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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP8041
Sent.C. Cass. 21/01/2008, n. 3011
Sent.C. Cass. 21/01/2008, n. 3011
Sent.C. Cass. 21/01/2008, n. 3011
1. Infortuni sul lavoro - Presenza in cantiere di più aziende (appaltatore e subappaltatori) - Coordinatore incaricato dal committente alla sicurezza e prevenzione infortuni - Responsabilità 2. Infortuni sul lavoro - Incaricato della progettazione, esecuzione e controllo dell’espletamento dei lavori - Responsabilità
1. In materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni, qualora il committente affidi a soggetto specificamente qualificato l’incarico di coordinatore, tra i compiti del designato rientra il dovere sia di fornire le opportune informazioni sia sui rischi cui vanno incontro i lavoratori per le singole attività svolte dagli stessi, sia sulle misure da adottare per evitare incidenti nell’espletamento della specifico compito, sia di svolgere una costante vigilanza sull’esecuzione dei lavori tramite una regolare presenza in cantiere, affinché le disposizioni date siano concretamente attuate. E la presenza in loco di altra ditta esecutrice di lavori non esonera il suddetto coordinatore da responsabilità, poiché è dovere imprescindibile dei singoli incaricati di organizzare un programma di piena ed integrata collaborazione, che serva a rafforzare la finalità di prevenzione e non ad esonerare gli addetti da alcuno dei compiti propri. In particolare il coordinatore deve anche indicare in modo specifico ogni indispensabile accorgimento che consenta di renderlo edotto tempestivamente delle situazioni di pericolo sopravvenute anche attraverso plurimi ma convergenti canali informativi.
2. Il responsabile incaricato della progettazione, esecuzione e controllo dell’espletamento dei lavori quando riveste il ruolo ricoperto per incarico della committente, diventa il massimo responsabile unitamente a quest’ultimo dell’andamento dell’intero cantiere. Pertanto, anche a lui vanno, addebitate le carenze nell’organizzazione dei controlli e delle informazioni connesse alla sicurezza e prevenzione dei possibili incidenti sul lavoro. Nella specie, l’esistenza della corresponsabilità nella causazione dell’evento morte non esonera affatto dalla grave colpa di omettere la costituzione di una valida rete informativa che gli potesse consentire di venire a conoscenza immediata dell’occorso e conseguentemente di apprestare i dovuti rimedi tecnici.
1a. Sugli obblighi e le responsabilità dell’imprenditore in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ved. Cass. Pen. III 28 gennaio 2004 n. 2946 [R=WP28GE042946] (In tema di responsabilità dell’imprenditore per gli infortuni sul lavoro, sussiste l’obbligo di collaborazione prevenzionale fra il committente e l’appaltatore); Cass. 19 aprile 2003 n. 6377 R (Responsabilità dell’imprenditore per infortuni sul lavoro - Limiti).
1a. Sulla responsabilità di altre persone (diverse dall’imprenditore, dal preposto e dal committente) per infortuni sul lavoro ved. Cass. Pen. IV 22 novembre 2006 n. 38428 R (La persona che svolge funzioni di dirigente e di organizzazione del lavoro - anche se non è l’amministratore unico o il titolare dell’impresa - è responsabile dell’osservanza delle norme di prevenzione infortuni); IV 21 giugno 2006 n. 21471 R (Destinatario delle norme antinfortunistiche, che si ha l’obbligo di osservare in un cantiere edile, è anche il subappaltatore); IV 31 dicembre 2003 n. 49462 R e IV 12 novembre 1999 n. 12993 [R=WP12N9912993] (Il direttore dei lavori può essere responsabile in caso di infortunio sul lavoro); IV 24 giugno 2000 n. 7386 [R=WP24G007386] (Anche un interesse all’organigramma aziendale può diventare destinatario di norme di prevenzione infortuni); Cass. 18 agosto 2000 n. 10950 R (La P.A. è responsabile per infortunio sul lavoro causato da fatto dei propri dipendenti) 1 aprile 1999 n. 3102 R (Sui destinatari dell’azione I.N.A.I.L. ex art. 10 e 11 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 quali persone civilmente responsabili di infortunio); Cass. Pen. III 23 febbraio 1999 n. 2297 [R=WP23F992297] (Non si può ascrivere al Sindaco, anche di un piccolo Comune, ogni violazione di norme antinfortunistiche, a meno che egli conosca la situazione antigiuridica e non intervenga); III 14 maggio 1993 n. 5017 [R=WP14MA935017] (Individuazione dei destinatari responsabili dell’applicazione delle norme antinfortunistiche); III 8 aprile 1993 n. 3439 [R=WP8A933439] [Sono obbligati a provvedere alle misure antinfortunistiche tutti coloro che dirigano o sovrintendano alle attività di lavoratori, comprese quelle esercitate da Stato, Regioni, Province e Comuni (Fattispecie in responsabilità del Sindaco e dell’assessore delegato di un piccolo Comune, per lavoratori nel cimitero comunale)]; III 18 marzo 1993 n. 2579 [R=WP18M932579] (Obbligo di osservanza delle norme antinfortunistiche anche nelle attività esercitate da Stato, Regioni, Province, Comuni); IV 23 febbraio 1993 n. 1760 [R=WP23F931760] (È legittima la delega del datore di lavoro ad altri sulla osservanza delle norme antinfortunistiche); IV 15 febbraio 1993 n. 1352 [R=WP15F931352] (Responsabilità del legale rappresentante di una società - in caso di assenza del capocantiere per permesso sindacale - dell’adozione delle norme di prevenzione infortuni); IV 15 febbraio 1993 n. 1345 [R=WP15F931345] (Obblighi e responsabilità dei dirigenti tecnici che siano destinatari delle norme di prevenzione infortuni); IV 22 novembre 1991 n. 11934 [R=WP22N9111934] (I soggetti responsabili dell’attuazione delle norme di prevenzione infortuni vanno individuati secondo le effettive mansioni disimpegnate); IV 21 ottobre 1991 n. 10641[R=WP21O9110641] (Il socio di cooperativa di lavoro ha la duplice veste di destinatario responsabile dell’applicazione delle norme di prevenzione infortuni e anche di soggetto tutelato); IV 14 settembre 1991 n. 9616 [R=WP14S919616] (Il socio di fatto dell’impresa che presta attività per l’impresa stessa ha anche responsabilità imprenditoriale ai fini antinfortunistici); IV 14 marzo 1990 n. 528 [R=WP14M90528] (Sui soggetti responsabili dell’inosservanza delle norme di prevenzione infortuni); Cass. 10 marzo 1990 n. 1954 R(Eventuale responsabilità di altre persone solidale con quella dell’imprenditore in materia di prevenzione infortuni); Cass. Pen. IV 2 marzo 1990 n. 90 [R=WP2M9090] (Sull’osservanza delle norme di prevenzione infortuni per l’esecuzione di opere vicine a linee elettriche è responsabile chi dirige i lavori - Eventuale responsabilità del direttore dei lavori che sovrintenda al cantiere nell’interesse del committente).
1. e 2. [D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, artt. 3 e 4, c. 5, lett. a); art. 15, c. 1, lett. a);R D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, artt. 5 e 6]R |
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