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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 12/12/2011, n. 17-75/Leg.
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- D. Pres. P. 17/06/2024, n. 8-14/Leg.
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- D. Pres. P. 29/09/2021, n. 18-52/Leg.
- D. Pres. P. 01/09/2020, n. 12-25/Leg.
- D. Pres. P. 03/07/2019, n. 7-8/Leg.
- D. Pres. P. 03/12/2015, n. 19-33/Leg.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione1. Questo regolamento disciplina le modalità per l’attuazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, di seguito definita “legge provinciale”. In particolare, per il riconoscimento dei benefici in materia di edilizia abitativa pubblica, dispone i criteri generali, i termini e le modalità per: a) la locazione degli alloggi a canone sostenibile desti |
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TITOLO II - LOCAZIONE DI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE DI PROPRIETÀ O IN DISPONIBILITÀ DI ITEA SPA. |
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Capo I - Requisiti e modalità per la presentazione delle domande di alloggio a canone sostenibile |
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Art. 2 - Requisiti e condizioni per la presentazione della domanda1. La presentazione della domanda per ottenere un alloggio a canone sostenibile in locazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge. |
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Art. 3. - Modalità e termini per la presentazione della domanda1. La domanda per l’ottenimento di un alloggio a canone sostenibile è presentata ogni anno, all’ente locale sul cui territorio si trova l’alloggio. La domanda può essere presentata anche presso gli “sportelli casa” previsti all’articolo 48. Il periodo di presentazione delle domande è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. N31 |
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Art. 4 - Disposizioni in materia di determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare1. La determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare ai fini dell’accesso e del mantenimento dei benefici previsti dalla legge è effettuata secondo quanto previsto dall’Allegato 1). |
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Art. 5. - Variazione del nucleo familiare dopo la presentazione della domanda1. Il nucleo familiare risultante all’anagrafe alla data di comunicazione d |
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Art. 6. - Inammissibilità della domanda1. La mancanza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla legge determina l’inammissibilità della domanda. |
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Art. 7. - Formazione delle graduatorie1. Gli enti locali provvedono alla formazione delle graduatorie delle domande redatte con l’attribuzione a ciascuna di esse di un punteggio calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 3). 2. Le domande sono inserite in graduatoria |
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Art. 8. - Messa a disposizione degli alloggi non locati a favore di altri enti locali1. Esaurite le graduatorie vigenti, gli enti locali possono mettere a disposizione di enti l |
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Capo II - Disciplina della locazione degli alloggi a canone sostenibile di proprietà o in disponibilità di ITEA s.p.a. |
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Art. 9. - Autorizzazione alla locazione1. L’ente locale comunica al soggetto richiedente utilmente collocato in graduatoria la disponibilità di un alloggio e chiede l’attestazione del |
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Art. 10. - Caratteristiche degli alloggi proposti1. L’ente locale propone in locazione gli alloggi disponibili nel rispetto dei seguenti requisiti: a) superficie utile abitabile nei limiti di cui all’Allegato 2); b) numero di stanze minimo e massimo nei limiti di cui all’Allegato 2); c) superficie utile abitabile non inferiore a mq 35. |
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Art. 11. - Rifiuto o mancata accettazione dell’alloggio1. Il rifiuto dell’alloggio proposto in locazione o la mancata accettazione nel termine di cui all’articolo 9 comportano la decadenza dal beneficio, l’esclusione dalla graduatoria e l’inammissibilità della domanda di alloggio a canone sostenibile presentata presso lo stesso ente locale per |
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Art. 12. - Stipulazione del contratto di locazione1. ITEA spa stipula il contratto di locazione con il soggetto richiedente. Il nucleo familiare è tenuto ad occupare l’alloggio locato entro novanta giorni dalla data di decorrenza del contratto di locazione, fatta salva la possibilità per ITEA spa di prorogare detto termine, per particolari e giustificati motivi o per cause di forza maggiore, dand |
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Art. 13. - Requisiti per la permanenza e loro verifica annuale1. I nuclei familiari hanno l’obbligo di sottostare, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla verifica dei requisiti per la permanenza nell’alloggio a canone sostenibile. A tal fine sono tenuti a dichiarare di: a) avere un ICEF non superiore al valore di 0,34. L’indicatore è determinato secondo le modalità di cui all’Allegato 1), punto 3; b) avere la residenza anagrafica presso l’alloggio occupato; c) non essere titolari di diritti, riconducibili per intero in capo al nucleo familiare e c |
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Art. 14 - Subentro nel contratto di locazione1. In caso di fuoriuscita del locatario dal nucleo familiare, hanno titolo al subentro nel contratto di locazione i componenti che fanno parte dello stesso al momento del verificarsi dell’evento, nel seguente ordine: a) il coniuge o il convivente more uxorio; se è stato emesso un provvedimento giudiziale provvisorio o definitivo dal quale derivi l’impossibilità per il locatario di a |
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Art. 15 - Cambio alloggio su richiesta del nucleo familiare1. Il locatario di un alloggio a canone sostenibile può chiedere il trasferimento in un alloggio più adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare così come composto alla data di presentazione della domanda di cambio. 2. La domanda è presentata in caso di: a) motivate esigenze del nucleo familiare, come individuate dal comma 3; b) accordo reciproco tra nuclei familiari interessati a scambiarsi gli alloggi ai sensi dell’articolo 9, comma 15 bis, della legge. |
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Art. 16. - Cambio alloggio disposto da ITEA spa1. In attuazione di piani di mobilità o per motivate esigenze proprie, ITEA spa propone ai nuclei familiari il trasferimento in altro alloggio di dimensione idonea ub |
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Art. 17. - Ospitalità negli alloggi a canone sostenibile1. Il nucleo familiare anagrafico che occupa uno degli alloggi di cui al presente capo può ospitare persone non facenti parte del nucleo medesimo per un periodo massimo di tre mesi in via continuativa. 2. ITEA spa può autorizzare la prosecuzione dell’ospitalità oltre il periodo previsto al comma 1 per un massimo di dodici mesi; decorso il termine massimo, ITEA spa può autori |
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Art. 18. - Autorizzazione all’inserimento di nuovi componenti nel nucleo familiare1. ITEA spa può autorizzare l’inserimento nel nucleo familiare anagrafico di un nuovo componente. L’autorizzazione non è necessaria per l’inserimento di ulteriori componenti legati alle persone già facenti parte del nucleo familiare da rapporti di coniugio, convivenza more uxorio o di discendenza diretta di primo grado riferita esclusivamente a figli nati dopo l’occupazione d |
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Art. 19. - Canone sostenibile1. Dal mese di decorrenza del contratto di locazione il locatario è tenuto a corrispondere il canone sostenibile determinato secondo le modalità previste dall’Allegato 4). |
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Art. 20. - Contributo integrativo sugli alloggi a canone sostenibile1. Sugli alloggi di proprietà o in disponibilità di ITEA spa, locati ai soggetti aventi i requisiti per accedere o permanere negli alloggi a canone sostenibile, |
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Art. 21 - Canone oggettivo1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge, il canone oggettivo è pa |
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Art. 22 - Canone di mercato1. Il canone di mercato di cui all’articolo 6, comma 2, della legge è individuato perio |
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Art. 23. - Canone di locazione per garage e posti auto1. I garage e i posti auto sono locati da ITEA spa con un contratto di diritto comune. |
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Art. 24. - Disciplina della revoca per morosità1. La mancata corresponsione di somme dovute per almeno tre mensilità oppure l’inadempimento per oltre un anno nella corresponsione di somme anche di importo inferiore, compo |
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Art. 25. - Revoca1. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente regolamento, dalla mensilità suc |
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Capo III - Locazione di alloggi a canone sostenibile in casi straordinari di urgente necessità |
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Art. 26 - Locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità1. I nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica di cui all’articolo 4, prescindendo dalla presenza o dalla collocazione nella graduatoria di cui all’articolo 7, possono presentare domanda di locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile nei seguenti casi straordinari di urgente necessità: a) sgombero dall’alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza, disposto dalla competente autorità; |
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TITOLO III - MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN DISPONIBILITÀ DI ITEA SPA PER LA LOCAZIONE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E FORZE DELL’ORDINE E PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI COLLETTIVI E POSTI LETTO |
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Art. 27. - Utilizzo di alloggi e immobili da parte di enti, associazioni, istituzioni e forze dell’ordine1. Gli enti, le associazioni senza scopo di lucro e le istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, nonché le forze dell’ordine, possono chiedere la messa a disposizione di alloggi o altri immobili, anche ad uso non abitativo, di proprietà o in disponibilità della società. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti locali individuano e comunicano ad ITEA spa il numero di alloggi da destinare nell’anno successivo agli enti, alle associazioni e alle istituzioni di cui al comma 1. 3. Gli enti, le associazioni e le istituzioni presentano la domanda per ottenere un alloggio a all |
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Art. 28. - Locazione di alloggi collettivi1. Le associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di accoglienza, recupero sociale o sostegno nei confronti di soggetti che versano in condizione di emarginazione, possono chiedere la messa a disposizio |
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TITOLO IV - DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO E PER CASI DI URGENTE NECESSITÀ |
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Capo I - Disciplina del contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato |
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Art. 29. - Requisiti e condizioni per la presentazione della domanda1. La presentazione della domanda per ottenere il contributo integrativo è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge. 2. La presentazione della domanda di contributo integrativo da parte dei nuclei familiari in locazione sul libero mercato è inoltre subordinata all’esistenza delle seguenti condizioni: a) un componente il nucleo familiare richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione alla data di presentazione della domanda; |
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Art. 30. - Modalità e termini per la presentazione delle domande1. La domanda per il contributo integrativo è presentata ogni anno, all’ente locale sul cui territorio si trova l’alloggio locato sul libero mercato. Le domande possono essere presentate anche presso gli “sportelli casa” di cui all’articolo 48. Il periodo di presentazione delle domande è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. |
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Art. 31. - Disposizioni in materia di determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare1. La determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare ai fini dell’accesso e del mantenimento dei benefici previsti dalla legge è effettuata secondo quanto previsto dall’Allegato 1). |
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Art. 32. - Formazione delle graduatorie1. Gli enti locali provvedono alla formazione delle graduatorie delle domande presentate dai nuclei familiari aventi diritto al contributo integrativo per alloggi locati sul libero mercato, presentate nel periodo previsto dall'articolo 30, comma 1. Le graduatorie sono redatte con l’attribuzione, a ciascuna domanda, di un punt |
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Art. 33. - Misura e durata del contributo integrativo1. Il contributo integrativo è determinato, nella misura indicata all’Allegato 5), come percentuale di un canone oggettivo standard. 2. N96 Il canone oggettivo standard è determinato moltiplicando la superficie utile dell’alloggio in rapporto alla composizione del nucleo familiare, nella misura massima prevista dall’Allegato 2, per il valore medio del canone a metro quadrato degli alloggi di ITEA spa definito annualmente dalla Giunta provinciale. 3. Il contributo integrativo e il canone oggettivo standard sono determinati con riferimento al valore mensile. 4. L’indicatore ICEF è determinato con le modalità previste dall’Allegato 1), punto 2. 5. Il contributo integrativo non spetta se di importo inferiore a 40 euro mensili, o se, cumulato con il beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di c |
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Art. 34. - Sospensione o decadenza dal contributo integrativo1. Il beneficiario è tenuto a dare dimostrazione all’ente locale, secondo tempi e modalità dallo stesso determinate, dell’avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del canone di locazione determina la sospensione del contributo integrativo fino alla regolarizzazione, che deve avvenire entro il periodo di durata del contributo. La mancata regolarizzazione produce la decadenza dall’agevolazione a decorrere dal mese di insolvenza. 2. È inoltre causa di decadenza dal contributo integrativo: |
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Capo II - Concessione del contributo integrativo per casi di particolare necessità e disagio |
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Art. 35. - Contributo integrativo per alloggi locati sul libero mercato per casi di particolare necessità e disagio1. I nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla legge, destinatari di un provvedimento della competente autorità che dispone l’inagibilità e l’eventuale sgombero dell’immobile in cui hanno la residenza, a seguito di rilascio dell’alloggio occupato posso |
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TITOLO V - ALLOGGI A CANONE MODERATO |
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Art. 36. - Bando per la locazione degli alloggi a canone moderato1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 38-bis, con apposito bando gli enti locali descrivono gli alloggi disponibili, appartenenti ad un unico immobile o complesso immobiliare, indicano le modalità e i termini per la presentazione del |
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Art. 37. - Requisiti per la partecipazione al bando e presentazione della domanda1. La presentazione della domanda per ottenere in locazione un alloggio a canone moderato è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge. 2. Ai fini della verifica del requisito dell’assenza di titolarità di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato ai sensi dell’articolo |
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Art. 38 - Graduatorie1. Sulla base dell’effettiva disponibilità di alloggi sul territorio di competenza, l’ente locale provvede alla formazione, all’approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande. N73 2. Le gradua |
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Art. 38-bis - Graduatorie per l'assegnazione degli alloggi non locati1. Per l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili dopo la scadenza, l'esaurimento o lo scorrimento delle rispettive graduatorie di cui all'articolo 38 e di cui a questo articolo, l'ente locale provvede all'approvazione e alla pubblicazione di un bando ai sensi dell |
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Art. 38-ter - Cause di esclusione dalla graduatoria1. Comporta l'esclusione dalle graduatorie di cui agli articoli 38 e 38-bis: a) la variazione del nucleo familiare indicato nella domanda nel periodo compreso tra la data della sua presentazione e quella di comunicazione della disponibilità dell'alloggio, salvo che nei seguenti casi, p |
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Art. 39 - Stipulazione del contratto di locazione1. Entro il termine di sessanta giorni dall'accettazione dell'alloggio, ITEA s.p.a., le imprese convenzionate e gli altri soggetti individuati dalla legge stipulano il contratto di locazione con il soggetto richiedente che agisce in nome e per conto del nucleo fami |
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Art. 40. - Rinnovo, disdetta e rinuncia |
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Art. 41. - Rinnovo del contratto in assenza dei requisiti1. Alla scadenza del contratto di locazione, in assenza di uno o più requisiti per l'accesso alla locazione, il nucleo familiare può ottener |
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Art. 41-bis - Subentro nel contratto di locazione1. In caso di fuoriuscita del locatario dal nucleo familiare di cui all'articolo 37, comma 4, hanno titolo al subentro nel contratto di locazione i componenti che fanno parte dello stesso al momento del verificarsi dell'evento, nel seguente ordine: |
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Art. 42. - Stipulazione della convenzione1. I rapporti giuridici tra ITEA spa, le imprese convenzionate e gli altri soggetti indivi |
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Art. 43. - Disposizioni di rinvio1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e dalla convenzione di cui all’artic |
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TITOLO VI - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI CON LE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI A CANONE MODERATO |
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Art. 44. - Convenzioni con le imprese1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera f), e dell’articolo 4, |
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Art. 45. - Scelta delle imprese per la concessione di costruzione e gestione di alloggi1. La concessione di costruzione e gestione ai sensi dell’articolo 44 è disposta nel rispet |
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Art. 46. - Procedura per la concessione di contributi1. La scelta delle imprese con cui stipulare la convenzione di cui all’articolo 44 per la concessione di contributi è effettuata sulla base di un bando di se |
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TITOLO VII - DISCIPLINA DEL PERSONALE DI ITEA SPA |
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Art. 47. - Disciplina del personale ITEA spa.1. Al personale non dirigenziale direttamente assunto o trasferito si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa. Al personale dirigenziale direttamente assunto o trasferito è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confederazione Nazionale dei Servizi. 2. Nei confronti del personale di ITEA già ente funzionale e trasferito |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE |
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Art. 48. - Sportello casa1. Gli enti locali possono affidare, mediante convenzione, a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro in possesso dei requisiti fissati al comma 2 lo svolgimento di servizi di informazione, di consulenza in materia di |
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Art. 49. - Fondo provinciale casa1. Il fondo provinciale casa di cui all’articolo 8 della legge è destinato al finanziamento delle attività previste dalla leg |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Art. 50 - Disposizioni finali e transitorie1. Il presente regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2012. 2. A decorrere dalla data prevista dal comma 1 è abrogato il decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2006, n. 18-71/Leg. Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della |
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Allegato 1 - Determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare
1. Normativa in materia di valutazione dell’indicatore di condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare (ICEF) Le modalità di valutazione della condizione economico-patrimoniale sono stabilite ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 1 |
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Allegato 2 - Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile
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Allegato 3 - Formazione delle graduatorieIl punteggio per la formazione della graduatoria è determinato dalla condizione economica (E), familiare (F) e localizzativa – lavorativa (L) secondo la seguente formula: P = E+F+L
1. Punteggio per la condizione economica (E) Il punteggio per la condizione economica è attribuito con i parametri della Tabella 1 in funzione dell’indicatore ICEF posseduto dal nucleo familiare.
TABELLA 1
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Allegato 4 - Determinazione del canone sostenibileIl canone sostenibile è determinato dalla somma dei seguenti elementi: A. quota di ricchezza ICEF destinabile al pagamento del canone di locazione. La quota di ricchezza ICEF destinabile al pagamento del canone è determinata in funzione dell’ICEF posseduto dal nucleo familiare nella misura indicata alla tabella 1. La ricchezza ICEF è riferita all’anno solare di calcolo dell’ICEF. B. quota del canone oggettivo imputabile al nucleo familiare in locazione. I nuclei familiari con ICEF fino a 0,23 sono tenuti a corrispondere il 5% del canone oggettivo e i nuclei familiari con ICEF superiore a 0,23 sono tenuti a corrispondere il 20 per cento del canone oggettivo. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite percentuali diverse di incidenza del canone oggettivo. N59 C. quota del risparmio sui costi per consumi energetici come di seguito determinata: a) i nuclei familiari in locazione in alloggi con fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e acqua calda sanitaria inferiore o uguale a 180 KWh/mq per anno ossia con classificazione energetica pari o superiore alla classe D sono tenuti a corrispondere una quota, pari al 50 per cento, del risparmio sui costi energetici rispetto all'utilizzo di un alloggio con classificazione energetica di classe E ( decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg - calcolata sulla quota energetica da fonti non rinnovabili). Il risparmio sui costi per consumi energetici è determinato con riferimento alla superficie dell'alloggio occupato e al prezzo a KWh del gas metano dell'ultima rilevazione pubblicata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) nell'anno solare precedente la decorrenza del canone (tabella 2). Con deliberazione della Giunta provinciale può essere stabilita una diversa percentuale del valore del risparmio sui costi energetici da computare nella determinazione del canone sostenibile; b) N88 c) N11 CANONE SOSTENIBILE MENSILE = (incidenza % di cui alla tabella 1* ricchezza ICEF + % del canone oggettivo annuale + 50% (risparmio sui costi per consumi energetici* mq di superficie dell'alloggio)): 12 Ove: 1) ricchezza ICEF = ICEF*50.000*SCALA DI EQUIVALENZA a) “ICEF” è l'indicatore della condizione economico patrimoniale di cui all'allegato 1 punto 3; b) “scala di equivalenza” è quella utilizzata per la ponderazione della composizione del nucleo familiare nel calcolo dell'ICEF: - per 1 componente: 1 - per 2 componenti:1,57 - per 3 componenti: 2,04 - per 4 componenti: 2,46 - per 5 componenti: 2,85 - per ogni ulteriore componente il valore è incrementato di 0,35; 2) “canone oggettivo” è pari al canone di mercato di cui all’articolo 22, diviso 1,20 3) per metri quadrati di superficie dell’alloggio si intende la superficie definita all’articolo 34 comma 2. N60 Il nucleo familiare in possesso di un reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche non superiore ad € 7.500 annui e di un ICEF non superiore al valore di 0,14 è tenuto a corrispondere un canone non superiore a euro 40,00 mensili al quale è aggiunto l’importo riferito alla quota di canone per minore costo sui consumi energetici. L’aggiornamento del limite reddituale e del valore ICEF è demandato a deliberazioni di Giunta provinciale. N60 |
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Allegato 5 - Contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato
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Allegato 6 - Elenco delle disposizioni rinviate a deliberazione della Giunta provincialeCon deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati: a) criteri di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo 4-bis comma 4 legge; b) criteri e le modalità per la concessione e la revoca di contributi, anche in annualità, a favore di proprietari di immobili destinati ad uso abitativo da utilizzare per la locazione a canone moderato per la durata minima di 15 anni di cui all’articolo 4 comma 5-ter della legge; c) criteri e le modalità per la concessione, l’erogazione e l’eventuale revoca del contributo, nonché il costo medio di costruzione ai fini dell’erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese convenzionate ai sensi dell’articolo 4 comma 5-bis e 6-bis della legge; d) criteri per definire le modalità di conferimento di beni immobili da parte di privati ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo 4-bis comma 3 della legge; e) criteri per l’accertamento della sussistenza di un bisogno abitativo il cui soddisfacimento presuppone la possibilità di costituire un nucleo familiare diversamente formato di cui all’articolo 2; f) gli indicatori per la definizione del valore degli immobili di I.T.E.A. S.p.A. e delle imprese convenzionate di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) della legge; g) li standard minimi per la ripartizione del Fondo provinciale casa di cui all’articolo 8 comma 3 della legge; h) i costi di I.T.E.A. S.p.A. che possono essere oggetto di finanziamento da parte della Provincia di cui all’articolo 7 comma 12-quater della legge; i) i criteri e la casistica rispetto ai quali I.T.E.A. S.p.A. è autorizzata in casi eccezionali a locare, su proposta dell’ente locale, alloggi a nuclei familiari anche sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge, caratterizzati da condizioni di particolare bisogno riscontrati dall’ente locale di cui all’articolo 6 comma 5-bis della legge; l) i criteri e le modalità per l’accesso ai benefici in attuazione dell’articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13; m) i criteri e modalità per la concessione di finanz |
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