Articolo soppresso dal D.P.C.M. 01/12/2017, n. 238, così recitava:

“Art. 33 - Soprintendenze Archeologia e Soprintendenze Belle arti e paesaggio

1. Le Soprintendenze, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale. In particolare:

a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali;

b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, salvo quanto disposto dall'articolo 39, comma 2;

c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

d) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;

e) assicurano la tutela del decoro dei beni culturali ai sensi dell'articolo 52 del Codice;

f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi; provvedono altresì all'acquisto di beni e servizi in economia;

g) svolgono attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rendono pubblici, anche in via telematica; propongono alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collaborano altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formative;

h) propongono al Direttore generale competente e al Direttore generale Educazione e ricerca i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le Regioni ai sensi della normativa in materia; promuovono, anche in collaborazione con le Regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

i) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;

l) istruiscono e propongono alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice;

m) impongono ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispongono, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

n) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata, non inclusi nelle collezioni di musei statali, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;

o) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;

p) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonché dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

q) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente, secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 2, lettera d), l'esercizio del diritto di prelazione;

r) autorizzano il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonché la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice;

s) sono sentite dai Poli museali regionali ai fini dell'autorizzazione al prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 20, comma 2, lettera u), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

t) unificano ed aggiornano le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Direttore generale Educazione e ricerca;

u) svolgono le funzioni di ufficio esportazione;

v) esercitano ogni altro compito a esse affidato in base al Codice e alle altre norme vigenti.

2. Le Soprintendenze, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014, assicurano la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblicando integralmente nel proprio sito internet, oveesistente, e in quello del Ministero tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, indicando altresì per ogni procedimento la data di inizio, lo stato di avanzamento, il termine di conclusione e l'esito dello stesso. Sulla base dei dati di cui al precedente periodo, la Direzione generale Organizzazione redige statistiche sul funzionamento degli organi periferici, da pubblicare su apposita sezione del sito del Ministero, anche ai fini di eventuali proposte, elaborate dalle Direzioni generali competenti, di conseguenti atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. L'incarico di soprintendente è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.”

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