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Sent.C. Cass. 28/10/2009, n. 22818

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1. Infortuni sul lavoro - Operaio infortunato - Responsabilità del datore di lavoro - Eventuale responsabilità anche del committente
1. La responsabilità per violazione dell’obbligo di adottare misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro è applicabile anche nei confronti del committente, se pur non incondizionatamente - atteso che non sussiste alcuna norma che prevede direttamente la responsabilità del committente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - ma laddove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire.

1. Conf. Cass. L 22 marzo 2002 n. 4129 [R=W22M024129]. 1a. (INF.3) - Sugli obblighi e le responsabilità dell’imprenditore in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ved. Cass.pen. IV 27 maggio 2008 n. 21038 R (Responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro - Esclusa per condotta colposa del lavoratore); Cass. 21 gennaio 2008 n. 3011 R [1. Presenza in cantiere di più aziende (appaltatore e subappaltatori) - Responsabilità del coordinatore incaricato dal committente per sicurezza e prevenzione infortuni; 2. Responsabilità per infortuni sul lavoro del coordinatore incaricato per la progettazione, esecuzione e controllo dell’espletamento dei lavori]; 18 maggio 2007 n. 11622 R (Responsabilità dell’imprenditore per infortuni sul lavoro - Suo dovere di adottare adeguate misure, specialmente in presenza di apprendisti); Cass. pen. III 28 gennaio 2004 n. 2946 [R=WP28GE042946] (In tema di responsabilità dell’imprenditore per gli infortuni sul lavoro, sussiste l’obbligo di collaborazione prevenzionale fra il committente e l’appaltatore); Cass. 19 aprile 2003 n. 6377 R (Responsabilità dell’imprenditore per infortuni sul lavoro - Limiti). Ved. anche “Prevenzione degli infortuni - Obblighi e responsabilità”.
(Cod. civ. art. 2087)

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