N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 38, comma 1, della L.R. 11/07/2011, n. 10, così recitava:

“Art. 50 - Norma transitoria

1. Le ATL devono effettuare la scelta di cui all'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 75/1996, come sostituito dall'articolo 49 della presente legge, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa. Tale scelta può essere successivamente modificata.

2. Se l'ATL opta per le modalità di cui all'articolo 11, commi da 3 a 7 della L.R. n. 75/1996, come sostituito dall'articolo 49 della presente legge, l'adeguamento dello Statuto deve avvenire entro sei mesi dall'adozione della scelta.

3. Se l'ATL, opta per le modalità di cui all'articolo 11, commi 8, 9 e 10 della L.R. n. 75/1996, come sostituito dall'articolo 49 della presente legge, l'adeguamento dello Statuto e la pubblicazione degli atti di gara per la scelta dei soci privati devono avvenire entro sei mesi dall'adozione della scelta, ovvero, limitatamente alla pubblicazione degli atti di gara, entro sessanta giorni dalla consegna da parte della Regione della bozza di convenzione per l'erogazione dei contributi pubblici, se successiva.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare, in concorso con gli altri soci pubblici e al valore nominale, le quote di capitale o di fondo consortile dismesse da parte dei soci o dei consorziati che hanno dovuto recedere in attuazione dell'articolo 11 della L.R. n. 75/1996, come sostituito dall'articolo 49 della presente legge.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle ATL il contributo di cui all'articolo 14 della L.R. n. 75/1996 per l'anno 2009. L'erogazione del medesimo contributo per l'anno 2010 è subordinato all'avvenuta approvazione della delibera assembleare di cui all'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 75/1996 come sostituito dall'articolo 49 della presente legge.

6. L'articolo 26 della L.R. n. 12/2008 è abrogato.”

Dalla redazione