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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 25/03/2015
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[Premessa]Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443R, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere; Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e, in particolare, l'art. 40 che istituisce, alle dipendenze dell'allora Ministero dell'industria e del commercio, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128R, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886; Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886R, di integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle mineraria e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. |
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Capo I - Finalità, ambito di applicazione e definizioni |
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Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del Ministero, le mod |
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Art. 2. - Definizionia) «attività di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) «attività di prospezione»: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino; c) «attività di ricerca»: insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99; d) «CIRM»: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui si avvale la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78R; |
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Capo II - Modalità per il conferimento del permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, del titolo concessorio unico e del passaggio alla fase di coltivazione nel titolo concessorio unico |
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Art. 3. - Rilascio titoli minerari, durata, proroghe1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 Re dell'art. 38, comma 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133R, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento di un titolo minerario. I titoli minerari che abilitano, a seconda dei casi, allo svolgimento di una o più operazioni di cui sopra sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca, la concessione di coltivazione e il titolo concessorio unico. 2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i titoli minerari di cui al comma precedente sono rilasciati dal Ministero d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004 o, per i titoli concessori unici, dell' art. 38, comma 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 3. Il permesso di prospezione non esclusivo è accordato con decreto del Ministero, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n), della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 19, comma 6. |
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Art. 4. - Requisiti di ordine generale, capacità tecnica ed economica del richiedente, procedimento di pre-qualifica1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e i titoli concessori unici sono accordati agli enti di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 R(persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative ed offrano garanzie a |
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Art. 5. - Decadenza del titolare, revoca e cessazione del permesso e della concessione e del titolo concessorio unico1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso di prospezione o di ricerca, o della concessione, o del titolo concessorio unico quando: a) il titolare non adempia agli obblighi imposti con l'atto di conferimento; b) il titolare non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente decreto od impartite dal Ministero o dagli uffici territoriali competenti; |
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Capo III - Esercizio del titolo |
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Art. 6. - Concessioni di stoccaggio di gas naturale e concessioni di coltivazione di idrocarburi1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, art. 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 |
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Art. 7. - Modifiche programma lavori1. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico, in caso di necessità di integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo originariamente previsto, è tenuto a presentare preventivamente il programma al Ministero. 2. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo conces |
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Art. 8. - Giacimenti che si estendono oltre la linea di delimitazione della piattaforma continentale nazionale1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti del |
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Art. 9. - Attività di coltivazione nel mare continentale in prossimità di aree di altri paesi rivieraschi1. Al fine di tutelare risorse nazionali idrocarburi in mare, assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nelle aree dove i titoli minerari sono sospesi a seguito del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 |
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Art. 10. - Responsabilità per danni1. I titolari di permessi o di concessioni o di titoli unici devono risarcire ogni da |
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Art. 11. - Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità dell'esercizio1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959R e successive modifiche, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979 nonché nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624 e 9 aprile 2008, n. 81 e successive loro modificazioni. 2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legisla |
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Art. 12. - Attività vietate1. Ai sensi del comma 11-quater, dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. |
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Art. 13. - Monitoraggi1. Il Ministero, nell'ambito dei provvedimenti di conferimento delle concessioni di coltivazione e nell'attestazione del passaggio di fase dei titoli concess |
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Art. 14. - Attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative autorizzazioni1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi da 78 a 82-sexies della legge 23 agosto 2004, n. 239R, dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembr |
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Art. 15. - Verifica esecuzione programmi1. Il Ministero può imporre particolari prescrizioni sia all'atto del conferim |
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Art. 16. - Conseguenza degli inadempimenti1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare è motivo di dec |
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Capo IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 17. - Rapporti Stato-Regioni1. Nei procedimenti del presente decreto in cui è richiesta l'intesa con le Re |
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Art. 18. - Canoni e aliquote del prodotto di coltivazione nell'ambito del titolo unico concessorio1. Il titolare del titolo concessorio unico deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della titolo conce |
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Art. 19. - Disposizioni transitorie e finali1. Il presente decreto, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto 4 marzo 2011, si applica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. È abrogato |
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