Articolo abrogato dall’art. 110, comma 1, della L.R. 22/01/2019, n. 1, così recitava:

“Art. 25 - (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 11, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Qualora l’aiuto per il ritiro dei capi morti sia riservato allo strumento assicurativo, l’adesione alla polizza individuata dal consorzio, a seguito di procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria, è obbligatoria per i soggetti tenuti a consorziarsi di cui all’articolo 2, comma 2.”.”

Dalla redazione