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Sent.C. Cass. 15/06/2005, n. 12850

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1. Progetto oo.pp. - Redatto senza valido incarico dell'ente pubblico - Utilizzato dall'ente per chiedere il finanziamento dell'opera - Indennità dovuta al progettista per «arricchimento senza causa» - Anche se il finanziamento non è accordato e l'opera non eseguita.
1. Ai fini dell'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 C.c., proposta nei confronti della P.A., non rileva l'utilità che l'ente pubblico confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in suo favore sia di carattere professionale, può consistere anche nell'avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale cui, invece, sarebbe stato necessario far fronte ove fosse mancata la possibilità di disporre del risultato della prestazione medesima. Pertanto, qualora il progetto di un'opera pubblica, fornito da un professionista a un ente pubblico senza un valido conferimento di incarico, sia stato utilizzato per chiedere il finanziamento dell'opera progettata, l'ente medesimo è tenuto ad indennizzare l'autore dell'elaborato nei limiti del vantaggio conseguito attraverso l'utilizzazione concretamente fatta dello stesso, mentre è irrilevante il fatto che il finanziamento non sia stato accordato e l'opera pubblica non sia stata realizzata.

1. Conf. Cass. 11 febbraio 2002 n. 1884 R; 26 novembre 1986 n. 6981.[R=W26N866981]
[Cod. civ. art. 2041 (n)]

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