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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 29/03/2001, n. 135
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L. 29/03/2001, n. 135
- L. 27/12/2002, n. 289
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Capo I - Princìpi, competenze e strutture |
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Art. 1. - Princìpi1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
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Art. 2. - Competenze1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti àmbiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica. 2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge. 3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo |
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Art. 3. - Conferenza nazionale del turismo1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indìce almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di |
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Art. 4. - Promozione dei diritti del turista1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene: a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica; |
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Art. 5. - Sistemi turistici locali1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. 2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati. 3. Nell'àmbito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del tu |
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Art. 6. - Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5. |
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Capo II - Imprese e professioni turistiche |
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Art. 7. - Imprese turistiche e attività professionali1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. 2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b). 3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al |
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Capo III - Semplificazione di norme e fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico |
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Art. 8. - Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 7731. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettiv |
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Art. 9. - Semplificazioni1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. |
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Art. 10. - Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono: a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie; b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati. |
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Capo IV - Abrogazioni, disposizioni transitorie e finanziarie |
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Art. 11. - Abrogazioni e disposizioni transitorie1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni. 2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 3. È abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 1 |
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Art. 12. - Copertura finanziaria1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsional |
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