Sent.C. Cass. 11/06/2008, n. 15535 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 11/06/2008, n. 15535

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1. Consulente tecnico d’ufficio - Compenso e spese - Liquidazione - Distinzione fra spese del C.T.U. e spese del suo ausiliario
1. In materia dei compensi e delle spese ai consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U.), gli artt. 49 e 56 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che ha abrogato l’art. 7 della L. 8 luglio 1980 n. 319, hanno mantenuto la distinzione tra le spese sostenute dal C.T.U. per l’adempimento dell’incarico, il cui rimborso è subordinato alla loro documentazione e necessità ed è rimesso, quanto alla determinazione, al libero mercato, e le spese per le attività strumentali svolte dai prestatori d’opera di cui il C.T.U. sia stato autorizzato ad avvalersi, in ordine alle quali trovano applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei C.T.U., anche in virtù della natura di munus publicum che caratterizza l’incarico assegnato al C.T.U., del quale l’ausiliario non può ignorare l’esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l’ausiliario e il C.T.U. 1. Ved. C. Cost., ord. 22 aprile 2002 n. 128 in GIU 2/02, 428.

1a. (CTU-ONO.4) - Sul compenso ad ausiliari od esperti della cui opera può avvalersi il C.T.U. ved. Cass. 7 dicembre 2004 n. 22962 R (Per il pagamento del compenso all’ausiliario di cui si sia avvalso il C.T.U., autorizzato dal giudice, sono solidalmente obbligati il C.T.U. e tutte le parti del giudizio); 29 luglio 2003 n. 11636 R (Attività di ausiliario del C.T.U., non autorizzato dal giudice - Non può riconoscersi compenso); 15 settembre 1995 n. 9767 R (Qualora il C.T.U. si faccia assistere nella sua attività da un ausiliare senza che vi sia stata l’autorizzazione del giudice, resta esclusa la possibilità del rimborso delle spese sostenute da quell’ausiliare); 9 dicembre 1992 n. 13037 R (In tema di compensi, l’art. 1 della L. 8 luglio 1980 n. 319 istituisce una equiparazione fra le categorie di ausiliari del giudice cioè fra periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria); 27 agosto 1991 n. 9194 R (Le spese sostenute dagli ausiliari del C.T.U. autorizzati dal giudice vanno incluse, in base all’art. 7 della L. 8 luglio 1980 n. 319, fra le spese rimborsabili al C.T.U.). Ved. anche «Il compenso del C.T.U.»
(D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, artt. 49, 50 e 56)

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