Sent.C. Cass. 17/09/2005, n. 18441 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 17/09/2005, n. 18441

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1. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Rapporto fra le imprese - Mandato collettivo irrevocabile all'impresa capogruppo con rappresentanza nei confronti P.A. - Estensione ai rapporti con i terzi - Esclusione - Conseguenze.
1. L'associazione temporanea di due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche è fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa «capogruppo», la quale è legittimata a compiere, nei soli rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto, mentre nei rapporti con i terzi gli effetti degli atti giuridici posti in essere dalla mandataria senza la spendita del nome della mandante non possono ricadere nella sfera giuridica di quest'ultima.

1. Conf. Cass. 11 maggio 1998 n. 4728 R. Ved. Cass. 15 gennaio 2000 n. 421R; 13 maggio 1999 n. 4746.[R=W13MA994746] 1a. Sull'impresa capogruppo di un'A.T.I. (associazione temporanea di imprese negli appalti di lavori pubblici) ved. Cass. 30 aprile 2004 n. 17411 [R=W30A0417411]

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