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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 04/03/2011
D. Min. Sviluppo Econ. 04/03/2011
D. Min. Sviluppo Econ. 04/03/2011
D. Min. Sviluppo Econ. 04/03/2011
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 R, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere; Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886; Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materi |
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Capo I FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI |
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Art. 1 Finalità e ambito di applicazione1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del Ministero, le modalità di conferimento dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella |
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Art. 2 Definizioni1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico; b) «regione»: regione a statuto ordinario, con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma; c) «uffici territoriali»: uffici dirigenziali della direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, organi tecnici di polizia mineraria del Ministero, competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa e controllo sulle attività di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; |
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Capo II MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE, PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE |
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Art. 3 Rilascio di titoli minerari, durata e proroghe1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento del relativo titolo minerario (permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione). 2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i titoli minerari di cui al comma precedente sono rilasciati dal Ministero, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004 R. |
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Art. 4 Requisiti di ordine generale, capacità tecnica ed economica del richiedente1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono accordati agli enti di cui |
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Art. 5 Decadenza del titolare, revoca e cessazione del permesso e della concessione1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso di prospezione o di ricerca o della concessione quando: a) il titolare non adempia agli obblighi imposti con l'atto di conferimento; b) il tit |
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Capo III ESERCIZIO DEL TITOLO |
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Art. 6 Concessioni di stoccaggio di gas naturale e concessioni di coltivazione di idrocarburi1. Su una stessa area possono coesistere una concessione di stoccaggio di gas natural |
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Art. 7 Modifiche programma lavori1. Il concessionario, nel caso in cui ravvisi la necessità di apportare integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo originariamente previsto, è tenuto a presentare preventivamente il programma al Ministero. |
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Art. 8 Giacimenti che si estendono oltre la linea di delimitazione della piattaforma continentale nazionale1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti del |
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Art. 9 Obblighi del titolare1. I titolari di permessi o di concessioni debbono risarcire ogni danno derivante dal |
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Art. 10 Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità dell'esercizio1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e successive modifiche, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979 nonché nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624 R e 9 aprile 2008, n. 81 e successive loro modificazioni. 2. La vigilanza sull'ap |
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Art. 11 Applicazione del decreto legislativo n. 128/20101. Nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128 è autorizzato lo svolgimento d |
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Art. 12 Pubblica utilità1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 78 e 82-quater, della legge n. 239/2 |
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Art. 13 Verifica esecuzione programmi1. Il Ministero può imporre particolari prescrizioni sia all'atto del conferim |
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Art. 14 Conseguenza degli inadempimenti1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare è motivo di dec |
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Capo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 15 Disposizioni transitorie e finali1. Il presente decreto, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto 26 aprile 2010, si applica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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