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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 26/11/2007, n. 233
D. P.R. 26/11/2007, n. 233
D. P.R. 26/11/2007, n. 233
- L. 18/06/2009, n. 69
- D.P.R. 02/07/2009, n. 91
- D.L. 08/08/2013, n. 91 (L. 07/10/2013, n. 112)
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni; |
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Capo I - Amministrazione centrale |
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Art. 1. - Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale |
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Art. 2. - Segretariato generale1. Il segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle "dirette" N2 dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e "l'unità" N2 dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività. 2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 2. 3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare: a) esercita il coordinamento an |
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Art. 4. - Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personaleN10 1. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, nonché di qualità e di standardizzazione delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata dell'organizzazione, degli affari generali, del bilancio e del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonché in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunica |
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Art. 5. - Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure. |
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Art. 6. - Direzione generale per le antichità N121. La Direzione generale "per le antichità"N2 svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela "di aree e beni di interesse archeologico" N2, anche subacquei. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento "proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale" N5; |
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Art. 7. - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee1. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici; c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico; d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalit&ag |
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Art. 8. - Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturaleN10 1. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; b) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luog |
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Art. 9. - Direzione generale per gli archivi1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento "sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale" N5; b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici; c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice ", anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesim |
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Art. 10. - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore N121. La Direzione generale "per le biblioteche" N2, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle "direzioni regionali" N2 e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento ", sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale" N5; b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale; c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice ", anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e d |
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Articolo 11. - Direzione generale per il cinema1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche. 2. In particolare, il Direttore generale: a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica; b) svolge verif |
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Articolo 12. - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali. 2. In particolare, il Direttore generale: a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo; |
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Capo II - Organi consultivi centrali |
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Articolo 13. - Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici. 2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale "centrale" N5 competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto: a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione; b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali; c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali; d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni |
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Articolo 14. - Comitati tecnico-scientifici1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici: a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici; b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici; c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi; e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali; f) comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea; g) comitato tecnico-scientifico per |
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Capo III - Istituti centrali e istituti con finalità particolari |
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Art. 15. - Istituti centrali ", nazionali" N2 e dotati di autonomia speciale1. Sono istituti centrali: a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; c) l'Opificio delle pietre dure; d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato; f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; |
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Capo IV - Amministrazione periferica |
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Art. 16. - Organi periferici del Ministero1. Sono organi periferici del Ministero: a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici; b) le soprintendenze: |
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Art. 17. - Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti nel territorio regionale; "queste ultime" N2, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima. 2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il segretario generale. 3. Il direttore regionale, in particolare: a) esercita sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, avocazione e sostituzione; b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta; c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; d) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; N6 e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice; e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che informa contestualmente lo stesso direttore regionale; N16 f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37; g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai |
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Art. 18. - Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b, svolgono, in particolare, i seguenti compiti: a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali; N6 b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali ", salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, lettera e-bis)" N5; c) |
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Art. 19. - Comitati regionali di coordinamento1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale. 2. Il Comitato esprime pareri: |
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Art. 20. - Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organicheN10 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, co |
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Art. 21. - Norme finali e abrogazioni1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni ",fatte salve le modifiche apportate dallo stesso decreto al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307" N5. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento dà luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL per il personale dirigente. TABELLA A
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