Deliberaz. G.R. Liguria 18/05/2012, n. 578 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Liguria 18/05/2012, n. 578

Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo di cui all'art.12, comma 2 della l.r. 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm..
Con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 27/12/2013, n. 1738
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


VISTO l’art. 2, comma 2, del D.Lgs 4/2012, il quale testualmente recita: “Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall’imprenditore ittico mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, le seguenti attività:

a) …. ( omissis ) …

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, denominata: “ittiturismo”;

c) ….. ( omissis ) …

RICHIAMATA la legge regionale 21 novembre 2007 n.37 “Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo” e ss.mm.ii;

ATTESO CHE l’articolo 12 comma 2 della sopra citata legge prevede che la Giunta regionale definisca le seguenti disposizioni per le attività ittituristiche:

a) le modalità, i limiti e le prescrizioni per l’espletamento delle attività di ittiturismo;

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DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI ITTITURISMO di cui all’art.12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.


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TITOLO I - (Parte generale)


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Art. 1 - (Finalità)

1. Il presente atto contiene le disposizioni attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo, ai sensi dell’art.12, com

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Art. 2 - (Definizioni, attività ed iniziative consentite)

1. Ai sensi dell’art.3, comma 2 della l.r. 37/2007 e ss.mm., per ittiturismo si intende l’attività, connessa a quella principale di pesca e/o acquacoltura esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, così come definiti dalla normativa nazionale vigente, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore ittico stesso. L’esercizio dell’ittiturismo si articola nelle attività di cui al successivo comma 2, con i vincoli definiti dall’articolo 11 della citata l.r. 37/2007.

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TITOLO II - (Modalità e requisiti per lo svolgimento delle attività di ittiturismo)


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Art. 3 - (Rapporto di connessione)

1. Ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della l.r. 37/2007, il rapporto di connessione tra le attività di ittiturismo e l’attività principale di pesca e/o di acquacoltura è soddisfatto quando:

- le giornate lavorative dedicate alle attività di pesca e/o acquacoltura risultano superiori rispetto a quelle dedicate alle attività di ittiturismo;

- l’attivi

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Art. 4 - (Piano aziendale di attività)

1. L’imprenditore ittico che intende svolgere l’attività di ittiturismo deve presentare uno specifico Piano aziendale di attività dal quale, tra l’altro, deve risultare soddisfatto il requisito di connessione di cui al comma 1 dell’articolo 3 ed il rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 6.

2. Il Piano aziendale di attività contiene l’analisi dell’attività principale dell’imprenditore ittico e l’analisi di previsione dell’attività di ittiturismo. In particolare dovrà essere riportato quanto segue

a) per quanto riguarda l’attività principale di pesca:

con riferimento ad ogni imbarcazione dell’impresa:

- i dati identificativi e tecnici delle imbarcazioni;

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Art. 5 - (Strutture e aree destinate all’attività di ittiturismo)

1. Per l’esercizio dell’attività di ittiturismo possono essere utilizzati, purché nella disponibilità dell’imprenditore ittico a titolo di proprietà, usufrutto, concessione, affitto o altre forme d’uso:

a) l’abitazione principale dell’imprenditore ittico o, nel caso di persona giuridica, l’abitazione del/i socio/i;

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Art. 6 - (Limiti all’attività di ittiturismo)

1. L’apertura dell’attività di ittiturismo non può essere inferiore ai 45 giorni l’anno.

2. Per l’attività di ristorazione è consentita una diversificata distribuzione giornaliera nell’ar

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Art. 7 - (Impiego di prodotti aziendali)

1. Come previsto all’art. 11, comma 2 della l.r. 37/2007, i pasti devono essere elaborati con apporto significativo di prodotti derivanti dall’esercizio della attività di pesca e/o acquacoltura da parte dell’imprendit

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Art. 8 - (Attività di degustazione - attività didattiche e ricreative)

1. Le attività di degustazione e le attività didattiche e ricreative di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. b) e c), rientrano nell’attività di ittiturismo quando l’imprenditore ittico che la esercita è inserito nella Banca dati regionale dell’Ittiturismo di cui al successivo art. 14. L&rsquo

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Art. 9 - (Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione degli alimenti)

1. La produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande nell’a

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Art. 10 - (Modalità di apertura)

1. Le modalità di apertura dell’ittiturismo devono rispettare quanto previsto dalle presenti disposizioni e, comunque, l&rs

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Art. 11 - (Obblighi nella gestione dell’attività ittituristica)

1. Fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi indicati all’articolo 14 della l.r. 37/2007 e ss.mm., l’imprenditore ittico che intenda svolgere l’attività di ospitalità di cui all’art. 2 comma 2, lettere d) ed e) delle presenti disposizioni è tenuto a presentare annualmente alla Provincia, entro il termine e con le modalità stabilite dai regolamenti provinciali di cui all’art. 60 della L.R. 2/2008, una dichiarazion

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Art. 12 - (Targa identificativa)

1. I soggetti autorizzati all’espletamento dell’attività di ittiturismo sono tenut

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TITOLO III - (Funzioni amministrative)


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Art. 13 - (Segnalazione Certificata di Inizio Attività di ittiturismo)

1. Ai sensi dell’articolo 11 comma 4 della legge regionale 37/2007 e ss.mm., l’esercizio dell’attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all’art. 19 della legge 241/1990 R e ss.mm.ii., al Comune in cui l’imprenditore ittico intende svolgere l’attività medesima.

2. La SCIA, deve essere corredata dalla seguente documentazione (in duplice copia):

a) Documentazione relativa al possesso dei requisiti d’impresa:

i. Imprenditori singoli:

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese attestante l’insussistenza di procedure fallimentari;

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di pesca aggiornato con l’elenco delle imbarcazioni in armamento;

- Dichiarazione sostitutiva del possesso e numero della partita IVA;

- Atto di notorietà relativa al po

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Art. 14 - (Tenuta ed aggiornamento della Banca dati regionale dell’ittiturismo)

1. La Banca dati regionale dell’ittiturismo (di seguito denominata Banca dati) è predisposta su supporto informatico ed aggiornata dalla struttura regionale competente in materia di pesca marittima. La Banca dati contiene dati e informazioni identificativi degli imprenditori ittici che esercitano le attività di ittiturismo nonché gli elementi conoscitivi fondamentali relativi sia all’attività di pesca e/o acquacoltura sia alle attività di ittiturismo. In particolare, la Banca dati riporta:

a) numero d’ordine progressivo e sigla regionale iden

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Art. 15 - (Variazioni nell’esercizio dell’attività ittituristica)

1. Fatto salvo il mantenimento del rapporto di connessione tra le attività di pesca e/o di acquacoltura, l’imprenditore ittico è tenuto a comunicare al Comune eventuali variazioni, diverse dal cambio di titolarità o la cessazione di attività di cui al successivo articolo 16, entro 30 giorni dalla variazione medesima presentando:

- esaustiva relazione integrativa a variazione del piano aziendale di attività;

- dichiarazione, resa ai sensi del DPR n

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Art. 16 - (Cambio titolarità e cessazione dell’attività)

1. Il trasferimento della titolarità di un’impresa di ittiturismo è consentito purché il subentrante presenti domanda al Comune, compilando una nuova SCIA corredata della documentazione pr

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Art. 17 - (Vigilanza e controllo)

1. Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione di cui all’articolo 16 della l.r. 37/2007,

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TITOLO IV - (Disposizioni finali)


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Art. 18 - (Disposizioni finali)

1. Alla predisposizione dei modelli di domande, dichiarazioni ed ogni altro documento necessario alle

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Allegato 1 - Elementi di calcolo per la verifica del rispetto del RAPPORTO DI CONNESSIONE tra attività principale di pesca/acquacoltura ed ittiturismo


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1. Limiti all’attività d’ittiturismo


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Tabella A - Limiti all’attività d’ittiturismo

Posti letto in camere/u

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2. Calcolo delle giornate lavorative per l’attività principale


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PESCA

Le Giornate lavorative Annue dedicate all’attività Principale (GAPtot) si calcolano applicando la formula sottostante a ciascuna delle imbarcazioni di cui è armatore l’imprenditore ittico e successivamente sommando tra loro i risultati ottenuti:


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ACQUACOLTURA

Le Giornate lavorative Annue dedicate all’attività Principale (GAPtot) si calcolano applicando la formula sottostante a ciascuna degli impianti di cui è titolare l’imprenditore ittico e successivamente sommando tra loro i risultati ottenuti:


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Tabella B - Giornate Lavorative annue per imbarcato PESCA N2

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Tabella C - Giornate Lavorative annue per operatore MARICOLTURA N3

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3. Calcolo delle giornate lavorative per le attivitá d’ittiturismo

Per il calcolo analitico delle Giornate lavorative necessarie per l’esercizio delle tipologie di Attività di Ittiturismo (GAItot) richieste dall’imprenditore, si procede sommando le Giornate lavorative Annue necessarie per ciascuna attività Ittituristica (GAIn), calcolate con la seguente formula


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Tabella D - Tempo lavoro connesso all’attività di ittiturismo

Attività

Unità di Riferimento (UR)

Parametro (Parn)

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4. Esempi di calcolo


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Esempio 1 Calcolo giornate attività principale PESCA

Imprenditore ittico armatore di:

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Esempio 2 Calcolo giornate attività d’Ittiturismo:

1. Ittiturismo aperto per 150 giorni/anno

2. 40 coperti a pasto (servizio al tavolo) pranzo e cena

3. 10 posti letto in camere (solo 90 giorni all’anno)

4. 30 momenti degustativi

5. incontri didattici per 250 persone

GAI

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Esempio 3 Ittiturismo, riduzione giornate di apertura:

1. Ittiturismo aperto per 132 giorni/anno

2. 40 coperti a pasto (servizio al tavolo) pranzo e cena

3. 10 posti letto in camere (solo 90 giorni all’anno)

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Esempio 4 Ittiturismo, riduzione coperti e attività accessorie:

1. Ittiturismo aperto per 150 giorni/anno

2. 35 coperti a pasto (servizio al tavolo) pranzo e cena

3. 10 posti letto in camere (solo 90 giorni all’anno)

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Allegato 2 - Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti N5
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Articolo 1 - (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni N4:

a. “alimento” o “prodotto alimentare” qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/ 83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE;

b. “legislazione alimentare”, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

c. “rischio”, funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;

d. “pericolo” o “elemento di pericolo”, agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute

e. “fasi della produzione, della trasformazione e del

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Articolo 2 - (Notifica di inizio attività e variazione di attività)

1. L’operatore che intende avviare attività di ittiturismo che preveda la somministrazione e/o la cessione a terzi di alimenti e bevande, ivi comprese la degustazione di prodotti aziendali, è tenuto a notificare lo svolgimento di tale attività ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

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Articolo 3 - (Locali e spazi dedicati alla somministrazione di pasti)

1. Nell’ambito delle strutture per lo svolgimento dell’attività di ittiturismo deve essere individuato un locale di somministrazione di dimensioni proporzionali al numero dei coperti consentiti, con aerazione sufficiente e dotato di disposi

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Articolo 4 - (Degustazione prodotti aziendali)

1. La degustazione dei prodotti aziendali è consentita in area distinta dal laboratorio e dalla cucina , anche in spazi all’aperto o nell’ambito di manifestazioni al di fuori dell’

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Articolo 5 - (Locali cucina dedicati alla preparazione dei pasti)

1. Nell’azienda di ittiturismo che prevede attività di ospitalità, preparazione e somministrazione di pasti per un massimo di 10 posti a tavola, i locali destinati alle preparazioni degli alimenti possono:

a) a terra, coincidere con la cucina domestica, intesa come cucina di un immobile che deve possedere le caratteristiche di cui all&rs

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Articolo 6 - (Utilizzo dei locali cucina per la produzione di alimenti)

1. Nel locale cucina, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 1 è consentita la salagione di 50 kg/settimana complessivi di prodotto fresco (acciughe, sardine, ecc.).

2.

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Articolo 7 - (Laboratori per la produzione di alimenti)

1. Qualora sia prevista la preparazione di quantitativi superiori a quelli indicati all’articolo 6 e/o per la successiva commercializzazione anche a terzi in ambito locale questa potrà essere effettuata esclusivamente in appositi locali diversi dalla cucina e individuati nella planimetria unita alla notifica di inizio attivit&agra

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Articolo 8 - (Locali adibiti a servizi igienici)

1. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con i locali adibiti a produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione, stoccaggio e vendita di alimenti e bevande e sono dotati di:

a. pareti e pavimenti disinfettabili;

b. fornitura di acqua potabile, calda e fredda;

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Articolo 9 - (Locali adibiti a spogliatoio)

1. Per l’attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, è necessaria la presenza all’interno dell’attività di ittiturismo di installazioni adeguate adibite a spogliatoio, che possono coinc

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Articolo 10 - (Rifornimento Idrico)

1. Per quanto indicato dal Cap VII dell’allegato II del Reg CE 852/2004 dovrà essere gar

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Articolo 11 - (Autocontrollo e procedure)

1. Gli operatori dell’ittiturismo predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE 852/2004.

2. La/le procedura/e di cui al comma precedente riguardano almeno i seguenti aspetti:

a. pulizia e disinfezione;

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Articolo 12 - (Preparazione e somministrazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura da consumarsi crudi o praticamente crudi)

1) Gli operatori:

a. non devono accettare o utilizzare prodotti contaminati, o prodotti della pesca e/o acquacoltura che si può ragionevolmente presumere che siano contaminati da parassiti;

b. devono eseguire controlli visivi per la ricerca dei parassiti, con le modalità previste dal Reg. (CE) n. 2074/2005 (allegato II cap. 1 - sez. 2).

2. Qualora non siano utilizzate materie prime congelate, al fine di prevenire le parassitosi ittiche trasmissibili all'uomo, gli operatori devono sottoporre i prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura derivati da pesci pinnati e da molluschi cefalopodi, da consumarsi crudi o praticamente crudi, ad un trattamento di congelamento preventivo, così come previsto dall'Allegato III Sezione VIII cap. III lettera D del Reg. (CE) n. 853/2004 e s.m.i. In particolare gli operatori devono assicurarsi che le materie prime crude o il prod

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Articolo 13 - (Conservazione e somministrazione di molluschi bivalvi vivi)

1. I molluschi bivalvi vivi devono essere conservati in frigorifero o banchi espositori realizzati in materiali impermeabili, lavabili e disinfettabili, corredati da dispositivi idonei ad evitare il contatto con l'acqua intervalvare ceduta.

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Articolo 14 - (Congelazione/scongelazione degli alimenti)

1. L’attività di congelamento di prodotti alimentari di origine animale e vegetale, intesa come modalità di conservazione di alimenti mediante l’impiego del freddo, è consentita a condizione che:

a. il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura di congelazione e scongelazione con riferimenti alle buone pratiche di gestione della stessa;

b. l’ittiturismo sia dotato di attrezzature specificatamente dedicate che garantiscano il raggiungimento della tem

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Articolo 15 - (Confezionamento sottovuoto)

1. L’attività di conservazione degli alimenti tramite la tecnica del sottovuoto è

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Articolo 16 - (Formazione)

1. Il titolare dell’ittiturismo , in quanto responsabile della elaborazione e della gestione de

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Articolo 17 - (Trattamento scarti)

1. Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, all'attività di ristorazione prevista nell'ambito dell'ittiturismo si applicano le norme previste dal regolamento 852/04.

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