Articoli abrogati dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitavano:

“Art. 15 - (Modifiche all’art. 24 della l.r. 6/2010)

1. All’articolo 24 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di cambiamento di domicilio, inteso come luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari, da parte del titolare di autorizzazione, l’interessato ne dà comunicazione al comune dove intende esercitare l’attività che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro del titolo originario, dandone contestuale comunicazione al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente, ai fini della conservazione delle priorità.”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. La Regione predispone un apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante. In attesa del sistema informativo, i comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione itinerante, comunicano preventivamente alla Direzione Generale competente in materia di commercio i dati del richiedente al fine di verificare se lo stesso sia, o meno, in possesso di un’altra autorizzazione itinerante rilasciata da un altro comune lombardo.”.


Art. 16 - (Modifiche all’art. 25 della l.r. 6/2010)

1. All’articolo 25 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 in fine è aggiunto il seguente periodo: “Nella comunicazione di subingresso è contenuta l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l’autorizzazione originaria e copia dell’atto di cessione o di trasferimento in gestione.”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.”.


Art. 17 - (Modifiche all’art. 66 della l.r. 6/2010)

1. All’articolo 66 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’alinea del comma 1 è sostituito dalle seguenti parole: “1. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell’impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all’attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali:”;

b) alla fine della lettera b) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: “secondo le modalità di cui all’articolo 18 della legge regionale recante ‘Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)’;”.”

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