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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 07/12/2016
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Sviluppo Econ. 09/08/2017
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere; Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e, in particolare, l'art. 40 che istituisce, alle dipendenze dell'allora Ministero dell'industria e del commercio, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave; Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle mineraria e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare; |
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Capo I - Finalità, ambito di applicazione e definizioni |
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Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del Ministero, le modalità di conferimento |
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Art. 2. - Definizionia) «Permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente le attività di prospezione, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 9/1991; b) «permesso di ricerca»: titolo esclusivo che consente le «attività di ricerca», rilasciato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 9/1991 e s.m.i.; c) «concessione di coltivazione»: titolo esclusivo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 9/1991 e s.m.i.; d) «attività di prospezione»: attività consistente in ri |
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Capo II - Modalità per il conferimento del permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione |
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Art. 3. - Rilascio titoli minerari, durata, proroghe1. Ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento di un titolo minerario. I titoli minerari sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione.N5 2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale N6, i titoli minerari di cui al comma 1 sono rilasciati con decreto del Ministero, d’intesa con la regione interessata per i titoli in terraferma, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirett |
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Art. 4. - Requisiti di ordine generale e capacità tecnica ed economica del richiedente1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono accordati ai soggetti di cui al decreto legislativo n. 625/1996 e alla legge n. 9/1991 e s.m.i. (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative, che offrano garanzie adeguate ai programmi presentati, che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione |
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Art. 5. - Decadenza del titolare, revoca e cessazione del permesso e della concessione1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso di prospezione o di ricerca “o”N15 della concessione di coltivazione N28 quando: a) il titolare non adempia agli obblighi imposti con l'atto di conferimento; b) il titolare non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente decreto od impartite dal Ministero o dalle Sezioni UNMIG territorialmente competenti; c) sia stata omessa richiesta al Ministero di apposita autorizzazio |
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Capo III - Esercizio del titolo |
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Art. 7. - Modifiche al programma dei lavori1. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione N18 in caso di necessità di integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo originariamente previsto, è tenuto a presentare preventivamente istanza di variazione del programma dei lavori al Ministero. |
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Art. 8. - Giacimenti che si estendono oltre la linea di delimitazione della piattaforma continentale nazionale1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimitazione della piatt |
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Art. 9. - Attività di coltivazione nel mare territoriale e nella piattaforma continentale mediante utilizzo delle migliori tecnologie disponibili |
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Art. 11. - Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità dell'esercizio1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione sono eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, nonché nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi n. 624/1996 e n. 81/2008 e, per i titoli a mare, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979 e al decreto legislativo n. 145/2015. |
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Art. 14. - Attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative autorizzazioni1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere previste nei programmi lavori, incluse le oper |
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Art. 15. - Attività consentite all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle dodici miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa nazionale1. Fermo restando il divieto di conferimento di nuovi titoli minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 17, del decreto legis |
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Art. 16. - Verifica esecuzione programmi1. Il Ministero, per la tutela del giacimento, può imporre particolari prescrizioni sia all’atto del conferim |
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Art. 17. - Conseguenza degli inadempimenti1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare è motivo di decadenza del titolare secondo quanto st |
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Capo IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 18. - Rapporti Stato-Regioni |
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Art. 19. - Canoni e aliquote del prodotto di coltivazione nell'ambito del titolo unico concessorio |
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Art. 20. - Disposizioni transitorie e finali1. Il presente decreto, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto 25 marzo 2015, si applica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sul BUIG e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2-3. N27 4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al |
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