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Sent.C. Cass. 26/01/2004, n. 1330

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1. Notaio - Obblighi e responsabilità - Compravendita immobiliare - Preventive visure dei registri immobiliari - Necessità - Limiti - Mancata consultazione - Obbligo di informarne il cliente.
1. Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, fa parte dell'oggetto della prestazione professionale la preventiva verifica, attraverso le visure, anche delle risultanze del registro generale, ove il registro particolare non sia aggiornato, salvo il caso che, per il numero elevato di formalità da consultare, ciò costituirebbe un'attività eccessivamente onerosa; nel qual caso, tuttavia, il notaio non può senz'altro ritenersi esentato dalla consultazione del registro generale, ma è tenuto ad avvertire il cliente che le visure effettuate non sono aggiornate, in adempimento dell'obbligo di correttezza che presiede all'esecuzione del contratto e che si traduce nell'obbligo di informazione del professionista nei confronti del cliente.

Sugli obblighi e le responsabilità del notaio ved. C. Cost. 26 gennaio 2004 n. 38 R (Responsabilità del notaio per mancata acquisizione documenti ex art. 21, c. 1 L. 1985/47); Cass. 12 settembre 2003 n. 13439 R Autorizzazione comunale per l'esposizione della targa all'esterno dello studio notarile); 25 luglio 2003 n. 11560 R (L'azione disciplinare contro il notaio si prescrive dopo 4 anni dal giorno dell'infrazione); 7 luglio 2003 n. 10683 R(Si configura illecito disciplinare sia nella illecita concorrenza e sia nell'atto che compromette la dignità e la reputazione del notaio nonché il decoro e il prestigio della classe notarile).

Dalla redazione