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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 23/04/2014, n. 3
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- L.P. 18/10/2016, n. 21
- L.P. 25/09/2015, n. 11
- L.P. 23/12/2014, n. 11
- L.P. 26/09/2014, n. 7
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Art. 1 - Istituzione dell’imposta municipale immobiliare1. Ai sensi dell’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia autonoma di Bolzano istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale immobiliare (IMI). Essa sostituisce sul proprio territorio integralmente le impost |
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Art. 2 - Potestà regolamentare e deliberazioni dei Comuni1. Con proprio regolamento, da approvare con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e con effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno a cui il bilancio si riferisce, i Comuni disciplinano quanto a loro demandato dalla presente legge. 2. I Comuni determinano con regolamento: a) le fattispecie di immobili per le quali è prevista una riduzione di aliquota, |
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Art. 3 - Presupposto impositivo |
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Art. 4 - Definizioni1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1: a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; N31 b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al m |
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Art. 5 - Equiparazioni all’abitazione principale1. All’abitazione principale sono equiparate: a) le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza, in seguito ad ammissione permanente in servizi residenziali per persone anziane autorizzati o in servizi residenziali accreditati per persone con disabilità ovvero in un’altra abitazione per poter ricevere cure e assistenza, in quest’ultimo caso solo previo riconoscimento dello stato di non |
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Art. 6 - Soggetti passivi1. Soggetti passivi dell’imposta sono: a) il proprietario/la proprietaria oppure il/la titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione e superficie di fabbricati e di aree fabbricabili; b) il concessionario/la co |
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Art. 7 - Soggetto attivo |
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Art. 8 - Base imponibile1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi del presente articolo. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori: a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; |
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Art. 9 - Determinazione dell’aliquota1. L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono modificare l’aliquota ordinaria in aumento sino a 0,8 punti percentuali o in diminuzione sino a 0,5 punti percentuali.N11 2. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. 3. L’aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3 e nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5, per i rifugi alpini classificati nella categoria A/11, per le abitazioni della categoria catastale A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extraalberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché per le unità immobiliari delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che sono pertinenze delle unità immobiliari utilizzate esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della sopra citata legge provinciale. I Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota sino all’aliquota minima di 0,1 punti percentuali, anche per specifiche fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri da stabilirsi nel regolamento comunale. N20 4. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i seguenti fabbricati: i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. L'aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se sussistono almeno 75 punti di svantaggio l'aliquota per fabbricati utilizzati ad uso agrituristico può essere ridotta fino allo zero per cento con regolamento comunale. I Comuni possono però, sulla base di criteri da stabilire con regolamento comunale, aumentare l'aliquota fino allo 0,56 per cento per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della |
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Art. 9-bis - Interpretazione autentica |
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Art. 9-ter - Abitazioni tenute a disposizione1. Sono abitazioni tenute a disposizione quelle per le quali la presente legge rispettivamente il Comune, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, non abbiano stabilito delle aliquote agevolate così come quelle per le quali il Comune non stabilisca, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, l’aliquota ordinaria per una o più delle seguenti fattispecie: a) abitazioni locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche; N54 b) abitazioni, se locate in base a un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale; c) abitazioni concesse in godimento ai sensi dell’articolo 23 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133 (rent to buy), e successive modifiche, esclusivamente a fini abitativi, in base a un contratto registrato; d) abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettere a), e) ed f), qualora non venga stabilita una riduzione di aliquota o un’apposita aliquota; |
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Art. 9-quater - Aliquota maggiorata per aree fabbricabili1. Nei comuni che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa si applica, in deroga all’aliquota massima prevista all’articolo 9, comma 1, un’aliquota maggiorata del 2,5 per cento, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento, per le seguenti fattispecie: a) per le aree fabbricabili come definite all’articolo 4, comma 1, lettera d), per le quali non è necessario un piano di attu |
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Art. 9-quinquies - Comuni senza esigenza abitativa1. Per i Comuni che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, non sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa, valgono le seguenti disposizioni: |
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Art. 10 - Detrazione per l’abitazione principale e ulteriori fattispecie1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è detratto un importo pari all’imposta dovuta per un’abitazione della categoria catastale A/2, classe 1, di 10 vani, maggiorata del 30 per cento, come è evidenziato nell’allegata tabella A, rapportato al periodo dell’anno durante |
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Art. 11 - Esenzioni1. Sono esenti dall’imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità comprensoriali, dai Comuni, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, dalle amministrazioni di beni di uso civico di cui alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, e dai consorzi fra detti enti e dai consorzi di bonifica di cui alla legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) gli immobili posseduti dal Comune interamente o prevalentemente sul proprio territorio; c) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, e B/7; d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche; |
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Art. 12 - Dichiarazione1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio della provincia mediante presentazione di apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso |
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Art. 13 - Versamenti1. L’imposta è calcolata in autoliquidazione, applicando alla base imponibile la relativa aliquota vigente del Comune, ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 2. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza al 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre, e la seconda con scadenza al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. L’imposta può essere versata anche in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno. Il Comune può con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, stabilire un unico |
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Art. 14 - Accertamento1. Per l’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti o documenti. 2. Il Comune può inviare ai/alle contribuenti questionari relativi a dati oppure a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e f |
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Art. 15 - Riscossione coattiva |
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Art. 16 - Sanzioni e interessi1. In materia di sanzioni si applica la disciplina prevista dalla normativa |
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Art. 17 - Rimborsi1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal/dalla contribuente entro il termin |
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Art. 18 - Contenzioso1. In materia di |
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Art. 19 - Disposizioni transitorie1. Per l’anno 2014 il versamento dell’imposta per la rata di acconto va effettuato applicando le aliquote e la detrazione base previste dalla presente legge. Per garantire uno svolgimento più agevole dei pagamenti, la scadenza prevista per il versamento della rata di acconto |
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Art. 20 - Copertura finanziaria |
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Art. 21 - Disposizioni finali1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale le norme statal |
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