Sent.C. Cass. 07/12/2004, n. 22962 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 07/12/2004, n. 22962

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Ausiliario - Compenso - Pagamento - Obbligo solidale delle parti e del C.T.U..
1. Nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio si sia avvalso, previamente autorizzato dal giudice, dell'opera di un ausiliario e la somma a questi dovuta per l'opera prestata non sia stata liquidata nel corso del processo, se l'ausiliario, successivamente alla definizione del giudizio, agisca per ottenere la corresponsione del compenso, sono solidalmente obbligati al pagamento il C.T.U., quale committente della prestazione, nonchè tutte le parti del giudizio, anche quelle risultate vittoriose, in quanto la relativa spesa va considerata necessaria per l'espletamento della consulenza tecnica e la prestazione deve ritenersi svolta nel loro interesse comune, essendo inapplicabili le norme del capo III del titolo III del libro I del Codice civile, in materia di disciplina delle spese processuali, dato che il processo è stato già definito ed il giudicato sulle spese riguarda esclusivamente quelle considerate e liquidate con la sentenza; pertanto, il C.T.U. che abbia pagato la somma dovuta all'ausiliario può agire in rivalsa nei confronti delle parti del giudizio, sia pure limitatamente alle somme dovute in applicazione della tariffa concernente la liquidazione dei compensi dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio.

Sul compenso ad ausiliari od esperti della cui opera può avvalersi il C.T.U. ved. Cass. 29 luglio 2003 n. 11636 R (Attività di ausiliario del C.T.U., non autorizzato dal giudice - Non può riconoscersi compenso); 15 settembre 1995 n. 9767 R (Qualora il C.T.U. si faccia assistere nella sua attività da un ausiliare senza che vi sia stata l'autorizzazione del giudice, resta esclusa la possibilità del rimborso delle spese sostenute da quell'ausiliare); 9 dicembre 1992 n. 13037 R (In tema di compensi, l'art. 1 della L. 8 luglio 1980 n. 319 istituisce una equiparazione fra le categorie di ausiliari del giudice cioè fra periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria); 27 agosto 1991 n. 9194 R (Le spese sostenute dagli ausiliari del C.T.U. autorizzati dal giudice vanno incluse, in base all'art. 7 della L. 8 luglio 1980 n. 319, R fra le spese rimborsabili al C.T.U.).
(Cod. proc. civ. artt. 61 e 68; Disp. att. C.p.c. art. 52)

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