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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 29/08/2014, n. 171
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In vigore dal 10/12/2014.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Beni e Att. Culturali 23/01/2016
- L. 11/12/2016, n. 232
- D.P.C.M. 01/12/2017, n. 238
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[Premessa]IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 ; |
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Capo I - Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero |
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Art. 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato: «Min |
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Capo II - Uffici di diretta collaborazione del Ministro e Organismo indipendente di valutazione della performance |
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Art. 3 - Uffici di diretta collaborazione1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale è centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) la Segreteria del Ministro; c) l'Ufficio Legislativo; d) l'Ufficio Stampa; e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 95 unità, comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un consigliere diplomatico. 4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a 12 Consiglieri, scelti tra esperti di particolare professionalit&ag |
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Art. 4 - Ufficio di Gabinetto1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro. |
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Art. 5 - Ufficio legislativo1. L'Ufficio Legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenz |
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Art. 6 - Ufficio stampa1. L'Ufficio Stampa tiene i rapporti con la stampa, cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona la co |
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Art. 7 - Ulteriori Uffici di diretta collaborazione1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo |
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Art. 8 - Segreterie dei Sottosegretari di Stato1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai ri |
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Art. 9 - Organismo indipendente di valutazione della performance |
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Capo III - Amministrazione centrale |
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Art. 11 - Segretariato generale1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e le strategie concernenti l'attività complessiva del Ministero, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività. Il Segretario generale coordina inoltre le direzioni generali centrali e gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero ed è responsabile direttamente nei confronti del Ministro dell'attività di coordinamento e della puntuale realizzazione degli indirizzi impartiti dal Ministro. 2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare: a) esercita il coordinamento dell'attività degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche per via telematica, dei direttori generali centrali e dei segretari regionali, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze; può convocare anche i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; la conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari regionali è in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla le |
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Art. 12 - Uffici dirigenziali generali centrali1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale «Educazione e ricerca»; b) Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio» di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei beni e |
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Art. 12-bis - Unità per la sicurezza del patrimonio culturale1. L'Unit&a |
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Art. 13 - Direzione generale «Educazione e ricerca»1. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero. 2. In particolare, il Direttore generale: a) approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale Organizzazione, un piano delle attività formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero; b) autorizza e valuta, sentite le Direzioni generali centrali competenti, le attività formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attività di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione; c) alloca risorse e stabilisce premialità, sentito il Segretario generale e d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, in relazione alle attività di educazione, formazione e di ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero; d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attività di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gest |
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Art. 14 - Direzione generale «Archeologia» |
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Art. 15 - Direzione generale «Belle arti e paesaggio» |
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Art. 16 - Direzione generale «Arte e architettura contemporanee e periferie urbane»1. La Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane svolge le funzioni e i compiti relativi alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee. La Direzione promuove altresì la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio; b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione delle opere di arte e architettura contemporanee; |
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Art. 17 - Direzione generale «Spettacolo»1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali. 2. In particolare, il Direttore generale: a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo; |
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Art. 18 - Direzione generale «Cinema»1. La Direzione generale Cinema svolge le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero. 2. In particolare, il Direttore generale: a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri; b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali; c) svolge le attività amministr |
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Art. 19 - Direzione generale «Turismo»1. La Direzione generale Turismo svolge funzioni e compiti in materia di turismo, e a tal fine cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) elabora e sottopone all'approvazione del Ministro i piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonché di quelle europee e internazionali e ne cura l'attuazione; b) definisce le strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo scenario internazionale e per la promozione del Made in Italy; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale e con le Direzioni generali competenti per materia; c) promuove iniziative, raccordandosi con le altre Direzioni generali e con l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori; d) promuove, in raccordo con l'EN |
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Art. 20 - Direzione generale «Musei»1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovraintende al sistema museale nazionale e coordina i poli museali regionali. Svolge altresì funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato. La Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione con riferimento alle attività svolte dai Poli museali regionali e dai direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, lettera b), anche su proposta del Segretario regionale. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio; b) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice; c) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera b); d) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e f |
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Art. 21 - Direzione generale «Archivi»1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attività di tutela esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale. 2. In particolare, la Direzione generale: a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio; b) propone ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli archivi di Stato e tenendo conto altresì dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio; c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela; d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresì, l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse cultu |
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Art. 22 - Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»1. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio; b) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio; c) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale; d) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; e) elabora, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari; |
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Art. 23 - Direzione generale «Organizzazione»1. La Direzione generale Organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed è competente in materia di stato giuridico del personale, di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilità, politiche per le pari opportunità e formazione continua del personale, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di lite. Cura inoltre la qualità, la tempestività e l'affidabilità dei flussi informativi relativi alle attività del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali. La Direzione generale assicura altresì la disponibilità, la gestione, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale tra tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) elabora, mediante piani d'azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione; b) provvede ai servizi generali della sede centrale de |
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Art. 24 - Direzione generale «Bilancio»1. La Direzione generale Bilancio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali e dell'Unione europea. La Direzione verifica il rispetto degli obiettivi individuati dal Segretario generale e provvede all'allocazione delle risorse finanziarie in relazione all'esito di tale verifica. La Direzione svolge attività di supporto e consulenza in materia di contratti pubblici. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) cura, su proposta dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e dei segretari regionali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, e attribuisce, anche mediante ordini di accreditamento, le relative risorse finanziarie agli organi competenti; b) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali delle spese di funzionamento, secondo le indicazioni ricevute dai competenti centri di responsabilità amministrativa; c) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; in attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, la redazione delle proposte per il disegno di legge di stabilità, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; d) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità e tutti gli atti connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni; e) cura, in modo unitario per il Ministero, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze; |
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Capo IV - Organi consultivi centrali |
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Art. 25 - Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici»1. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici. 2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale centrale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto: a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione; b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali; c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico & |
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Art. 26 - Comitati tecnico-scientifici1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici: a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia; b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti; c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio; d) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee; e) comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura; f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi; |
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Art. 27 - Consulta per lo spettacolo1. La Consulta per lo spettacolo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito «Consulta», è organo consultivo del Ministro e svolge i seguenti compiti: |
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Capo V - Istituti centrali e Istituti con finalità particolari |
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Art. 30 - Istituti centrali e dotati di autonomia speciale1. Sono istituti centrali: a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; e) l'Istituto centrale per l'archeologia; f) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; g) l'Istituto centrale per gli archivi; h) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.N19 2. Sono istituti dotati di autonomia speciale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di cui all'articolo 4-bis del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 3) la Biblioteca Na |
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Capo VI - Amministrazione periferica |
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Art. 31 - Organi periferici del Ministero1. Sono organi periferici del Ministero: a) i Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo “, di cui all'articolo 32”N17; b) le Soprintend |
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Art. 32 - Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo1. I Segretariati regionali dei beni e delle attività culturali e del turismo, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle Direzioni generali centrali, il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresì stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali. 2. Il segretario regionale, in particolare: a) convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all'articolo 39; ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa, d'ufficio o su richiesta del Segretario Generale o del Direttore generale centrale competente o su segnalazione delle altre amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero; b) riferisce trimestralmente al segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all'andamento delle attività degli uffici periferici del Ministero opera |
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Art. 34 - Poli museali regionali1. I poli museali regionali, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), e comma 3, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il segretario regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali. A tali fini, il direttore del polo museale regionale riunisce periodicamente in conferenza, con cadenza almeno mensile, anche in via telematica, i direttori dei Musei di cui all'articolo 35, insistenti nella regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all'articolo 30, comma 3. 2. Il direttore del polo museale regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge, in particolare, le seguente funzioni: a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale; b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di poli museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri |
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Art. 35 - Musei1. I musei sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto. 2. I musei sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione. I musei sono dotati di un proprio statuto e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. |
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Art. 36 - Soprintendenze archivistiche e bibliografiche1. Le Soprintendenze archivistiche, uffici di livello dirigenziale non generale, provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli archivi di stato operanti nel territorio della regione. 2. In particolare, il soprintendente archivistico: a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla competente Direzione generale, attività di tutela dei beni archivistici presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 44-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al |
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Art. 37 - Archivi di Stato1. Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonché funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato possono sotto |
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Art. 38 - Biblioteche1. Le Biblioteche pubbliche statali, uffici periferici della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Le Biblioteche possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici |
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Art. 39 - Commissioni regionali per il patrimonio culturale1. La Commissione regionale per il patrimonio culturale è organo collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l'attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l'integrazione inter- e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione olistica del patrimonio culturale, svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione. 2. La Commissione svolge i seguenti compiti: a) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; b) dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; c) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice; d) autorizza gli intervent |
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Capo VII - Disposizioni finali |
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Art. 40 - Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, nonché dell' |
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Art. 41 - Norme transitorie e finali e abrogazioni1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto cessano di avere vigore il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, nonché gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 2. Alla Soprintendenza arc |
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Tabella A(Prevista dall'articolo 40, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA |
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Tabella B(Prevista dall'articolo 40, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA AREE AREA Dotazione organica |
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20/12/2024
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