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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 06/08/2009, n. 22
L. R. Piemonte 06/08/2009, n. 22
L. R. Piemonte 06/08/2009, n. 22
L. R. Piemonte 06/08/2009, n. 22
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/01/2019, n. 1
- L.R. 31/10/2017, n. 16
- L.R. 07/02/2017, n. 1
- L.R. 14/03/2014, n. 3
- L.R. 04/05/2012, n. 5
- L.R. 11/07/2011, n. 10
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Capo I - Capo II - Omissis |
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Capo III - Disposizioni in materia di agricoltura e caccia |
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Sezione I - Omissis |
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Sezione II - Modifiche di leggi regionali |
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Art. 22 - Art. 23 Omissis
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Art. 24 - (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21) |
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Art. 25 - (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11) |
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Capo IV - Disposizioni in materia di foreste, economia montana e collinare |
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Art. 27 - Omissis
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Art. 29 - (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16)1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell’economia collinare), prima delle parole: “Sono beneficiari degli interventi regio |
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Capo V - Disposizioni in materia di edilizia, ambiente e territorio |
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Art. 30 - (Autorizzazione alla costituzione o alla adesione a fondi immobiliari)1. Allo scopo di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), la Giunta regionale, in coerenza con gli atti di programmazione in materia di edilizia sociale, è autorizzata ad aderire, fin dalla loro fase costitutiva, ad uno o più: a) fondi immobiliari di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla l |
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Art. 31 - Omissis
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Art. 32 - (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13)1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) è sostituito dal seguente: “1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l’elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica al quale sono iscritti: a) i tecnici che, alla data della presentazione |
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Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)1. Il comma 2 dell’articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), come da ultimo modificato dall’articolo 39 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, è sostituito dal seguente: “2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale: |
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Capo VI - Omissis |
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Capo VII - Disposizioni in materia di turismo e sport |
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Art. 42 - Art. 43 - Omissis
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Art. 45 - Art. 47 - Omissis
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Art. 49 - Omissis
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Capo VIII. Disposizioni in materia di commercio |
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Art. 51 - Omissis
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Capo IX - Disposizioni in materia di trasporti, navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna |
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Art. 53 - Omissis
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Art. 54 - (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)1. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali) è aggiunto il seguente: “6-bis. Ai fini dell’approvazione del regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j) in materia di rilascio delle concessioni relative all’occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi: a) previsione, a partire dall’anno 2009, di una specifica tipologia di occupazione di sedime demaniale costituita da scivoli posti in prossimità dello specchio acqueo e destinati allo stazionamento di unità di navigazione di limitate dimensioni e di uso locale; |
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Capo X - Capo XIII - Omissis
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Allegati - Omissis
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