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Sent.C. Cass. 24/10/2008, n. 25717

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1. Professionista - Compenso - Elaborazione di progetto - Riconoscimento P.A. della sua utilità - Indennizzo dovuto per arricchimento senza causa P.A. - Artt. 1226 e 2041 Cod. civ.
1. L’azione di arricchimento senza causa è ammissibile soltanto limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio e non oltre la effettiva entità della diminuzione patrimoniale correlativamente subita dall’altro soggetto. Pertanto, nel caso dell’elaborazione a favore di un ente pubblico, che poi ne abbia riconosciuto l’utilità, di un progetto di opera pubblica non preceduta da un valido incarico professionale conferito contrattualmente, l’indennizzo dovuto ex art. 2041 Cod. civ. al professionista va liquidato, nei limiti dell’arricchimento dell’ente, con riguardo all’entità dell’effettiva perdita patrimoniale subita dal professionista, da accertarsi tenendo conto delle spese anticipate per l’esecuzione dell’opera e del mancato guadagno, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 C.c., che lo stesso avrebbe ricavato dal normale svolgimento della sua attività professionale nel periodo di tempo dedicato invece all’esecuzione dell’opera utilizzata dall’ente pubblico, senza la possibilità di far ricorso a parametri contrattuali, non utilizzabili stante la carenza di un valido vincolo contrattuale, o di equiparare, sic et simpliciter, la perdita in argomento all’utilitas derivatane all’ente sotto il profilo della spesa risparmiata.

1. Conf. Cass. 28 ottobre 2005 n. 21079 R; 15 giugno 2005 n. 12850 R; 12 dicembre 2003 n. 19059;[R=W12D0319059] 18 novembre 2003 n. 17440; [R=W18N0317440] 23 luglio 2003 n. 11454 R; 11 febbraio 2002 n. 1884 R. Ved. Anche Cass. 18 giugno 2008 n. 16577; [R=W18G0816577]16 maggio 2006 n. 11368; [R=W16MA0611368]29 marzo 2005 n. 6570 R; 5 agosto 1996 n. 7136 [R=W5AG967139] 1n. Codice civile - Art. 1226: ved. C.Stato IV 4 luglio 2008 n. 3340,R. Art. 2041: ved. Cass. 16 maggio 2008 n. 12451 R
[Cod. civ. artt. 1226 (1n) e 2041 (1n)]

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