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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 13/07/2009, n. 11-13/Leg.
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- D. Pres. P. 16/08/2022, n. 11-68/Leg.
- Deliberaz. G.P. 14/11/2019, n. 1796
- Deliberaz. G.P. 05/04/2019, n. 475
- D. Pres. P. 27/09/2017, n. 17-70/Leg.
- D. Pres. P. 02/08/2017, n. 13-66/Leg.
- D. Pres. P. 19/05/2017, n. 8-61/Leg.
- Deliberaz. G.P. 07/10/2016, n. 1750
- Deliberaz. G.P. 02/09/2016, n. 1515
- Deliberaz. G.P. 12/02/2016, n. 162
- Deliberaz. G.P. 02/03/2015, n. 323
- D. Pres. P. 15/03/2012, n. 5-80/Leg.
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Art. 1 - Finalità1. Questo regolamento detta le disposizioni per assicurare l’attuazione della disciplina in materia di edilizia sostenibile stabilita dal titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), regolando la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, anche al fine di garantire coerenza con i sistemi di certificazione di sostenibilità ambie |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini di questo regolamento si applicano le definizioni di interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione importante di secondo livello e riqualificazione energetica, stabilite dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di ca |
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Art. 3 - Ambito di applicazione1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal comma 2, le disposizioni di questo regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificate in base alla destinazione d'uso indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recatile norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10). 2. Sono escluse dall'applicazione di questo regolai11ento le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina |
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Art. 4 - Requisiti di prestazione energetica1. I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3, 4 e 5 e la relativa metodologia di calcolo, sono individuati negli allegati A, A-bis e A ter a questo regolamento (a seguito denominati: Allegato A, A-bis e A ter). I requisiti minimi di prestazione energetica rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici e sono definiti anche in funzione dell'esigenza di semplificare il procedimento di certificazione. N44 2. Gli allegati A, A-bis e A ter possono essere modificati o sostituiti con deliberazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione può prevedere le necessarie norme transitorie e le disposizioni di coordinamento con la disciplina complessiva di questo regolamento. 3. Nell'Allegato A sono individuati i requisiti minimi obbligatori di |
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Art. 4-bis - Relazione tecnica1. Per attestare il rispetto dei requisiti di prestazione energetica |
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Art. 5 - Interventi soggetti a certificazione energetica e obbligo di acquisire la certificazione energetica1. L'attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione; b) demolizione e ricostruzione dell'intero edificio; |
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Art. 6 - Attestato di prestazione energetica1. Il titolare del titolo edilizio, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell'immobile affida a un soggetto certificatore la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica e ne conserva l'originale. 2. L'attestato di prestazione energetica è redatto ed asseverato da un soggetto certificatore abilitato ai sensi dell'articolo 8, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. La procedura per l'avvio, la compilazione ed il rilascio dell'attestato di prestazione energetica è esperita esclusivamente per via tele |
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Art. 7 - Organismi di accreditamento dei soggetti preposti al rilascio degli attestati di prestazione energetica1. Il rilascio degli attestati di prestazione energetica è svolto da soggetti specificatamente accreditati da organismi riconosciuti dalla Provincia secondo quanto previsto da questo articolo. 2. Il riconoscimento degli organismi di accreditamento è effettuato dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da verificare il possesso di adeguate competenze tecniche e capacità operative e da assicurare l'imparzialità nell'esercizio della funzione. Il riconoscimento è subordinato all'impegno da parte dell'organismo di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia. 3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è revocato qualora siano accettate reiterate violazioni o gravi irregolarità nell'esercizio della funzione demandata o nell'esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno |
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Art. 8 - Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica1. Sono riconosciuti come soggetti certificatori i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Ai fini del riconoscimento dei soggetti abilitati alla certificazione l'iscrizione nell'elenco detenuto dagli organismi di accreditamento di cui all'articolo 7 costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica. 2. I corsi di formazione per la certificazione energetica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto d |
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Art. 10 - Vigilanza1. "L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia"N25 svolge attività di vigil |
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Art. 11 - Targa energetica1. Per tutti gli edifici pubblici "e gli edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico"N25, la classe |
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Art. 12-bis - Catasto provinciale per le certificazioni energetiche1. "Gli attest |
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Art. 13 - Disposizioni transitorie1. I requisiti di prestazione energetica previsti dall'articolo 4, introdotti con deliberazione della Giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162, trovan |
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Allegato B - Comparazione omogenea tra la classificazione energetica degli edifici secondo il presente regolamento e quella prevista dalla provincia autonoma di Bolzano |
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Allegato B-bis - Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici
I corsi hanno durata minima di 80 ore “L’aspirante certificatore potrà conseguire l’attestato di frequenza del corso di formazione e partecipare al successivo svolgimento delle prove scritte e colloquio orale solo se avrà dimostrato di aver frequentato almeno l’85% delle ore di formazione previste.”N31
I MODULO La legislazione europea e nazionale per l’efficienza energetica degli edifici. La legislazione provinciale per l’ef |
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