1. Le strutture del Corpo nazionale, sulla base di specifiche direttive ed autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento, pro |
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Art. 91 - Servizi di vigilanza antincendio1. I servizi di vigilanza, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale. 2. I servizi di vigilanza, allorché organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo criteri di equità e rotazione concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalità e privilegiando la volontarietà. 3. Il personale si presenta alla sede di servizio prevista all'ora presta |
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CAPO V - Attività di formazione interna |
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Art. 92 - Attività di formazione interna1. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività istituzionali proprie dei ruoli e delle qualifiche di appartenenza, il personale del Cor |
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Art. 93 - Formazione degli allievi1. Le attività di formazione iniziale degli allievi finalizzate all'immissione nei ruoli di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono svolte presso la Scuola di formazione di base, la Scuola di formazione ope |
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Art. 94 - Formazione per il conseguimento di abilitazioni1. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni di cui al Titolo VIII, il personale del Corpo nazional |
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Art. 95 - Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale1. Il personale del Corpo nazionale è tenuto a partecipare a corsi di aggiornamento professionale nelle sedi indivi |
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Art. 96 - Addestramento operativo1. Al fine di mantenere la propria capacità tecnica ed operativa il personale è tenuto a partecipare all'add |
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CAPO VI - Attività funzionali all'espletamento dei servizi |
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Art. 98 - Attività del personale addetto ai servizi informatici1. Il personale addetto ai servizi tecnici per l'informatica, nell'ambito dei laboratori di appartenenza, espleta l'attività di: |
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Art. 99 - Attività del personale addetto ai servizi amministrativi-contabili1. Il personale addetto ai servizi amministrativi-contabili partecipa alle attività espletate dal Corpo nazionale, |
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Art. 100 - Attività del personale presso gli uffici centrali1. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni di cui al Titolo IX, Capi II, IV e V, relativi ai serv |
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Art. 101 - Disposizioni particolari attinenti la sorveglianza e l'accesso del pubblico alle sedi di servizio1. Presso ciascuna sede del Corpo nazionale, anche ai fini della tutela della sicurezza delle persone e della conservazione dei beni, deve essere garantita la sorveglianza degli accessi attraverso personale del Corpo nazionale, appositamente incaricato e sistemi di videosorveglianza. La custodia della sede è assicurata dal personale individuato dal responsabile del turno presente nella sed |
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TITOLO X - CLAUSOLA DI INVARIANZA DEGLI ONERI |
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Art. 102 - Invarianza degli oneri1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
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