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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 28/12/2004, n. 17
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Con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in B.U. 14.1.2005, n. 2
- L.R. 09/03/2005, n. 3
- L.R. 30/01/2006, n. 1
- L.R. 14/04/2006, n. 16
- L.R. 08/02/2007, n. 2
- L.R. 02/05/2007, n. 12
- L.R. 08/05/2007, n. 13
- L.R. 06/02/2008, n. 1
- L.R. 14/05/2009, n. 6
- L.R. 12/05/2010, n. 11
- L.R. 20/07/2011, n. 16
- L.R. 12/07/2011, n. 12
- L.R. 09/05/2012, n. 26
- L.R. 07/05/2015, n. 9
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Titolo I - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI ED IN MATERIA DI ENTRATEomissis |
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Art. 3. - Soppressione e adeguamento delle tasse sulle concessioni governative regionaliomissis 2. A decorrere dall'1 gennaio 2005 gli importi afferenti alle tasse sulle concessioni governative regionali applicate sugli atti e provvedimenti di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono incrementati nelle seguenti misure: a) le tasse sulle concessioni e autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione (articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, regolamento approvato con decreto del Presidente |
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Art. 4. - Impianti autostradali di distribuzione carburanti1. Nelle more della disciplina di razionalizzazione del settore, l'installazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione lungo le autostrade ed i raccordi autostradali sono subordinati alla concessione dell'Assessorato regionale dell'industria da ril |
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Art. 7. - Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi dalle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali1. Per le attività di istituto che le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali espletano in favore dei privati, sono istituiti con oneri a carico di questi ultimi i seguenti diritti fissi: a) per il parere di competenza delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, R Codice dei beni culturali e del paesaggio, da rilasciare nei termini previsti dalla normativa vigente ed in applicazione dell'articolo 111 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è imposto un diritto fisso da calcolarsi su ogni nuovo progetto secondo le disposizioni che seguono: 1) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione I: 1.1 interventi soggetti ad autorizzazioni sui beni culturali ............. euro 25; |
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Art. 9. - Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati1. La Regione promuove, conformemente alla normativa vigente direttamente N13 la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della stessa, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati "nonchè degli IACP" N10 2. Per l'avvio del percorso di cui al comma 1, la Regione si avvale della consulenza di un advisor in possess |
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Art. 11. - Determinazione e riscossione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 2. La tariffa riscossa dalle società d'ambito è impignorabile e le somme, fino alla concorrenza con il costo dei servizi, sono a destinazione vincolata, onde assicurare l'effettuazione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti. 3. I comuni, in rapporto alle capacità di bilancio, anche per scelte di politica sociale nei confronti delle fasce più deboli, possono porre a proprio carico parte delle spese di gestione, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. 4. Al fine di assicurare che il costo per lo smaltimento e, a regime, per il trattament |
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Art. 12. - Definizione delle pratiche per il condono edilizio1. I comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalla legge 1 marzo 1985, n. 48, recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. Il programma deve rappresentare in dettaglio ed attraverso appositi schemi riepilogativi lo stato delle pratiche suddivise in base a ciascuna delle |
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Art. 13. - Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi dalla Regione1. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per la verifica ispettiva relativa al controllo di pericoli |
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Art. 14. - Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibiliOmissis |
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Art. 15. - Utilizzo dei beni culturali1. Il canone di concessione di beni culturali della Regione è sempre dovuto nei casi di utiliz |
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Titolo II - DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLA SPESA E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDUREomissis |
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Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 “Disposizioni per la funzionalità dell’attività amministrativa”1. Alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, R sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all’articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1 bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.”; b) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente articolo: “3 bis |
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Art. 24. - Comunicazione di inizio attività1. All'articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, R dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "2. Le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni |
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Art. 27. - Locazione finanziaria per i beni immobili di utilità pubblica1. Per l'acquisizione, l'adeguamento e la realizzazione di edifici, impianti, infrastrutture e ogni altro tipo di costruzione o bene immobile di utilità pubblica, ivi inclusa la manutenzione, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, R nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, possono ricorrere alla locazione finanziaria come definita dall'articolo 17, comma 2, della legge 2 maggio 1976, n. 183. |
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Art. 33. - Superamento barriere architettoniche di edifici privati1. A valere sulle assegnazioni in favore dei comuni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 al fine di |
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Art. 36. - Alloggi parcheggio1. Nelle aree della Regione in cui non si sia proceduto a realizzare interventi di recupero edilizio |
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Art. 37. - Cessione alloggi popolari1. L'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicato anche nelle proce |
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Art. 46. - Autorizzazioni opere a zone soggette a vincoli1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interes |
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Titolo III - CONTROLLIomissis |
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Art. 53. - Controllo sugli atti degli enti vigilati1. La Regione espleta i controlli sugli enti, istituti e aziende sottoposte a vigilanza e tutela, ivi |
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Art. 55. - Accertamento della condizione di enti strutturalmente deficitari |
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Titolo IV - INTERVENTI PER LO SVILUPPOomissis |
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Art. 66. - Utilizzazione finanziamenti alle cooperative edilizie1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, R è così so |
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Art. 67. - Requisiti cooperative edilizie1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, R la parola "regolamento" è sostituita dalle parole |
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Art. 70. - Fondo di rotazione per la progettazione degli enti locali1. All'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 2 |
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Art. 79. - Interventi per la conservazione del patrimonio culturale1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio culturale di c |
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Art. 81. - Appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali1. Si applica nel territorio della Regione la disciplina degli appalti pubblici di lavori concernenti |
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Art. 87. - Vigilanza e custodia dighe gestite dai consorzi di bonifica1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 2.3.1.3.1, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è auto rizzato ad erogare la somm |
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Titolo V - DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI |
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Art. 93. - Beni mobili delle istituzioni scolastiche1. I beni mobili acquistati con fondi regionali dall'1 gennaio 1986 al 31 agosto 2000 dalle istituzio |
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Art. 95. - Piano finanziario per le indennità di occupazione ed esproprio degli immobili sgomberati a seguito della frana di Agrigento del 19661. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 1.3.1.1.2 il Presidente della Regione istituisce con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni d |
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Art. 103. - Applicazione in Sicilia del codice delle comunicazioni elettroniche1. Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "codice delle comunicazioni elettroniche", s |
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Art. 118. - Proroga contratti stipulati dal Commissario per l'emergenza rifiuti1. Per l'attuazione delle bonifiche in Sicilia i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato del personale |
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Art. 126. - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 71 – 6 N12 |
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Art. 127. - Abrogazioni e modifiche di normeomissis. 2. All'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il periodo contraddistinto con la lettera i) è aggiunto il seguente: "l) un rappresentante delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili e dei periti industriali.". omissis. 7. Al secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, dopo le parole "enti di promozione" sono aggiunte le parole "o del Club Alpino Italiano". |
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Art. 130.1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
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