Commi abrogati dalla L.R. del 12/07/2011 n.12. I commi da 1 a 6 dell’articolo 126 così recitavano: “1. Al comma 4 dell'articolo 7 ter della L. n. 109/1994, come introdotto dalla L.R. 2/08/2002, n. 7 e s.m.i., dopo la parola "euro" sono aggiunte le parole "nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali". 2. La lettera a) del comma 9 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla L.R. 7/02 e s.m.i., è sostituita dalla seguente: "a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;". 3. Al comma 13 dell'articolo 7 ter della L.109/1994, come introdotto dalla L.R. 7/02 e s.m.i., le parole "di competenza dell'amministrazione regionale" sono sostituite con le parole "di cui alle lettere a) e b) del comma 9.". 4. Al comma 1, sub articolo 7 bis, dell'articolo 5 della L.R. 2/08/2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo capoverso, dopo le parole "dall'ingegnere capo del Genio civile" sono aggiunte le parole "competente per territorio" e sono soppresse le parole "della provincia in cui ricade l'opera."; b) al secondo capoverso, dopo il primo periodo, è introdotto il periodo: "Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa."; c) alla lettera a) del quinto capoverso dopo le parole "ingegnere capo del Genio civile" sono aggiunte le parole "competente per territorio,"; d) al decimo capoverso sono soppresse le parole "nonché sui progetti di interesse ultra provinciale". 5. Alla lettera a) del comma 9 dell'art. 5, sub articolo 7 ter, della L.R. 7/02 e s.m.i. dopo le parole "dell'amministrazione regionale" sono aggiunte le parole "o un dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo.". 6. Agli articoli 23 e 35 della L.R. 7/02 e s.m.i. le parole "senza oneri" sono soppresse.”

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