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Sent.C. Cass. 31/05/2007, n. 12790

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1. Appalti - Difetti gravi dell’opera - Responsabilità ex art. 1669 C.c. - Azione degli aventi causa del committente - Ammissibilità entro 10 anni
1. In tema di appalto, l’azione prevista dall’art. 1669 C.c. può essere fatta valere nei confronti dell’appaltatore anche dagli aventi causa del committente nel termine di dieci anni dal compimento dell’opera.

1. Questa sentenza richiama il 2° comma dell’art. 1669 C.c. il quale stabilisce che il diritto del committente - e dei suoi aventi causa - si prescrive «in un anno dalla denunzia». Conf. Cass. 29 marzo 2002 n. 4622;R 2 aprile 1999 n. 3221;R 28 marzo 1997 n. 2775 R 1a. Sui difetti gravi dell’opera ex art. 1669 Cod. civ. negli appalti, ved. Cass. 19 febbraio 2007 n. 3752 R (Difetti gravi dell’opera - Nozione); 15 novembre 2006 n. 24301 R (Su difetti gravi dell’opera riguardanti solo alcuni appartamenti di un edificio - Azione di risarcimento danni contro il venditore-costruttore ex artt. 1669 e 2058 C.c. - Esecuzione lavori necessari per eliminare i difetti - Necessità del consenso degli altri condomini); 12 aprile 2006 n. 8520 R (Responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 Cod. civ. - Norma speciale rispetto a quella generale ex art. 2043 Cod. civ. - Conseguenza); 31 marzo 2006 n. 7634 R (Responsabilità extracontrattuale del costruttore ed anche del costruttore-venditore); 16 febbraio 2006 n. 3406 R (Responsabilità extracontrattuale di appaltatore, progettista, direttore dei lavori e dello stesso committente); 4 novembre 2005 n. 21351 R (Nozione di difetti gravi dell’opera); 28 gennaio 2005 n. 1748 R (1. Chiamata in causa del costruttore in garanzia per l’azione di responsabilità contro il proprietario - Natura della garanzia. - 2. Natura extracontrattuale dell’azione di responsabilità ex art. 1669 Cod. civ. e rapporti con l’azione di responsabilità ex art. 2043 Cod. civ.); 13 gennaio 2005 n. 567 R (1. Ammissibilità dell’azione di responsabilità contro il venditore-costruttore. - 2. Decorrenza del termine di un anno per la denuncia dei difetti, dopo un apprezzabile grado di conoscenza della responsabilità dell’appaltatore e della gravità dei difetti); 20 aprile 2004 n. 7537 R (I difetti dell’opera possono essere considerati gravi dal giudice). Ved. anche «Gravi difetti di un appartamento ex art. 1669 Cod. civ.».
(Cod. civ. art. 1669)

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