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Sent.C. Cass. 12/09/2003, n. 13432

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1. Appalti ll.pp. - Collaudo - Lavori addizionali extracontrattuali accertati - Compenso - Condizioni.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali eventualmente effettuati dall’appaltatore extracontratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342 comma 2 della L. n. 2248, All. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano stati riconosciuti come tali anche dall’amministrazione committente, comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.


(Cod. civ. art. 1398; L. 20 marzo 1865 n. 2248. All. F, art. 342, 2° c.; R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 103; L. 24 aprile 1989 n. 144, art. 23)

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