Articoli abrogati dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitavano:

“Art. 5 - (Modifiche all’art. 2 della l.r. 6/2010)

1. Al comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole “sia la migliore produttività del sistema, sia la qualità e l’economicità dei servizi da rendere al consumatore” sono sostitute dalle seguenti: “la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema”;

b) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole: “con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali.”.


Art. 6 - (Modifiche all’art. 3 della l.r. 6/2010)

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 6/2010 le parole “sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.” sono sostituite con le seguenti: “dal punto di vista qualitativo.”.


Art. 7 - (Modifiche all’art. 4 della l.r. 6/2010)

1. All’articolo 4 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo alinea del comma 1 è sostituito dalle seguenti parole: “Il Consiglio regionale al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 2, su proposta della Giunta regionale, approva, garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano incluso l’assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale, i seguenti atti:”;

b) alla lettera c) del comma 2 dopo la parola “grandi” sono aggiunte le parole: “e medie”;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. I criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e gestione degli enti locali prevedono in particolare:

a) gli indirizzi al fine dell’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell’uso del territorio verificando, tra l’altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;

b) le condizioni e i criteri che i comuni devono valutare per l’individuazione, attraverso il piano di governo del territorio, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;

c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;

d) i criteri per incentivare il recupero, l’ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamenti commerciali che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale.

4 ter. Al fine di rendere omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, indica i criteri qualitativi per l’insediamento delle attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato.”.


Art. 8 - (Integrazioni alla l.r. 6/2010)

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 6/2010 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis - (Programmazione comunale)

1. Al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, nonché consentire uno sviluppo sostenibile, i comuni, valutate le caratteristiche della distribuzione commerciale ed in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all’articolo 4, adottano, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, un atto di programmazione, avente durata quadriennale, che disciplina le modalità di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all’insediamento delle nuove attività commerciali, ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda), tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la tipologia di appartenenza. Tali criteri comunali si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1, connessi a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità e tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell’armonica integrazione con le altre attività economiche e con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.

2. I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano nel piano di governo del territorio:

a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali;

b) le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;

c) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all’arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

d) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;

e) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.

3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali. In particolare la strumentazione urbanistica può disporre limitazioni all’insediamento di attività commerciali in base a specifiche classificazioni, anche dimensionali, che i comuni individuano in relazione alle medie e grandi strutture di vendita.

4. In coerenza con l’atto di programmazione di cui al comma 1, i comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto, promuovono:

a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;

b) la permanenza degli esercizi storici e tradizionali, ivi compresi quelli artigianali, con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi ed apposite misure di tutela;

c) l’individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico;

d) la valorizzazione e la salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale attraverso anche l’individuazione in base all’articolo 145 di particolari condizioni per l’esercizio del commercio.

5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono:

a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;

b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali;

c) limitare nei centri storici e zone limitrofe l’insediamento di attività che non siano tradizionali o qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici e urbanistici dei centri medesimi;

d) adottare, nell’ambito della programmazione comunale, un piano di tutela delle attività tradizionali per il centro storico, eventualmente suddiviso a sua volta in tessuti territoriali e zone omogenee, che consente, in caso di cessazione delle attività tutelate nelle zone localizzate, la sola attivazione, per un arco temporale fino a cinque anni, di una o più delle medesime attività appartenenti allo stesso settore alimentare o non alimentare.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 possono essere applicate dai comuni, per le finalità di cui al comma 4, anche in relazione a zone del territorio differenti dal centro storico a fronte di motivate ragioni di utilità sociale derivanti dall’esigenza di garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, nonché la permanenza di una offerta variegata di beni e servizi.”.


Art. 9 - (Modifiche all’art. 8 della l.r. 6/2010)

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “dall’articolo 5, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 114/1998” sono sostituite con le seguenti: “dall’articolo 20, commi 1, 3 e 4”;

b) le parole: “all’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 114/1998” sono sostituite con le seguenti: “all’articolo 20, comma 6”.

2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 6/2010, le parole: “all’articolo 5 del d.lgs. 114/1998” sono sostituite con le seguenti: “all’articolo 20”.


Art. 10 - (Modifiche all’art. 11 della l.r. 6/2010)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 6/2010 le parole: “all’articolo 5, comma 5, lettera a), del d.lgs. 114/1998” sono sostituite con le seguenti: “all’articolo 20, comma 6, lettera a),”.


Art. 11 - (Modifiche all’art. 15 della l.r. 6/2010)

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 6/2010 è sostituito dal seguente:

“1. Per l’avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all’avvio dell’attività o di autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività produttiva (DIAP), di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) precedentemente ottenute o presentate.”.


Art. 12 - (Integrazioni all’art. 17 della l.r. 6/2010)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 6/2010, dopo la parola: “consumatore” sono aggiunte le parole: “, nonché valutando le ragioni di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.”.


Art. 13 - (Modifiche all’art. 20 della l.r. 6/2010)

1. Alla fine della lettera b) del comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 6/2010 sono aggiunte le parole: “secondo le modalità di cui all’articolo 18 della legge regionale recante ‘Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)’;”.”

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