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Sent. C. Cass. pen. 27/05/2008, n. 21038

51458 51458
1. Infortuni sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Esclusa per condotta colposa del lavoratore
1. Affinché la condotta colposa del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali operazioni produttive e che deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore, che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - oppure rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

1. Conf. Cass. Pen. IV 6 novembre 2006 n. 41951, Nuzzo; IV 4 luglio 2006 n. 32286,Civelli; IV 27 novembre 1996 n. 952, Maestrini. 1a. (INF.3) - Sugli obblighi e le responsabilità dell’imprenditore in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ved. Cass. 21 gennaio 2008 n. 3011 R [1. Presenza in cantiere di più aziende (appaltatore e subappaltatori) - Responsabilità del coordinatore incaricato dal committente per sicurezza e prevenzione infortuni; 2. Responsabilità per infortuni sul lavoro del coordinatore incaricato per la progettazione, esecuzione e controllo dell’espletamento dei lavori]; 18 maggio 2007 n. 11622 R (Responsabilità dell’imprenditore per infortuni sul lavoro - Suo dovere di adottare adeguate misure, specialmente in presenza di apprendisti); Cass. Pen. III 28 gennaio 2004 n. 2946 (In tema di responsabilità dell’imprenditore per gli infortuni sul lavoro, sussiste l’obbligo di collaborazione prevenzionale fra il committente e l’appaltatore); Cass. 19 aprile 2003 n. 6377 R (Responsabilità dell’imprenditore per infortuni sul lavoro - Limiti). 1n. Codice civile - Art. 2087 (Tutela delle condizioni di lavoro) - L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
[Cod. civ. art. 2087 (1n); D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, art. 11; R Regolamento dei carrellisti 10 giugno 1995 e 10 novembre 1995, art. 7]

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