Lettera sostituta dall'art. 23, comma 2, del D. Pres. P. 03/12/2015, n. 19-33/Leg. e, successivamente, soppressa dall’art. 13, comma 1, del D. Pres. P. 11/02/2022, n. 1-58/Leg., così recitava:

c) nel caso in cui gli alloggi siano oggetto di interventi di miglioramento energetico realizzati direttamente o indirettamente da ITEA, che non determinano una modificazione della classificazione energetica, i nuclei familiari in locazione sono tenuti a corrispondere per il solo periodo di ammortamento dell'investimento sostenuto:

1) la quota dei risparmi sui costi per consumi energetici prevista dalla lettera a) e riferita alla classe energetica posseduta dall'alloggio;

2) una quota pari al 50 per cento del risparmio calcolato quale differenza tra i consumi energetici teorici successivi all'intervento e il consumo energetico storico secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale.”

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