Articolo abrogato dall’art. 38, comma 1, della L.R. 11/07/2011, n. 10, così recitava:

“Art. 48 - Liquidazione della "Sviluppo Piemonte Turismo" s.r.l.

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla liquidazione della società a responsabilità limitata denominata Sviluppo Piemonte turismo, costituita ai sensi dell' articolo 57 della L.R. n. 9/2007.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un commissario liquidatore il quale, entro centottanta giorni dalla nomina, sulla base del programma temporale stabilito dalla Giunta, provvede a:

a) effettuare una ricognizione delle funzioni svolte da Sviluppo Piemonte turismo s.r.l.;

b) effettuare una ricognizione della consistenza patrimoniale di Sviluppo Piemonte turismo s.r.l.;

c) effettuare una ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale in servizio presso Sviluppo Piemonte turismo s.r.l.;

d) redigere il conto consuntivo e ogni altro atto che risulti necessario.

3. Conclusa l'attività del commissario liquidatore, la Giunta regionale procede allo scioglimento della Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. assumendone le relative funzioni con contestuale subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi della società.

4. Entro il termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 sono avviate procedure selettive per l'inquadramento nel ruolo della Giunta regionale, con esclusione dei ruoli dirigenziali, del personale operante con contratto a tempo indeterminato presso la Sviluppo Piemonte turismo s.r.l., secondo le modalità di reclutamento del personale applicate dalla Regione. Parte delle funzioni e del personale della Sviluppo Piemonte turismo s.r.l. potranno altresì essere assorbiti in altro ente pubblico o privato con finalità analoghe.

5. L'attuale dotazione organica è incrementata di un corrispondente numero di unità necessarie per l'inquadramento del personale di cui al comma 4.”

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