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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 20/04/2022, n. 3
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Art. 1 - Comuni con esigenza abitativa1. Dopo il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinc |
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Art. 2 - Adattamento definizioni1. Le lettere a), c) e d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono così sostituite: “a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio nazionale, l’agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applica per un solo immo |
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Art. 3 - Adattamento base imponibile1. Dopo il primo periodo dell’articolo 8, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il valore venale in comune commercio delle aree destinate a espropriazione in ogni caso non può superare l’ammontare dell'indennità di espropriazione.” 2. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito: “5. In caso di utilizzazione edificatoria di un’area, di demolizio |
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Art. 4 - Adattamento dell’aliquota1. Nel comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è soppresso il secondo periodo. 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater: “4-bis. Qualora le attività indicate al comma 4 non vengano esercitate per l’intero anno, le disposizioni contenute nel comma 4 si applicano, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, solamente per il periodo di esercizio delle attività ri |
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Art. 5 - Riforma della base imponibile in Comuni con esigenza abitativa1. Dopo l’articolo 9-bis della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies: “Art. 9-ter - Abitazioni tenute a disposizione 1. Sono abitazioni tenute a disposizione quelle per le quali la presente legge rispettivamente il Comune, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, non abbiano stabilito delle aliquote agevolate così come quelle per le quali il Comune non stabilisca, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, l’aliquota ordinaria per una o più delle seguenti fattispecie: a) abitazioni locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato; b) abitazioni, se locate in base a un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale; c) abitazioni concesse in godimento ai sensi dell’articolo 23 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133 (rent to buy), e successive modifiche, esclusivamente a fini abitativi, in base a un contratto registrato; d) abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettere a), e) ed f), qualora non venga stabilita una riduzione di aliquota o un’apposita aliquota; e) una sola abitazione, contigua a un’abitazione principale, che è in possesso del nucleo familiare dell’abitazione principale e che viene utilizzata dallo stesso nucleo familiare congiuntamente all’abitazione principale; f) una sola abitazione, unificata all’abitazione principale con regolare pratica edilizia, e utilizzata come unica abitazione principale dai relativi membri del nucleo familiare; g) abitazioni concesse in uso gratuito ad affini di primo grado, se nelle stesse l’affine ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale; h) abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9, alle quali non sono applicabili le riduzioni di aliquota previste dalla presente legge; |
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Art. 6 - Esenzione dal versamento dell’imposta in favore dei proprietari locatori1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale immobiliare relativa all'immobile predetto. L’esenzione di cui al primo periodo si applica anche a benefic |
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Art. 7 - Adattamento esenzioni1. Il numero 8) della lettera g) del comma 1 dell’art |
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Art. 8 - Versamenti1. Il comma 4-bis dell’articolo 13 della legge provin |
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Art. 9 - Adeguamento delle equiparazioni all’abitazione principale1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 2014, n |
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Art. 10 - Norme transitorie1. L’articolo 2, l’articolo 3, commi 2 e 3, l’articolo 4, comma 3, l’articolo 7 e l’articolo 9 trovano applicazione a partire dal 1° gennaio |
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Art. 11 - Disposizioni finanziarie1. All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, se |
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Art. 12 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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