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D. P.R. 14/05/2007, n. 78

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'

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Art. 1. - Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie

1. È istituita, presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di seguito denominata: «CIRM», nella quale sono accorpati il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni, la Commissione in materia di royalties sulla produzione di idrocarburi, di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la Commissione consultiva di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, nonchè la Commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni.

2. Alla CIRM sono attribuiti i compiti consultivi per la ricerca mineraria di base, nonchè l'espressione dei pareri e lo svolgimento delle valutazioni tecniche per l'attuazione dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e quelli previsti:

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Art. 2. - Osservatorio unico per il monitoraggio delle attività produttive

1. È istituito l'Osservatorio unico per il monitoraggio delle attività produttive, nel quale sono accorpati l'Osservatorio siderurgico di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, l'Osservatorio per il monitoraggio delle attività produttive, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 5 maggio 2004, l'Osservatorio per il settore chimico, d

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Art. 3. - Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica

1. È confermato e continua ad operare il Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica previsto dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Il Comitato svolge i compiti attribuiti dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonchè dalle altre norme o delibere del CIPE che lo richiamano.

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Art. 4. - Commissione Centrale per le Cooperative

1. La Commissione Centrale per le Cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è composta da:

a) il Ministro dello sviluppo economico che la presiede, salvo delega ad altro componente;

b) il Direttore generale della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico, il quale ne è componente di diritto;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;

f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

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Art. 5. - Alto Commissario per la lotta alla contraffazione e Comitato tecnico di supporto

1. È confermato e continua ad operare l'Alto commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

2. L'Alto commissario per la lotta alla contraf-fazione svolge i compiti attribuiti dal comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 6. - Nucleo di esperti per la politica industriale

1. Il numero dei componenti del Nucleo di esperti per la politica industriale, di cui all'

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Art. 7. - Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico

1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto ministeriale 21 dicembre 2001, a

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Art. 8. Conferme di organismi diversi

1. Sono confermati e continuano ad operare, per le finalità di cui alle disposizioni per ciascuno di essi richiamate, i seguenti organismi, rientranti nell'ambito di attività del Ministero dello sviluppo economico alla data del 4 luglio 2006:

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Art. 9. - Riduzione delle spese

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzio

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Art. 10. - Durata in carica e proroga

1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivit&

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Art. 11. - Pari opportunità tra uomini e donne

1. I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunit

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Art. 12. - Coordinamento normativo

1. Le disposizioni sul riordino degli organismi, di cui al presente regolamento, sono coordinate con l'assetto degli organi operanti nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico e delle articolaz

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