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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 27/02/2012, n. 3
L. R. Lombardia 27/02/2012, n. 3
L. R. Lombardia 27/02/2012, n. 3
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sentenza C. Cost. 23/05/2013, n. 98
- L.R. 26/05/2016, n. 14
- L.R. 10/08/2017, n. 22
- L.R. 25/01/2018, n. 5
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TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI |
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TITOLO II - Omissis |
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TITOLO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA, DI ACCONCIATORE E DEI CENTRI MASSAGGI DI ESCLUSIVO BENESSERE |
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Art. 3 - Art. 4 Omissis |
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Art. 4 bis - (Disciplina dei centri massaggi di esclusivo benessere)1. Il centro massaggi di esclusivo benessere è un centro massaggi aperto al pubblico, dotato di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica. 2. L’apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. Nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) c |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE |
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Art. 14 - (Criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche)1. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), anche |
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Art. 18 - (Disposizione in materia di attestazione degli adempimenti contributivi ai fini del riconoscimento del requisito professionale) |
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Art. 19 - Art. 27 |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE |
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Art. 28 - (Disposizioni finali)1. La Regione Lombardia entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua, ove necessario, gli atti di programmazione di cui all’articolo 4 della l.r. 6/2010 e relative mod |
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Art. 29 - (Provvedimenti attuativi)1. La struttura regionale competente provvede all’attuazione della presente leg |
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Art. 30 - (Entrata in vigore)1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. |
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