Lettera soppressa dall’art. 13, comma 1, del D. Pres. P. 11/02/2022, n. 1-58/Leg., così recitava:

“b) nel caso in cui gli alloggi siano oggetto di interventi di riqualificazione energetica realizzati direttamente o indirettamente da ITEA, che determinano una modificazione della classificazione energetica, i nuclei familiari in locazione sono tenuti a corrispondere per il solo periodo di ammortamento dell'investimento sostenuto:

1) la quota dei risparmi sui costi per consumi energetici prevista dalla lettera a) e riferita alla classe energetica posseduta dall'alloggio prima del predetto intervento;

2) una quota fino al 100 per cento dei risparmi energetici derivanti dall'intervento calcolata secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale.”

Dalla redazione