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Sent. C. Cass. 02/04/2008, n. 8512

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1. Appalti ll.pp. - Varianti - Lavori in variante con alterazione del prezzo - Perizia suppletiva - Presentazione dal D.L. alla P.A. - Necessità - Obbligo appaltatore di accettarla nei limiti del «quinto» - Suo diritto alla risoluzione del contratto oltre il «quinto» 2. Appalti ll.pp. - Riserve - Per compensi aggiuntivi di lavori eseguiti con iniziativa unilaterale dell’appaltatore - Esclusione

1. In tema di opere pubbliche, gli artt. 343 e 344, L. 1865/2248, All. F, nel disciplinare l’ipotesi in cui sia necessario introdurre, in un progetto in corso di esecuzione, variazioni od aggiunte non previste dal contratto e che diano luogo ad alterazione del prezzo, prevedono, da un lato, che l’ingegnere direttore presenti una perizia suppletiva all’amministrazione, cui spetta decidere se accordarla o meno avendo il diritto di variare il contenuto delle opere e, dall’altro, che l’appaltatore ha l’obbligo di assoggettarsi all’aumento o diminuzione delle opere in corso di esecuzione fino a concorrenza del quinto del prezzo, mentre al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del prezzo dei lavori eseguiti a termini di contratto. 2. In materia di opere pubbliche, le riserve previste dall’art. 54, R.D. 1895/350 hanno lo scopo di consentire all’appaltatore di far risultare le proprie pretese per compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale, purché tempestivamente inserite nella contabilità, e possono riferirsi anche a situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti già dall’inizio obbiettivamente apprezzabile - secondo criteri di media diligenza e buona fede - e consenta, pertanto, una corretta valutazione della situazione in base ai dati disponibili, onde segnalare alla parte committente il presumibile esborso da affrontare, salvo poi a precisarne la relativa entità nelle registrazioni successive - o in sede di chiusura del conto finale - se la quantificazione sia al momento impossibile. Peraltro, la pretesa fatta valere con la riserva deve riferirsi a lavori che non siano stati introdotti dall’appaltatore con iniziativa unilaterale, in violazione dell’art. 342, L. 1865/2248, All. F.

1c. Sugli artt. 342, 343 e 344, L. 1865/2248, All. F, ancora in vigore, ved. «Corrispondenza tra norme vecchie e nuove.». 2. Ved. Cass. 9 luglio 2004 n. 12681;R 12 settembre 2003 n. 13432;R 1 dicembre 1999 n. 13399 R 2c. R.D. 1895/350, art. 54: ved. Cass. 7 dicembre 2007 n. 25621.R


[L. oo.pp. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, artt. 343 (1c) e 344 (1c)] [L. oo.pp. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 342 (1c); R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54 (2c)][R=RD25MA95]

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